COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Toscana sez. 35 sentenza n. 262 depositata il 1 febbraio 2017
Irpef – Termine per l’istanza di rimborso della maggiore ritenuta effettuata per l’incentivo all’esodo – Decorre dalla data del versamento della ritenuta ex art. 38, d.P.R. 29.09.1973, n. 602.
Massima:
Il termine per proporre la domanda di rimborso delle maggiori ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte per l’incentivo all’esodo dei lavoratori dipendenti non è quello decorrente dalla data della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha rilevato l’incompatibilità tra la norma italiana che stabiliva un diverso trattamento tributario, tra uomini e donne, sulle somme corrisposte per l’incentivo all’esodo, ma è quello stabilito dall’art. 38, d.P.R. 29.09.1973, n. 602, che prevede che la richiesta di rimborso debba essere proposta nel termine di quarantotto mesi dalla data di versamento, come ha chiarito la S.C. a Sezioni Unite con la sentenza 16.06.2014, n. 13676, che ha confermato la decadenza, per l’esercizio del diritto al rimborso, qualora sia stato superato il termine previsto dal citato art. 38.
Testo:
Fatto e svolgimento del processo
II signor ……… presenta in data 28 giugno 2010 istanza di rimborso relativa alle ritenute subite ai fini Irpef per gli anni d’imposta 2003, 2004, 2005 e 2006 sulla somma dallo stesso percepita a titolo di incentivo all’esodo in conseguenza della cessazione anticipata del rapporto di lavoro.
A fronte della mancata risposta il signor ………. impugna il silenzio-rifiuto instaurando il presente giudizio.
A sostegno del ricorso il contribuente porta la sentenza della Corte di Giustizia CE del 2004 nonché l’ordinanza della stessa Corte del 2008.
Al ricorso resiste l’Agenzia di Firenze la quale chiede il rigetto per intervenuta decadenza del diritto essendo stata la istanza di rimborso presentata oltre il termine perentorio di 48 mesi dalla data in cui era stata subita la ritenuta.
La Commissione tributaria provinciale di Firenze con sentenza numero 7/01/2014 depositata in data 9 gennaio 2014 rigetta il ricorso compensando le spese di lite.
Ad avviso del primo giudice la decadenza eccepita dall’ufficio appare decisiva e perfettamente aderente al disposto di cui all’articolo 38 D.p.r. 602/73.
Avverso la riferita sentenza interpone gravame il contribuente il quale presenta appello con atto depositato in data 28 maggio 2014.
L’appellante in buona sostanza ribadisce quanto dedotto nel ricorso introduttivo argomentando sulla inapplicabilità della norma invocata dall’ufficio.
Il contribuente conclude pertanto per la riforma della sentenza impugnata, la condanna dell’Agenzia al pagamento della somma trattenuta quale maggiore Irpef e per la condanna dell’ufficio al pagamento del doppio grado di giudizio.
All’atto di appello si oppone l’ufficio di Firenze chi si costituisce in giudizio con apposite articolate controdeduzioni datate 9 luglio 2014.
L’Ufficio conclude per il rigetto dell’appello e la condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio.
La causa viene trattata all’udienza del 29 novembre 2016 e, sulle opposte riferite conclusioni delle parti, in pari data trattenuta in decisione.
Quanto sopra premesso la Commissione avanza le seguenti osservazioni.
Motivi della decisione
La Commissione rileva che il tema della decorrenza dei termini di decadenza per la presentazione delle domande di rimborso aventi ad oggetto somme versate o trattenute alla fonte per il pagamento di tributi dichiarati incompatibili con il diritto comunitario ha diviso la giurisprudenza di merito e quella di legittimità.
Si è creata cioè una netta divaricazione tra un orientamento che colloca il dies a quo – cioè il termine di decorrenza della decadenza – nella data del versamento del tributo o nella data della trattenuta alla fonte e quello che viceversa fa decorrere il termine decadenziale dalla data della pronuncia del giudice comunitario concretamente ricognitiva della illegittimità della norma impositiva interna.
Come ricorda però l’ufficio il contrasto sembra oggi essersi composto per effetto della recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione numero 13676 del 16 giugno 2014.
La citata sentenza, intervenuta successivamente alla presentazione dell’atto di appello di cui qui trattasi, pronunciandosi in ordine ad una fattispecie simile a quella qui in discussione, stabilisce come prevalente tra le contrapposte esigenze di tutela discendenti da principi di diversa natura certezza del diritto da un lato ed effettività della tutela dei diritti soggettivi dall’altro lato) il principio della certezza delle situazioni giuridiche”… in virtù del quale qualsiasi situazione o rapporto giuridico diviene irretrattabile in presenza di determinati eventi quali lo spirare dei termini di prescrizione o di decadenza…”.
Ad avviso della Corte la posizione del soggetto che in vigenza della norma che lo escludeva dal beneficio è rimasto inerte fino all’intervento della sentenza, così trovandosi in tutto o in parte decaduto dal diritto al rimborso, non può trovare tutela perché “.. .una tale situazione deve ritenersi recessiva rispetto al principio della certezza delle situazioni giuridiche che riceverebbe un grave vulnus, in ragione della sostanziale prostrazione a tempo indeterminato dei rapporti tributari che ne deriverebbe”.
Rebus sic stantibus alla luce della decisione assunta dalle Sezioni Unite la decorrenza del termine decadenziale rimane ancorata al momento del versamento e/o della trattenuta alla fonte.
Il principio della vincolatività (seppure non assolata) riconosciuto alla pronuncia delle sezioni unite suggerisce a questa Commissione il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza, che appunto aveva sancito la decadenza del diritto per l’inosservanza del termine stabilito decorrente dalla data di effettuazione della trattenuta alla fonte.
La evidenziata disparità di orientamento giurisprudenziale sussistente fino alla recente pronuncia delle Sezioni Unite giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
La Commissione respinge l’appello. Spese compensate.