COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Abruzzo sez. 1 sentenza n. 12 depositata il 10 gennaio 2017
Con l’avviso di accertamento n. XXX l’Agenzia delle Entrate di Teramo rettificava la dichiarazione dei redditi, relativa all’anno 2009, accertando a carico della A. Srl maggiori redditi ai fini IRES per euro 3.296,00, un maggior valore della produzione lorda ai fini IRAP pari ad euro 1.440.500,00 e ai fini IVA un minor credito di euro 70.000,00. Fondava, sostanzialmente, il proprio accertamento l’Agenzia con l’assunto che la A. Srl si sarebbe avvalsa, per l’esecuzione della propria attività, in maniera fittizia, di terzi fornitori al solo scopo di conseguire illeciti vantaggi. In particolare, assumeva l’Agenzia, attraverso la fittizia terziarizzazione dell’attività logistica e di trasporto, la A. Srl aveva contabilizzato come costi per servizi, e quindi deducibili ai fini IRES e IRAP, quelli che, diversamente, sarebbero stati qualificati come costi per personale dipendente non deducibili ai fini IRES, e avrebbe detratto la relativa IVA esposta nelle fatture dei fittizi soggetti terzi, facendo figurare come costi per servizi quelli che in realtà erano costi sostenuti per il personale dipendente, e quindi fuori del campo iva.
Ricorre la contribuente contestando l’assunto dell’Ufficio, assumendo che l’affidamento di alcuni servizi a terzi non poteva considerarsi fittizia. La CTP accoglieva il ricorso escludendo sulla base degli atti la fittizietà della collaborazione esterna.
Ha proposto appello l’Ufficio censurando la decisione della Commissione Provinciale nella parte in cui avrebbe attribuito eccessivo valore all’operato della Direzione Territoriale del Lavoro, non prendendo nella corretta e giusta considerazione tutti gli indizi che invece deponevano per una declaratoria di fittizietà dell’affidamento a terzi di alcuni servizi. Ha resistito la contribuente insistendo nelle proprie argomentazioni difensive con opportuni richiami sia all’operato della Direzione Territoriale del Lavoro che all’operato della Magistratura penale.
All’udienza fissata per la discussione la causa veniva trattata, avendo entrambe le parti dichiarato di non volersi avvalere della sospensione del giudizio prevista dalla normativa dettata per le località colpite dai recenti fenomeni sismici.
L’appello è infondato e deve essere rigettato con ogni consequenziale pronuncia. Assorbente risulta, in proposito, l’esame e la decisione sulla asserita fittizietà dell’affidamento a terzi di alcuni servizi al fine di lucrare un indebito vantaggio fiscale. Come correttamente statuito dalla Commissione Provinciale con motivazione che si condivide, l’affidamento a terzi è stato ritenuto corretto anche dalla Direzione Territoriale del Lavoro, organo avente competenza specifica nella materia. Questa, infatti, dopo aver compiuto tutti gli accertamenti del caso, ha ritenuto di non poter muovere alcun rilievo a carico della ricorrente, e di confermare, quindi, la natura reale dei rapporti di lavoro intercorsi tra le imprese fornitrici e i dipendenti delle stesse. E’ quindi da escludere l’assunto secondo cui i dipendenti delle imprese fornitrici sarebbero, di fatto, dipendenti della A. Alle stesse conclusioni è pervenuta l’autorità giudiziaria che ha esaminato la vicenda con riferimento alla presunta emissione e utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ipotizzata dalla Agenzia delle Entrate. Il relativo procedimento, infatti, per ammissione di entrambe le parti è stato definito con una richiesta, accolta, di archiviazione, motivata anche con riferimento alle determinazioni della Direzione territoriale del lavoro.
Deve pertanto concludersi come nel comportamento tenuto dalla A. sri non possa ravvisarsi alcun profilo di illiceità. E in proposito deve osservarsi che se un soggetto utilizza mezzi che l’ordinamento considera leciti, quale può essere l’affidamento a terzi di un servizio, tale operazione assolutamente lecita, perché consentita dalla legge, non può tradursi in operazione illecita per il solo fatto che dalla stessa possa derivare un vantaggio fiscale. La qualcosa, nella fattispecie, deve, comunque, ritenersi insussistente in quanto le imprese fornitrici dei servizi hanno corrisposto quelle imposte che la A avrebbe risparmiato con l’affidamento. Quanto innanzi esime dall’esame delle ulteriori argomentazioni dedotte a sostegno dell’appello. Infondato, infine, deve ritenersi anche l’appello per quanto concerne la condanna alle spese. Queste, per il principio della soccombenza, potevano e dovevano essere poste a carico della parte soccombente, anche se la contribuente non ha più coltivato la proposta conciliativa, una volta avuta notizia dell’archiviazione del procedimento penale. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. La Commissione Tributaria Regionale
P.Q.M.
Respinge l’appello, confermando l’impugnata sentenza. Condanna l’appellante a rimborsare all’appellato le spese del presente grado che liquida complessivamente in euro 10.000,00, oltre accessori di legge.
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