Commissione Tributaria Regionale per la Toscana Sezione 17 Sentenza del 17/10/2016 n. 1828
Tasse automobilistiche – accertamento e sanzioni
Svolgimento del processo
Con due separati ricorsi alla CTP di Firenze la società ……….. s.p.a. ha impugnato rispettivamente n. 27 e n.268 atti di accertamento e irrogazione di sanzioni emessi dalla Regione Toscana, che hanno come presupposto il mancato versamento della tassa automobilistica per l’anno 2009 con riferimento ad altrettanti veicoli di proprietà della suddetta società e dalla stessa concessi in locazione finanziaria, censurando gli atti gravati sul rilievo che il soggetto passivo delle tasse automobilistiche sia da individuare, in caso di locazione finanziaria, nel solo soggetto utilizzatore, come risultante a seguito dell’intervento normativo di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 99 del 2009 (che ha modificato l’art. 5 del d.l. 30.12.1982, n. 953, convertito in legge 28.2.1983, n. 53).
La regione Toscana resisteva ai gravami.
Con sentenza n. 14 del 2015 la CTP di Firenze, riuniti i ricorsi, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento ad uno, mentre accoglieva il secondo ricorso, con compensazione delle
spese di giudizio.
La Regione Toscana ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la parziale riforma, con riferimento alla parte in cui ha accolto il ricorso di primo grado. L’appellante
contesta la sentenza gravata laddove la stessa ha accolto la tesi della ricorrente in primo grado, e cioè che in esito alla riforma di cui alla legge n. 99 del 2009, allorquando sul veicolo sussistano
diritti reali di godimento ovvero lo stesso sia oggetto di acquisto con patto di riservato dominio o locazione finanziaria, soggetto passivo della tassa automobilistica sia solo l’usufruttuario o
l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria; la tesi della Regione Toscana è invece che tra i soggetti dell’elenco normativo vi sia una solidarietà
passiva, ai sensi dell’art. 1294 cod. civ., non avendo il legislatore escluso espressamente la solidarietà passiva, non avendo valore vincolante la circolare MEF del 27.6.2012 e sussistendo
precedenti giurisprudenziali nel senso sostenuto.
La ………. S.p.a., quale incorporante della ………. S.p.a., ha presentato proprie controdeduzioni, insistendo per la conferma della sentenza impugnata; in particolare essa ha evidenziato come le legge n. 125 del 2015 (di conversione del d.l. n.78 del 2015) abbia risolto il problema, contenendo, una norma di interpretazione autentica delle previsioni sopra richiamate in base alla quale “in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore”. Con memoria illustrativa depositata in data 25 agosto 2016 la Regione Toscana ha tuttavia evidenziato che il d.l. 24.6.2016, n. 113, da un lato, ha abrogato la norma di interpretazione autentica richiamata dall’appellata, e, dall’altro lato, ha previsto la soggettività esclusiva dell’utilizzatore solo a decorrere dal 1.1.2016, confermando sul pregresso la solidarietà col proprietario. Nella memoria dell’8 settembre 2016 la ………..S.p.a. rileva però che l’art. 10, comma 6, del d.l. n. 113 del 2016 ha abrogato l’art. 9, comma 2 bis del d.l. n. 78 del 2015, ciò con efficacia relativa ai soli tributi che siano dovuti a partire dal 24.6.2016, mentre l’art. 9,comma 2 bis, cit. continua ad essere applicabile alle fattispecie pregresse rispetto alla sua abrogazione; aggiunge la resistente che diversamente opinando l’art. 10, commi 6 e 7, del d.l. n. 113 del 2016 si esporrebbe a profili di illegittimità costituzionale.
Alla pubblica udienza del 19 settembre 2016, svolta la relazione e uditi i difensori comparsi, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1 – Oggetto degli avvisi di accertamento impugnati in primo grado è costituito dalle tasse automobilistiche per l’anno 2009 relative a veicoli concessi in locazione finanziaria, tasse che la Regione Toscana, stante il mancato pagamento da parte degli utilizzatori dei veicoli medesimi, ha richiesto alla società di leasing, proprietaria degli stessi.
2 – L’art.5 del d.l. 30.12.1982, n. 953 (convertito in legge 28.2.1983, n. 53), nel testo modificato ad opera dell’art. 7, comma 2, della legge n. 99 del 1999, contempla tra i soggetti passivi della tassa
automobilistica, oltre ai “proprietari” degli autoveicoli, anche “usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria’. La questione interpretativa posta in causa attiene alla circostanza se, in caso di locazione finanziaria, il riferimento agli “utilizzatori” sia da intendere nel senso che essi sono gli esclusivi soggetti passivi della tassa, ovvero se possa rinvenirsi un vincolo di solidarietà passiva, nel senso che sono tenuti al relativo pagamento tanto gli utilizzatori quanto i proprietari, con l’effetto che ben avrebbe fatto Regione Toscana, non avendo ottenuto l’adempimento da parte degli utilizzatori, a richiedere il dovuto alla società di leasing.
3 – La riferita questione interpretativa è stata fatta oggetto di un duplice intervento normativo, di cui deve essere chiarito il rilievo ai fini della soluzione della presente controversia. In primo luogo l’art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015 ha stabilito che il richiamato art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n.953, come modificato dall’art. 7, comma 2, della legge n. 99 del 2009 “si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore”; si tratta di norma di interpretazione autentica, che se applicata alla presente fattispecie risulterebbe idonea a definirla in termini espliciti. Ma la richiamata norma interpretativa è stata fatta oggetto dell’ulteriore previsione di cui all’art. 10, comma 6, del d.l. n. 113 del 2016 il quale, da un lato, ha espressamente “abrogato” il richiamato comma 9-bis dell’art. 9 del d.l. n.78 del 2015 (cioè la norma di interpretazione autentica) e, dall’altro lato, ha aggiunto un comma 2-bis all’art. 7 della legge n. 99 del 2009, il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale”.
4 – Si tratta in primo luogo di chiarire il rilievo che assume, ai fini della definizione della presente controversia, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del
2015 fatta oggetto di successiva espressa abrogazione. La tesi della società appellata è che la norma di interpretazione autentica continuerebbe ad applicarsi al caso in esame, in forza della sua naturale retroattività, stante il fatto che invece la successiva abrogazione della norma stessa ad opera dell’art. 10 del d.l. n. 113 del 2016 opererebbe solo per il futuro, quindi la norma di interpretazione autentica non si applicherebbe più solo con riferimento ai tributi che siano dovuti a partire dalla data di entrata in vigore della norma abrogante. Si tratta di tesi che la Commissione non condivide. È convincente il rilievo che solo la norna di interpretazione autentica è dotata di ontologica retroattività, mentre la norma di abrogazione è come tale valevole solo per il futuro; ma allorquando l’abrogazione ha ad oggetto una norna di interpretazione autentica, essa ha l’effetto di eliminare la “norma interpretante”, sicché di essa l’interprete non dovrà più tenere alcuna considerazione, dovendo lo stesso esaminare la “norma interpretata” non più alla luce della opzione ermeneutica fatta propria dalla norma interpretativa, bensì valutandola nella sua originaria potenzialità espressiva; d’altra parte la norma interpretativa in ambito tributario ha portata eccezionale (art. 1, comma 2, legge n. 212/2000), il che rafforza la necessità di escludere
una sua applicazione ultrattiva, successiva addirittura alla sua abrogazione.
5 – Consegue da quanto sin qui evidenziato che la controversia in esame deve essere risolta tornando al testo della norma sostanziale di riferimento (art. 5 del d.l. 953/82, come modificato dall’art. 7 della legge n. 99 del 2009). Ritiene la Commissione che la stessa debba esse letta nel senso che, in caso di locazione finanziaria, proprietario e utilizzatore del veicolo sono astretti da vincolo di solidarietà passiva, ben potendo la Regione Toscana, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, avanzare la propria pretesa nei confronti della società proprietaria. A fronte di una elencazione di soggetti tenuti al pagamento del tributo, come avviene nella norma in esame, ben può ritenersi che tra i più soggetti enumerati sussista un vincolo solidale, richiamando il principio ricavabile dall’art. 1294 cod. civ.; la presenza di entrambi i soggetti (“proprietario” e “utilizzatore”) nell’elencazione normativa, li individua come entrambi tenuti all’adempimento; d’altra parte anche a ritenere che la riforma del 2009 abbia voluto individuare il presupposto della tassa automobilistica nella “disponibilità del bene”, più che nella “proprietà”, è possibile leggere la posizione del proprietario in funzione di garanzia dell’adempimento, rispetto alla quale egli è comunque garantito in termini economici dalla sussistenza del sottostante rapporto civilistico con l’utilizzatore medesimo. Senza alcuna necessità di attribuire valenza retroattiva all’art. 10, comma 7, del d.l. n. 113 del 2016, tale norma conferma la lettura interpretativa riferita e ponendosi in continuità con essa stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo,
sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale”; si tratta di previsione che, da un lato, prevede solo “pro futuro” la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore e, dall’altro lato, correla tale responsabilità esclusiva alla espressa annotazione del contratti di locazione finanziaria al PRA, in tal modo facendo venir meno la necessità della sua individuazione e della correlata posizione di garanzia del proprietario.
6 – Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello di Regione Toscana deve essere accolto; stante la complessità e novità delle questioni, le spese del grado devono essere compensate.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sezione 17^, accoglie l’appello e compensa le spese.
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