Commissione Tributaria Regionale per la Toscana Sezione 17 Sentenza del 26/05/2016 n. 1009
Irpef – Dichiarazione dei redditi: disposizioni generali – Emendabilità della dichiarazione -Termini – Errori ed omissioni in danno dell’Amministrazione finanziaria o del contribuente – Differenze.
Massima:
In caso di errori od omissioni nelle dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta in danno dell’erario, la dichiarazione integrativa, come prevede l’art. 2, comma 8, d.P.R. 22.07.1998, n. 322, può essere presentata entro il termine previsto per la notifica dell’avviso di accertamento di cui all’art. 43, d.P.R. 29.09.1973, n. 600. In caso, invece, di dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta con errori od omissioni in danno del contribuente stesso, la dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo (S.C., SS.UU., Sent. 30.06.2016, n. 13378).
Fatto e svolgimento del processo
Con rituale ricorso il contribuente impugna una cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle entrate di Prato effettua un recupero a tassazione dell’lrpef per I’anno 2008. Awerso la suddetta cartella ricorre il signor Stefano Bonfanti il quale deducendo l’assoluta I erroneità della dichiarazione presentata per I’anno 2008 invoca la validità della successiva l dichiarazione integrativa inoltrata. ~ Con il suddetto ricorso il contribuente infatti richiama l’attenzione della Commissione adita sulla l circostanza, determinante, della erroneità della dichiarazione originaria anche in considerazione I del fatto che nell’annualità 2008 non aveva percepito alcun reddito. I Al ricorso del contribuente si oppone l’Agenzia di Prato. I La Commissione tributaria provinciale di Prato con sentenza numero 51 I0712014 depositata in I data 13/3/2014 accoglie parzialmente il ricorso solo per quanto attiene l’importo sgravato di euro 2783,OO relativo agli oneri deducibili come del resto già riconosciuto dalla stessa Agenzia. Per quanto concerne la questione principale della emendabilità della dichiarazione del reddito il primo giudice, aderendo alla tesi patrocinata dall’ufficio, ritiene come intempestiva la dichiarazione integrativa perché prodotta oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Con la suddetta sentenza peraltro il primo giudice dispone la compensazione delle spese di lite. Avverso la riferita sentenza insorge il contribuente che presenta impugnazione con atto di appello datato 28 ottobre 2014. Il contribuente appellante deduce I’erroneità della interpretazione assunta dal primogiudice con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 8 e 8 bis del d.p.r. 32211998. Ad avviso dell’appellante la dichiarazione integrativa resa anche a favore del contribuente può essere validamente presentata entro il cosiddetto termine lungo come da prevalente orientamento i della Corte Suprema.
Alla luce di quanto dedotto l’appellante conclude per la riforma della sentenza impugnata e conseguente declaratoria di illegittimità del ruolo emesso sulla base di una dichiarazione successivamente e tempestivamente emendata e dalla quale ultima non discende alcun debito di imposta. All’appello del contribuente si oppone l’Agenzia di Prato che conclude viceversa per la conferma della sentenza impugnata. Entrambe le parti invocano il favore delle spese. Successivamente l’appellante deposita memoria illustrativa datata 9 dicembre 201 5 con la quale il contribuente insiste per l’accoglimento dell’appello con ogni conseguente statuizione. La causa, sulle opposte riferite conclusioni delle parti, è trattata all’udienza del 21 dicembre 2015 ed in pari data trattenuta in decisione. Quanto sopra premesso la Commissione avanza le seguenti osservazioni
Motivi della decisione
Secondo quanto riferito in narrativa il contribuente ritiene di poter emendare l’errore compiuto in i sede di dichiarazione presentando successivamente una dichiarazione integrativa. L’agenzia delle entrate assumendo come tardiva la dichiarazione integrativa presentata. reagisce con l’impugnato atto impositivo. In buona sostanza la controversia verte essenzialmente sulla interpretazione delle norme in materia di presentazione della dichiarazione integrativa.
Ad avviso dell’ufficio trattandosi nella specie di dichiarazione integrativa presentata a favore del contribuente la disciplina normativa relativa sarebbe quella prevista dal comma 8 bis dell’articolo 2 d.p.r. 322/1998 a mente del quale la presentazione di una dichiarazioni integrative di natura emendativa è ammissibile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Nel caso di specie la dichiarazione integrativa sarebbe stata presentata ben oltre il termine come sopra previsto
A questa impostazione Il contribuente oppone la norma prevista dall’articolo 2 comma 8 del d.p.r. 322/1998 a mente del quale i contribuenti sono facoltizzati a correggere errori ed omissioni tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i termini previsti per l’accertamento. Nell’ambito di questa diversa prospettazione la dichiarazione integrativa sarebbe tempestiva. Ad avviso però dell’ufficio appellante la norma invocata dal contribuente non sarebbe applicabile alla fattispecie in quanto per la natura della dichiarazione integrativa presentata dal contribuente (cioè dichiarazione integrativa resa a favore del contribuente) la disciplina è dettata dal sopra l ricordato comma 8 bis dell’articolo 2 del d.p.r. 322/98. Occorrerebbe quindi, alla luce delle riferite osservazioni, dirimere la questione della natura della j dichiarazione integrativa di cui qui si tratta stabilendo se siamo al cospetto di dichiarazione resa i a favore del contribuente (disciplinata appunto dal comma 8 bis suddetto e quindi da rendere entro il termine breve indicato dall’ufficio ) oppure se trattasi di dichiarazione integrativa resa allo scopo di emendare errori ed omissioni e quindi da rendere entro il più lungo termine indicato dal contribuente. i Ad awiso della Commissione l’evoluzione giurisprudenziale in materia ha reso irrilevante la riferita disamina. La Corte di Cassazione con la sentenza numero 5390 del 25 gennaio 2012 intervenendo su un caso di dichiarazione a favore del contribuente sancisce la emendabilità della dichiarazione nel termine indicato e praticato dal contribuente nel caso di specie. Invero la sentenza della Corte Suprema non si inserisce in un orientamento giurisprudenziale univoco ma costituisce, ad avviso di questa Commissione, una significativa espressione di adesione ai principi costituzionali in materia di capacità contributiva e di oggettiva correttezza dell’azione amministrativa. Ed allora poiché la Corte con la riferita pronuncia offre anche una compiuta lettura delle norme di cui sopra si è detto specificando la ragione della diversità dei termini previsti (che non poggia sulla natura della dichiarazione emendative bensì sugli effetti della compensazione) appare di sicuro da privilegiare il principio della emendabilità anche della dichiarazione resa a favore del contribuente nei termini ordinari di accertamento ovvero entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. La validità e l’efficacia della dichiarazione integrativa di cui qui trattasi è tale da caducare l’incongruenza originaria che aveva indotto l’ufficio, nel presupposto della intempestività e conseguente inefficacia della dichiarazione emendativa, a procedere con l’impugnata cartella di pagamento. Alla luce delle riferite considerazioni la Commissione ritiene che l’appello sia meritevole di accoglimento. Quanto alle spese di lite del presente grado la Commissione ritiene che l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito ai termini di presentazione della dichiarazione integrativa emendativa giustifica ampiamente la compensazione anche di questo grado del giudizio.
PQM
La Commissione accoglie l’appello di parte contribuente. Spese compensate
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