COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Abruzzo sez. 7 sentenza n. 548 del 9 giugno 2017
Con sentenza n. 639/1/2015 del 7.10.2015 e depositata in data 21.10.2015 la Commissione tributaria provinciale di Pescara respingeva il ricorso presentato dalla società U. s.a.s. di F.R., con sede in S., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi, notificatogli il 13.9.2013, debito riconducibile a due cartelle di pagamento.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la contribuente osservando che il primo giudice si era appiattito sulla posizione assunta dalla controparte che aveva sollevato la questione in via preliminare, mentre, a ben vedere, essa appellante aveva fatto ricorso al giudice tributario sul presupposto della mancanza della documentazione prodromica all’atto pervenuto in data 13.9.2013, da considerarsi primo e vero atto ricettizio di una pretesa tributaria vantata dall’erario, avente per oggetto le sole imposte erariali e pertanto di competenza esclusiva del giudice tributario. Ha reiterato, conseguentemente, il contenuto delle eccezioni sollevate già in primo grado chiedendo, pertanto, la riforma dell’impugnata sentenza con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l’appellata Equitalia Centro spa chiedendo il rigetto dell’appello con vittoria di spese processuali. All’esito della discussione in pubblica udienza, questa Commissione pronunciava ti dispositivo in calce trascritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il nucleo centrale della controversia ruota attorno alla declaratoria della nullità dell’atto di pignoramento presso terzi, sul presupposto della nullità dell’atto derivato nel caso di omessa notifica dell’atto presupposto. Secondo un’ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, «l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria» (Cass. n. 11141/2015 e n. 11142/2015), precisamente. «il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (arg. ex art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602) e, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. n. 24235/2015, in motivazione), ed ancora, « l’estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli» (Cass. n. 11111/2015 e n. 11142/2015 cit.). Risulta nel caso in esame il deposito non solo degli estratti di ruolo ma anche di avvisi di ricevimento che non sono stati fatti oggetto di querela di falso (cfr. doc. allegati da 4-8).
La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c.. richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall’art. 2719 c.c. per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (Cass. n. 13439/2012).
Fatta questa doverosa premessa e tornando al nucleo centrale della controversia, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di riscossione coattiva di crediti tributari, «l’ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 57, primo comma, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973. n. 602, dipende dall’atto impugnato e non dal vizio dedotto, sicché, mentre il contribuente non può impugnare dinanzi al giudice ordinario la cartella di pagamento o l’avviso di mora, la cui cognizione è riservata al giudice tributario, può proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il pignoramento, oltre che per vizi suoi propri, anche per far valere la nullità derivata, conseguente all’omessa notificazione degli atti presupposti e, cioè, della cartella di pagamento o dell’intimazione ad adempiere» (Cass. n. 92246/2015).
Il processo esecutivo inizia con la notificazione dell’ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario – agente della riscossione e con l’opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento, eseguito ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis – nella forma particolare introdotta dal D.L. n. 203 del 2005, convertito nella L. n. 248 del 2005 – tale primo atto dell’esecuzione si assume viziato, nel caso di specie, per omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
In tal caso il giudice tributario non è giurisdizionalmente competente nell’ipotesi in cui oggetto del giudizio sia un’opposizione a pignoramento, nelle forme di cui all’art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per un credito del debitore nei confronti di terzi, fondato su un credito dell’erario per Iva e Irap, in quanto trattasi di atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 29-04-2015, n. 8618; Sentenza del 02/02/2017 n. 60 – Comm. Trib. Reg. per la Calabria Sezione/Collegio 1; cfr. altresì Cass. n. 15563/2012 “configura opposizione all’esecuzione ex art. 615 del c.p.c. la domanda con la quale, nell’apporsi all’azione esecutiva intrapresa dalla società concessionaria del servizio di riscossione non vengono posti in dubbio la sussistenza e la definitività del titolo costitutivo del credito, ma si sostiene la carenza dei presupposti formali e sostanziali necessari a che il titola possa legittimare l’ente concessionario ad intraprendere esecuzione forzata in danna dell’attore. Essa pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario,).
In conclusione va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa commissione tributaria per essere competente il giudice ordinario a decidere la presente controversia. La particolarità delle questioni esaminate, anche tenuto conto di alcune interpretazioni giurisprudenziali difformi, induce a ritenere ragionevole la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila, Sezione distaccata di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. xxx/2016 r.g.a., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario;
-spese compensate.
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