COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Toscana sez. 7 sentenza n. 2059 depositata il 27 settembre 2017
Con atto di contestazione n ……… notificato il 20 gennaio 2012 la Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Toscana irrogava all’……. spa – per l’anno di imposta 2008 – la sanzione di cui all’art. 13, comma 1, D.lgs. 471/1997 pari al 30% del minor credito per un importo di Euro 69.151,20.
La controversia derivava da una prima dichiarazione Unico (IRES ed IVA) del 30 settembre 2009, e da una dichiarazione integrativa del 29 settembre 2010 in cui la società rettificava – tra l’altro – l’importo delle ritenute d’acconto scomputate, le quali venivano ridotte da Euro 907.881 ad Euro 677.377, con una differenza pari a Euro 230.504.
Deduceva l’Agenzia delle Entrate che la società avrebbe dovuto, unitamente alla dichiarazione integrativa, effettuare un ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b) D.lgs. 472/1997 e, non risultando nulla in tal senso, l’Ufficio Finanziario con il suddetto atto di contestazione, irrogava la detta sanzione.
La …… spa impugnava il provvedimento deducendo che il proprio comportamento era esente da sanzioni configurando una violazione meramente formale, ai sensi dell’art. 10 l. 212/2000 e 6 comma 5 bis D.lgs. n. 472/1997, e concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato e la condanna della controparte alle spese di lite.
Il giudice territoriale di primo grado (sentenza della CTP di Firenze n. 420/1/2015 in data 15 aprile 2015) accoglieva parzialmente il ricorso,rideterminando la sanzione pecuniaria (ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 472/1997) nella misura di 1/6 di quella originariamente irrogata, ritenendo la intrinseca pericolosità dell’infrazione e considerando che tuttavia non vi era stato alcun danno all’Erario non essendovi stata la determinazione di una diversa base imponibile né un’imposta diversa da quella dovuta o un versamento inesatto di tributi.
La sentenza dichiarava inoltre la compensazione delle spese.
Con atto di appello l’Amministrazione Finanziaria contestava i presupposti di operatività della norma invocata dal giudice di primo grado (art. 13 , comma lett. b) – rectius lett. c) – D.lgs. n. 472/1997), eccependo la mancata regolarizzazione spontanea del contribuente, richiamava l’interpretazione resa in materia da alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate (n. 192/1998, 59/2001) e chiedeva la riforma della sentenza con applicazione della sanzione di cui all’ art. 13 D.lgs. n. 471/1997 in luogo dell’art. 13 D.lgs. n. 472/1997 con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
La parte appellata proponeva controdeduzioni ed appello incidentale richiamando anche la circolare n. 77/E del 3 agosto 2001 dell’ Agenzia delle Entrate con riforma della sentenza e la declaratoria di illegittimità della contestazione, oltre al pagamento delle spese giudiziali.
Con ulteriore memoria l’Agenzia delle Entrate richiamava la normativa di specie ed ulteriori circolari emesse in materia dall’ Amministrazione Finanziaria (26/2015 e 42/2016), richiamava la “check list – Unico 2016” (pagine 7 e 8)) con cui la Fondazione Nazionale dei Commercialisti aveva aderito all’ interpretazione resa in materia dall’Agenzia delle Entrate e concludeva per l’ accoglimento dell’ appello dell’Amministrazione Finanziaria ed il rigetto dell’appello incidentale formulato dall’ …… , con la condanna alle spese di lite.
La richiesta di parte appellante appare fondata ai sensi della normativa di specie.
Osserva il Collegio che la base normativa afferente la rettifica della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi è costituito dall’ art. 2, commi 8 ed 8 bisD.P.R. n. 322/1998 secondo cui “salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi dell’ imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare .. .. non oltre i terministabiliti dall‘ art 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modificazioni“.
La clausola iniziale “salva l’applicazione delle sanzioni”, prevede quindi il permanere delle sanzioni che, secondo la normativa relativa al caso di specie – avente l’esposizione di un maggior credito – sono pari “al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una minore eccedenza detraibile” (art. 13 D.lgs. 471/1997) mantenendo la sanzione anche nella nuova formulazione (art. 1, comma 1, lett. e) D.lgs. 30 marzo 2000 n. 99).
Alla luce della richiamata normativa correttamente l’Amministrazione distingue tra dichiarazione integrativa, strumento concesso dal legislatore al fine di correggere errori ed omissioni in sede dichiarativa, e ravvedimento operoso volto ad evitare l’irrogazione delle sanzioni a seguito del pagamento anticipato e ridotto della sanzione medesima.
Nel caso di specie la società al fine di non incorrere nelle sanzioni espressamente previste avrebbe dovuto versare gli importi previsti per il ravvedimento ex art. 13 D.lgs. n. 472/1997, siccome confermato anche dalla interpretazione resa dalla Agenzia delle Entrate (con circolari n. 192/1998, 59/2001 e 42/2016) e dalla stessa Fondazione Nazionale dei Commercialisti che aveva aderito all’interpretazione delle norme regolanti la fattispecie fornita dall’Agenzia delle Entrate: infatti nella Check list – Unico 2016 – Rimedi e controlli post invio – adempimenti dell’intermediario si afferma “se dalla correttiva scaturisce un minor credito di imposta occorre versare la differenza”.
Né, osserva il Collegio, è invocabile nella specie la sussistenza della cd. violazione meramente formale, avendo la Cassazione affermato che in tema di sanzioni tributarie la violazione meramente formale non punibile deve rispondere a due concorrenti requisiti – non arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, ed al contempo non incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo: in termini Cass. 27 febbraio 2017 n. 4960, condizioni insussistenti nella specie, siccome affermato dal giudice di primo grado.
Pertanto la commissione in parziale riforma della sentenza impugnata accoglie l’appello dell’Ufficio e rigetta l’appello incidentale dell’…… Condanna l’…. al pagamento delle spese di giudizio che, affermata la diminuzione ex art. 15, comma 2 bis, D.lgs. n. 546/1992, liquida in Euro 4.160,00, oltre rimborso forfettario come per legge.
La Commissione, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie l’appello dell’Ufficio e rigetta l’appello incidentale dell’….. Condanna l’…. al pagamento delle spese di giudizio che, affermata la diminuzione ex art. 15, comma 2 bis, D.lgs. n. 546/1992, liquida in Euro 4.160,00, oltre rimborso forfettario come per legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Toscana sentenza n. 164 sez. I depositata il 4 febbraio 2019 - Il contribuente che, a causa di chiarimenti ufficiali, non abbia fatto valere l'agevolazione per gli investimenti ambientali nella dichiarazione dei…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26274 depositata il 19 giugno 2023 - L’art. 13 del D.lvo 74/2000 prevede che i reati di cui agli articoli 2,3, 4 e 5 non siano punibili se i debiti tributari, compresi sanzioni e interessi, siano stati…
- Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 26274 depositata il 19 giugno 2023 - L'art. 13 del D.lvo 74/2000 prevede che i reati di cui agli articoli 2,3, 4 e 5 non siano punibili se i debiti tributari, compresi sanzioni e interessi, siano…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 11993 depositata il 5 maggio 2023 - La scelta del ravvedimento operoso in materia fiscale, di cui all'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è di carattere negoziale, costituendo una dichiarazione di volontà per…
- Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sentenza n. 583 sez. 5 depositata il 20 aprile 2022 - Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse in quanto solo nel primo…
- Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sez. 3 sentenza n. 2 del 3 gennaio 2022 - La compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido o esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…