COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Toscane sentenza n. 1057 sez. 35 depositata il 7 giugno 2016
Massima
E’ infondato l’appello del contribuente avverso gli inviti al pagamento con cui la Segreteria della Commissione Tributaria aveva chiesto il versamento del contributo unificato relativo ad alcuni ricorsi. Tali atti si configurano, infatti, come semplici inviti alla corresponsione spontanea delle somme in esso indicate e non sono autonomamente impugnabili, ai sensi dell’art. 19 D.lgs. 546/92, in quanto non preludono all’esecuzione forzata ma alla riscossione mediante ruoli esattoriali. In ogni caso, affermano i giudici, la tutela in giudizio delle ragioni del contribuente può essere comunque esercitata in sede di impugnazione della cartella, facendo valere anche i vizi dell’atto presupposto (in tal senso, C.T.R. di Genova, sez. III, sent. n. 223 del 12.02.2016).
FATTO
La contribuente impugnava dinanzi alla Comm/ne trib. prov. di Firenze gli inviti di pagamento nn. …/2014 e …./2014 con i quali la segreteria della Comm/ne trib. provinciale di Firenze la invitava a versare il contributo unificato relativamente ai ricorsi R.G. 2055/2013 e 2019/2013.
La contribuente deduceva numerosi vizi di illegittimità degli inviti al pagamento e deduceva anche l’illegittimità costituzionale delle disposizioni riguardanti il pagamento del contributo per contrasto con diverse norme costituzionali, fra le quali quelle di cui agli artt. 3, 24, 76 Cost..
Il Giudice adito, con la sentenza oggetto di questo giudizio d’appello dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando che i contestati inviti al pagamento non costituivano atti direttamente impugnabili in sede giurisdizionale.
La contribuente, nel suo appello, sosteneva la impugnabilità degli inviti e rinnovava le doglianze non esaminate in primo grado, reiterando anche l’eccezione di illegittimità costituzionale.
OSSERVA
L’appello è infondato e viene respinto.
Infatti la Comm/ne aderisce e condivide la giurisprudenza secondo cui (Cass. 12.7.2005, n. 14666) “non è autonomamente impugnabile innanzi alla Commissione tributaria un mero avviso di pagamento, e cioè una comunicazione bonaria ed un invito a pagare da inserire nel contesto della facilitazione dei rapporti tra Comune (nel caso di specie) e contribuente, mirante anche a fornire dettagli e chiarimenti sulla debenza del tributo e su altri profili, non costituendo tale atto né una comunicazione di iscrizione a ruolo, né un altro atto inquadrabile tra quelli previsti come impugnabili dall’art. 19 del d.Lgs. 31.12.1992, n. 546”.
Conseguentemente la Comm/ne ritiene, confermando l’appellata sentenza, il ricorso in primo grado inammissibile, sul presupposto che erano impugnati atti non autonomamente impugnabili.
L’invito al pagamento non è infatti autonomamente impugnabile, trattandosi di un atto che non prelude all’esecuzione forzata, ma alla riscossione mediante ruoli esattoriali.
Tale atto è un semplice invito al versamento spontaneo da parte del contribuente delle somme in esso indicate in conseguenza del deposito del ricorso giurisdizionale. In effetti, con l’invito in parola, l’Ufficio di segreteria della commissione tributaria fa rilevare al ricorrente che risulta omesso o insufficiente il versamento del contributo unificato relativamente al deposito del suo ricorso, e gliene richiede il pagamento entro 30 giorni, senza addebito di interessi e sanzioni.
Pertanto, trattandosi di atto dovuto ex lege, non può essere -ricompreso nel dettato di cui all’art. 19 del d.Lgs. n. 542/1992, né assimilato ad un vero e proprio atto di accertamento. Ne discende che il ricorso proposto avverso tale atto debba ritenersi inammissibile (si vedano, in tal senso, anche le sentenze nn. 16293/2007 e 16428/2007 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, relative alla non impugnabilità degli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate, considerati quali atti aventi la forma di invito a fornire chiarimenti cui è necessario che segua l’iscrizione a ruolo per precisare e formalizzare la pretesa tributaria).
In buona sostanza, tale invito non è un avviso di liquidazione del tributo, né una cartella di pagamento o un qualsivoglia atto che la legge dichiari impugnabile dinanzi ai giudici tributari. In ogni caso, la tutela in giudizio delle ragioni del contribuente può essere esercitata in sede di impugnazione della cartella, facendo valere anche i vizi dell’atto presupposto.
In tal senso si esprimeva anche la Comm/ne trib. reg/le di Genova sez. III, sent. n. 223 del 12.2.2016.
Va, comunque, evidenziato che la normativa relativa al pagamento del contributo unificato nel procedimento tributario era esaminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza 7.4.2016 n. 78 e ritenuta non contrastante con la Costituzione.
La soccombenza della contribuente comporta la sua condanna alle spese di lite anche per questa fase di contenzioso che si liquidano nella somma di Euro 300.
P.Q.M.
La Comm/ne respinge l’appello e condanna l’appellante alle spese di lite liquidate in euro 300.
Firenze, 31.5.2016.
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