COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Abruzzo sez. 1 sentenza n. 539 del 8 giugno 2017
Con ricorso davanti alla Commissione tributaria di TERAMO, la A. S.R.L. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Teramo in relazione a IRAP, IRES ed IVA relativamente all’anno 2011.
La Commissione Tributaria Provinciale, con la decisione n. 270 del 26.9.2016 accoglieva il ricorso. Contro detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello.
Si OSSERVA:
Il ricorso si presenta non accoglibile, dovendosi condividere il contenuto della sentenza impugnata. Difatti, non può condividersi la impostazione seguita dalla Agenzia delle Entrate, la quale ritiene che la pretesa antieconomicità delle operazioni poste in essere dalla ricorrente dimostra che le stesse avrebbero avuto lo scopo esclusivo di una elusione della imposte dovute. Ciò perché la A. sarebbe stata in costante perdita, la V. in utile, e tali operazioni avrebbero avuto l’effetto di abbassare la tassazione complessivamente dovuta.
Per cui, dalla analisi di carattere induttivo, la Agenzia avrebbe concluso per un comportamento anomalo ed antieconomico della contribuente.
Ma, sul punto, la disamina contenuta nella sentenza di primo grado, che puntualmente analizza tali voci, fa concludere come esaminando l’iter relativo alla tassazione dovuta negli anni 2011 e 2012, non vi sarebbe stata la necessità di tale escamotage per artatamente e fittiziamente abbassare gli utili, in quanto negli anni successivi la contribuente avrebbe benissimo potuto riportare le perdite precedenti. E ciò avrebbe potuto portare allo stesso risultato, senza necessità di comportamento elusivi.
Da ciò segue la non accoglibilità dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate.
Per cui, tale considerazione dimostra come in realtà manchi il quadro di sospetto, idoneo a far ritenere che ci si trovasse davanti ad operazioni fittizie, aventi mero scopo elusivo di imposta. Né, del resto, il ricarico del 15 % si presenta di per sé particolarmente anomalo, alla luce del periodo di crisi economica in atto.
Né, infine, appare che possano condividersi le considerazioni dell’ufficio relative al trattamento economico di D. B., (ritenuto eccessivo e non deducibile) in relazione al quale vi è stata la allegazione di un mero sospetto, sfornita nella maniera più assoluta da alcun principio di prova concreta a favore della tesi dell’Ufficio, in ordine alla effettività della prestazione del dipendente, o della veridicità ed effettiva corresponsione del compenso a lui riconosciuto.
Per cui, la pronuncia di primo grado merita integrale conferma. In ordine al pagamento delle spese processuali, preso atto della soccombenza in primo grado, e del comportamento processuale, nonché del valore della lite, il ricorrente va condannato al pagamento degli onorari di controparte nella misura indicata in dispositivo.
PQM
La commissione respinge l’appello confermando integralmente l’impugnata sentenza, condanna l’appellante a rimborsare all’appellato le spese del presente grado che liquida complessivamente in euro 2500.
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