COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il LAZIO – Sentenza 05 ottobre 2017, n. 5755
Tribut – ICI – Avviso di accertamento – Terreni non agricoli – Cave o terreni estrattivi – Categoria D3 – Mancanza del presupposto ICI
Il Comune di Guidonia Montecelio, tramite la concessionaria per la riscossione T.E. S.r.l., notificava avvisi di accertamento ICI anni 2008 e 2009 per alcuni terreni di proprietà siti nel Comune medesimo, trattandosi di “cave o terreni estrattivi censiti in categoria D3, avverso il quale ricorreva, la E.L.T. S.p.A., perché beni non assimilabili né ai fabbricati né ad aree fabbricabili né a terreni agricoli, e quindi esclusi dall’imposizione ICI. Il Comune insisteva sostenendo che i terreni sono inclusi nel Piano Regolatore con vocazione edificatoria.
La CTP di Roma sez. 60, con sentenza n. 20608/60/15, depositata il 08/10/2015, riuniti i ricorsi li accoglieva condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
Ha prodotto appello la Concessionaria T.E. ITALIA S.r.l., deducendo illegittimità della pronuncia impugnata per violazione degli artt. 2, 5 e 7 del D. Lgs. n. 504/1992. Sostiene parte appellante che le aree destinate ad attività estrattiva non possono essere considerate aree agricole e, dunque, non essendo fabbricati, devono conseguentemente essere considerate terreni edificabili, non essendo previsto dalia normativa, di cui all’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, un terzo genere di aree, che quindi possono essere solamente o agricole o fabbricabili. Ad avviso dell’appellante non può essere posta in discussione la natura fabbricabile dei terreni de quo, essendo del tutto ininfluente la dedotta inedificabilità concreta dei suoli perché utilizzati quali cave o miniere o, comunque, a fini estrattivi, atteso che, ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992, un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune.
La Concessionaria ha chiesto pertanto la riforma della sentenza e la conferma dell’avviso di accertamento emanato.
La E.L.T. S.p.A. ha depositato controdeduzioni ed ha allegato precedenti sentenze rese fra le stesse parti e passate in giudicato che hanno statuito l’assenza del presupposto applicativo dell’ICI sulle aree utilizzate come cava di travertino, la quale pertanto dovrebbe assumere rilevanza anche nella presente controversia. Ha citato, altresì, ulteriori sentenze emesse fra le stesse parti (CTP Roma) o nell’ambito di analoghi giudizi (CTR Roma) che hanno statuito l’inapplicabilità dell’ICI sui terreni destinati all’estrazione del travertino l’applicabilità del cumulo giuridico per le sanzioni. Osserva la Commissione che l’appello è infondato quanto alla esistenza del presupposto impositivo di imposta.
Invero, pur dandosi atto dell’assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità sulla questione specifica dell’assoggettabilità ad ICI dei terreni non agricoli e non fabbricati o fabbricabili, ma destinati ad attività di cava ed estrattive, ed esistendo, per quanto noto, precedenti favorevoli alla contribuente, si deve osservare che, in fatto, come non contestato dal Comune in primo grado e come attestato dai certificato di destinazione urbanistica, sul terreno de quo – ricadente nella zona D, sottozona D3 del PRG con destinazione industriale estrattiva – viene svolta l’attività di cava di travertino; tale è la destinazione di P.R.G. ed attualmente il terreno è, appunto, utilizzato (con le prescritte autorizzazioni e prescrizioni amministrative) per l’estrazione del travertino del bacino dell’Aniene. Solo quando, in ipotesi, tale effettivo uso e sfruttamento dovesse cessare, è previsto l’assoggettamento alla normativa della sottozona E2, fino alla eventuale approvazione di variante di PRG (come espressamente si legge nel certificato di destinazione urbanistica in atti). In diritto, si osserva che l’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992 prevede che il presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli; l’art. 2 definisce i suddetti concetti, precisando che “per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 c.c. Da tanto consegue che un terreno adibito ad attività estrattiva non è terreno agricolo, in quanto l’attività estrattiva, di cava e miniera pacificamente non è contemplata nell’art. 2135 c.c ..
Diversamente da quanto sostenuto dal concessionario, la destinazione in concreto di un terreno non è ininfluente rispetto all’assoggettabilità ad ICl, poiché la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19732/10, ha appunto affermato che ai fini ICI deve prevalere la situazione di fatto rispetto alla destinazione edificabile di un terreno secondo il PRG, quando l’edificazione, presente o futura, sia impossibile, come nella specie, ove dovrebbe ipotizzarsi l’edificabilità su una cava.
Detto terreno, dunque, non è nemmeno qualificabile come area edificarle, in quanto una cava “sfugge alla nozione tecnica di edificazione” (cfr. sent. CTP Roma n. 300/37/09) sulla base di quanto, in linea generale sulla edificabilità, ha delineato la Corte di cassazione (Sez. V, n. 25678/08) che ha assunto tale concetto come elemento applicativo di fondo della ICI.
Ne deriva conseguentemente che, alla data dell’atto impugnato, il terreno aveva destinazione urbanistica D3 per l’utilizzazione dell’estrazione di travertino, e quindi non era terreno agricolo perché non adibito all’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 c.c.; e neppure rientrava nella nozione tecnica di edificabilità, e di fatto non era edificabile in alcun modo, tranne che (come recita il certificato di destinazione urbanistica) per eventuali edifici adibiti alle lavorazioni, strettamente connesse all’attività estrattiva, secondo comprovata autorizzazione del distretto minerario, nella quale ipotesi sono indicati specifici indici di edificabilità.
In conclusione, il terreno de quo non era né agricolo né area edificarle e quindi non era soggetto ad ICI, tranne – con tassazione a parte e specifica – per gli eventuali edifici industriali e amministrativi realizzati su autorizzazione del distretto mi erario, edifici peraltro che per la normativa regionale dovrebbero essere abbattuti una volta cessata l’attività estrattiva.
L’appello pertanto deve essere respinto.
L’appello va pertanto respinto consegue la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Respinge l’appello del concessionario che condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.000,00 (mille/00).
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