COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Abruzzo sez. 7 sentenza n. 534 del 8 giugno 2017
A.R. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento di redditi d’impresa ai fini IVA, IRES e IRAP per l’anno 2008, dell’importo di € 14.207,44. Deduceva che:
– le ricevute di incassi, poste a fondamento dell’accertamento, non erano state sottoscritte dalla ricorrente. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
Eccepiva che:
– da accertamenti presso la società T. s.r.l., gestore di servizi di video giochi presso il Bar S. gestito dalla ricorrente, era emerso che la stessa non aveva dichiarato i proventi di tali attività.
La Commissione adita, con sentenza n. 329 del 22.04.2015, depositata l’8.6.15, respingeva il ricorso.
Rilevava che:
– l’Ufficio aveva prodotto tre dichiarazioni con rilascio di quietanza di somme, con timbro della ricorrente e relativa sottoscrizione per esteso che apparivano veritiere;
– l’accertamento appariva legittimo e fondato. Avverso tale decisione proponeva appello la contribuente.
Deduceva che:
– l’Agenzia aveva indicato a supporto del provvedimento impugnato la mancata dichiarazione per l’anno 2008 e i dati forniti dalla T. s.r.l. che aveva dichiarato di aver corrisposto alla ricorrente la somma di € 12.370,00;- – dalla documentazione in possesso della contribuente risultavano somme corrsposte per € 2.500,00 regolarmente dichiarata;- – le restanti somme dichiarate dalla T. non erano state dichiarate in quanto non era stata rilasciata alcuna documentazione al riguardo; – in sede di accertamento con adesione era emerso che le firme di quietanza erano palesemente false in quanto non corrispondenti a quelle presenti sui documenti forniti dalla contribuente; – la falsità delle firme emergeva anche confrontando quella sulle quietanze con quella in calce al ricorso; – l’appellante poteva presenziare all’udienza di appello ed apporre una firma autografa a dimostrazione del proprio assunto;
– la CTP non aveva nemmeno decurtato la somma di € 2.500,00 regolarmente dichiarata in sede di unico 2009.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate precisando che:
– era pienamente legittimo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione acquisita durante una verifica fiscale nei confronti di un altro contribuente;
– le quietanze erano sottoscritte dalla contribuente e non poteva accertarsi la veridicità delle stesse nell’ambito del giudizio tributario dovendosi instaurare un procedimento civile per querela di falso; – nel giudizio tributario non trovava ingresso il disconoscimento delle firme;
– la somma di € 2.500,00 non era stata indicata nel quadro VE33 e comunque, in assenza di documentazione ufficiale, non era dato comprendere se detta somma era stata ricompresa o meno nei ricavi indicati.
Questo Collegio ritiene di poter accogliere l’appello della contribuente e riformare la decisione impugnata. Innanzitutto giova osservare che la contribuente ha prodotto documentazione relativa alle somme corrisposte dalla T. s.r.l., regolarmente dichiarate.
Diversamente, le restanti somme contestate dall’Ufficio derivano da quietanze la cui sottoscrizione era stata contestata dalla contribuente già in sede di accertamento con adesione in quanto risultavano evidentemente contraffatte. In proposito, al di là della obiettiva e plateale differenza esistente tra le firme contestate e quelle certamente apposte dalla contribuente, va osservato che tale disconoscimento risulta sufficiente a contestare l’autenticità delle sottoscrizioni.
Infatti, la Cassazione, con la sentenza n. 2095 del 2014, ha precisato che: ‘Il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata. rilevante per il suo valore negoziale, al fine di contestarne l’autenticità della sottoscrizione, non è tenuto a proporre querela di falso ai sensi dell’art. 221 cod. proc. civ., ma può disconoscere la sottoscrizione stessa a norma dell’art. 214, cod. proc. civ., anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società”.
Ne consegue che non era necessaria un’espressa querela di falso da parte della contribuente, anche considerando l’evidente diversità tra le firme che avrebbe suggerito verifiche più approfondite da parte dell’Ufficio, anche relativamente alla società da cui le predette quietanza provenivano. A fronte di tali emergenze sostanziali e processuali, l’Ufficio non ha espletato le corrispondenti attività per poter pervenire a diverse conclusioni.
In particolare, non va dimenticato che la documentazione posta a fondamento dell’accertamento non risulta acquisita presso la sede del contribuente bensì presso altra società contribuente accertata ed oggetto di verifica, a cui è rimasta estranea l’odierna appellante. Dunque, a fronte del disconoscimento e della stessa evidente difformità di sottoscrizione delle firme , come ricorda il principio affermato dalla Suprema Corte, è necessario che l’Ufficio fornisca adeguata motivazione specifica per potersi avvalere ditale documentazione.
Pertanto, in mancanza di ulteriori accertamenti dell’Ufficio idonei a sostenere l’atto accertativo, l’appello va accolto. La peculiarità della questione e la situazione documentale pur sempre valutabile in termini soggettivi, costituiscono giustificato motivo per compensare le spese del giudizio.
PQM
Accoglie l’appello. Compensa le spese del giudizio.
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