COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO – Sentenza 05 dicembre 2019, n. 6798

Imposte di registro, ipotecarie e catastali – Accordo di ristrutturazione del debito – Terza datrice di ipoteca volontaria – Equitalia – Soggetto di natura privatistica – Ipoteca non iscritta nell’interesse dello Stato – Agevolazione fiscale – Esclusione

La società XXX SpA, avendo ottenuto dalla YYY Srl ,in qualità di terza datrice di ipoteca volontaria per l’importo di € 15.688.862,70, la garanzia per il credito vantato da Agenzia delle Entrate e a favore di Equitalia incaricata della riscossione, accesa per notaio M., a favore di essa XXX, come da atto di transazione fiscale-accordo di ristrutturazione perfezionato il 27.09.16, appella la sentenza n. 1252/05/2017 della CTP di Latina, che ha negato il riconoscimento dell’esenzione di cui all’art.1 D.Lgs n.347/1990 e, rigettando il ricorso della società contro l’avviso di liquidazione n.4244/17, ha affermato che Equitalia è un soggetto di natura privatistica e che nella vicenda in esame l’ipoteca non è stata iscritta nell’interesse dello Stato quanto piuttosto nell’interesse dell’accordo di ristrutturazione del debito ,sottoscritto ai sensi degli artt. 182 bis e ter legge fallimentare avanti al notaio M. di Roma, avente ad oggetto la concessione di ipoteca a garanzia di una quota di € 15.688.862,70 del credito vantato da Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma e da Equitalia per aggi e spese, nei confronti dell’istituto ZZZZ SpA e del gruppo XXX di cui fa parte la datrice di ipoteca.

La transazione fiscale ha consentito di ristrutturare la complessiva posizione debitoria del Gruppo XXX .

Con i motivi la società lamenta che a norma del comma 29 del DL n.203 del 2005 la Riscossione SpA e le società dalla stessa partecipate sono equiparate, a tutti gli effetti, ai soggetti pubblici indicati nel comma 7 dell’articolo e ad esse si applicano le disposizioni previste dall’art. 66 del decreto legislativo n.196 del 2003 e tale dettato normativo contrasta con la decisione dei giudici della CTP, che hanno negato l’agevolazione fiscale di cui all’art. 1 comma 2 D.Lgs n. 347 del 1990 sul presupposto di una considerazione assai restrittiva del termine “Stato”.

L’Ufficio ha contro dedotto.

Motivi della decisione

L’appello non è fondato e non può essere accolto.

Questa Commissione condivide la motivazione del primo giudice e la fa propria tanto più che essa è perfettamente in linea con un precedente, del tutto analogo, di legittimità che si è cosi espresso:

La norma agevolativa fiscale, che prevede l’esenzione dal pagamento del tributo ovvero la riduzione dell’importo dovuto, è norma che fa eccezione alle regole generali ed è, come tale, norma di stretta interpretazione, non applicabile, ex art. 14 delle preleggi, oltre i casi in essa espressamente contemplati.

L’art. 1, comma 2, del D.lgs. 347/90 dispone che non sono soggette all’imposta ipotecaria le formalità di iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite “nell’interesse dello Stato” e tale espressione può essere interpretata soltanto nel senso, desumibile dalla lettera, oltre che dalla ratio della disposizione, di formalità eseguite a favore dello Stato, inteso nella sua accezione di entità territoriale centrale e nazionale, non anche, come pretende il contribuente, a favore di enti pubblici che perseguano finalità di pubblica utilità. Laddove, infatti, il legislatore ha voluto estendere il beneficio dell’esenzione fiscale ad atti compiuti a favore di enti pubblici che svolgano attività di pubblico interesse lo ha previsto espressamente, come nel caso dell’art. 3, comma 1, del D.lgs. 346/90 in tema di imposta sulle successioni e donazioni. Nè il caso può rientrare nella previsione di quest’ultima disposizione, come pure sostenuto dal contribuente in via gradata. L’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 347/90 estende sì il beneficio all’ipotesi in cui le formalità ipotecarie siano relative ai trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico approvato con D.lgs. n. 346/90, ma tale norma si applica esclusivamente ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, quindi ai trasferimenti a titolo gratuito, non anche ai trasferimenti a titolo oneroso, quale appunto quello che ha avuto luogo nella specie… ” A tanto si aggiunga che a norma dell’art. 11 dello stesso decreto “sono obbligati al pagamento dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale coloro che richiedono le formalità di cui all’art. 1 e le volture di cui all’art. 10 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni o donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura e sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte di cui al comma primo, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l’ipoteca.”

Il tenore letterale della norma rafforza la decisione che esclude l’estensione dell’agevolazione.

Va pertanto confermata la sentenza di primo grado. La complessità e novità della questione dedotta giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta l’appello. Spese compensate