COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE L’AQUILA – Sentenza 02 marzo 2017, n. 165
Tributi – Accertamento – Dichiarazione dei redditi – Omessa presentazione
Fatto e Diritto
Con sentenza n. 8 del 18.11.2015, depositata il 13.1.2016, la Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila, accogliendo parzialmente il ricorso del contribuente R.R., riconosceva il diritto della stessa alla riduzione al 40% delle imposte dirette, addizionali e iva per l’anno 2009, prevista dalla legge 183/2011, respingendo l’ulteriore richiesta di riduzione delle sanzioni e degli interessi e compensando tra le parti le spese del giudizio.
La contribuente aveva fatto opposizione all’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di L’Aquila, per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2010, chiedendo che le venissero riconosciuti i versamenti già effettuati a titolo di irpef e addizionali regionali e comunali e la riduzione delle imposte dovute al 40% prevista per i residenti nel cratere sismico, nonché l’esonero dalle sanzioni, interessi e accessori vari applicati dall’ufficio nell’avviso di accertamento impugnato.
La Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto di riconoscere le agevolazioni invocate solo limitatamente alla detrazione d’imposta al 40%, ritenendo invece dovute le sanzioni, gli interessi di mora e gli altri accessori nella misura determinata dall’Ufficio, confermando sul punto l’avviso di accertamento impugnato.
Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo e rituale appello l’Agenzia delle Entrate che ne ha chiesto la riforma, previo accoglimento integrale dell’avviso di accertamento impugnato con condanna del contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita in giudizio la ricorrente/appellata, depositando apposita memoria con la quale ha chiesto il rigetto dell’appello perché, a suo dire, infondato in fatto e in diritto.
Con la stessa memoria, la contribuente ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza, impugnata in via principale dall’Agenzia delle Entrate, nella parte in cui non aveva riconosciuto il diritto di essa contribuente alla detrazione al 40% delle sanzioni e degli interessi determinati dall’Ufficio nell’avviso di accertamento impugnato.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione del gravame, le parti hanno concluso come in epigrafe; la Commissione ha riservato la decisione.
A scioglimento della formulata riserva, la Commissione ritiene che l’appello principale sia fondato e, per le ragioni che di seguito si esporranno, debba essere integralmente accolto, mentre quello incidentale del contribuente/appellato dovrà essere rigettato.
Il profilo di gravame dell’appello principale si incentra sulla questione relativa alla individuazione dei contribuenti residenti nel cratere sismico aquilano che possono beneficiare delle agevolazioni tributarie previste dalla legge 183/2011, art. 33, comma 28 (riduzione dell’imposta al 40%, esclusione di sanzioni e interessi, pagamento dilazionato del residuo).
La sentenza impugnata interpreta la richiamata disposizione nel senso che la riduzione dell’imposta va riconosciuta sulla base del solo possesso di redditi, nei periodi di riferimento, da parte di soggetti residenti all’interno del cratere sismico aquilano, indipendentemente dalla dichiarazione e autoliquidazione degli stessi e dalla scadenza temporale dei pagamenti. I giudici di prime cure, a fronte di linee interpretative diverse della norma in questione, preferiscono quella che assume a parametro di riferimento per il riconoscimento del beneficio il presupposto dell’imposta (possesso di redditi) qualunque esso sia e comunque accertato, dovendosi ritenere che il legislatore abbia voluto intendere che, per ciascun tributo, l’importo dovuto è legislativamente determinato nella misura del 40% dell’imposta ordinariamente dovuta con la conseguenza che non sarebbe possibile distinguere tra redditi dichiarati, cui si applicherebbe la riduzione, e redditi accertati cui la riduzione non sarebbe applicabile.
L’Agenzia delle Entrate, appellante, contesta l’opzione interpretativa prescelta dai Giudici di prime cure al rilievo che “il dato normativo è estremamente chiaro, ponendo un collegamento inscindibile tra i versamenti oggetto di sospensione e la successiva riduzione al 40% del dovuto, per cui è solo in relazione alla ripresa della riscossione che l’ammontare dovuto per ciascun tributo è ridotto al 40 %”.
Questa Commissione ritiene che l’interpretazione della norma di riferimento operata nella sentenza impugnata non sia condivisibile per le ragioni che seguono.
La legge 183/2011, art. 33, comma 28, come tutta la normativa emergenziale che l’ha preceduta, nel disciplinare la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, fa sempre riferimento alla sospensione dei termini relativi ai versamenti in scadenza nel periodo di sospensione e alla ripresa della riscossione alla fine del periodo medesimo: trattasi, in buona sostanza, di versamenti di imposte (già liquidati o autoliquidati) sospesi per l’emergenza sismica; gli stessi importi sono stati ridotti al 40% dell’imposta principale e sgravati di ogni onere accessorio.
La volontà de legislatore, nell’adottare queste agevolazioni fiscali, era orientata a favorire non tutti i contribuenti residenti nel cratere sismico possessori di redditi nel periodo di riferimento, ma i contribuenti che, avvalendosi dei provvedimenti emergenziali che consentivano la sospensione temporanea dei versamenti delle imposte, avevano dichiarato di avvalersi di tali disposizioni anche ai fini della successiva ripresa della riscossione.
La normativa premiale non fa generico riferimento all’imposta dovuta bensì a quella il cui versamento è rimasto sospeso perché ricadente nel periodo previsto dalla legge.
La disciplina delle agevolazioni concesse ai contribuenti colpiti dagli eventi sismici (contenuta nella legge richiamata, nelle varie OO.PCM succedutesi e nel D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010) era chiaramente riferita e limitata ai “versamenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 6.4.2009 e il 30.6.2010 (con riferimento alla fattispecie in esame): dall’insieme delle norme richiamate, emerge chiaramente che l’ambito di applicazione del regime fiscale “di favore” riguarda esclusivamente i casi in cui era certa “la determinazione” delle imposte, vi era stata piena aderenza da parte dei contribuenti alle prescrizioni di legge e che non fosse stato necessario intraprendere il percorso “dell’accertamento” per effetto del comportamento omissivo del contribuente; sarebbe stato un non senso estendere le agevolazioni ai comportamenti dettati unicamente da intenti evasivi come quello messo in atto dalla contribuente in esame.
Nel caso di specie, non può dirsi che nel periodo di sospensione (dal 6.4.2009 al 30.6.2010) la contribuente/appellata avesse in scadenza pagamenti d’imposta, non avendo la stessa provveduto, per lo stesso periodo d’imposta (2009 e 2010) a presentare la dichiarazione dei redditi.
Deve, pertanto, concludersi che la volontà del legislatore, nella fattispecie in esame, era quella di riconoscere la riduzione d’imposta soltanto a coloro i quali, avendo in scadenza versamenti di imposte nel periodo di sospensione, se ne sono avvalsi provvedendo, alla ripresa della riscossione, al pagamento del dovuto in misura ridotta, in conformità alla legislazione premiale nel frattempo intervenuta.
L’appello incidentale del contribuente va rigettato per i motivi che seguono.
In realtà, il contribuente si duole perché nella sentenza impugnata, pur essendogli stato riconosciuto il diritto alla riduzione dell’imposta al 40%, tuttavia, sono state confermate le sanzioni e gli altri oneri accessori determinati dall’Ufficio che, invece, a dire di esso contribuente ,avrebbero dovuto essere sgravati.
La risoluzione della questione incidentale è assorbita da quella principale.
In realtà, avendo questa Commissione disconosciuto il diritto del contribuente alla riduzione al 40% dell’imposta dovuta, ne consegue che anche le ulteriori agevolazioni relative alle sanzioni, interessi e oneri accessori, in quanto unite inscindibilmente alla prima, non competono.
Su quest’ultimo punto, quindi, la sentenza impugnata va confermata ma con diversa motivazione.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 8 del 18.11.205/13.1.2016, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila, accoglie l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di L’Aquila e, per l’effetto, dispone che il contribuente R.R. non ha diritto alla riduzione al 40% delle imposte dovute.
Rigetta l’appello incidentale e conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna l’appellata R.R. a rimborsare all’appellante Agenzia delle Entrate le spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado e in euro 3.000,00 oltre accessori di legge per il giudizio di secondo grado.