COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO – Sentenza 05 ottobre 2017, n. 5758
Riscossione coattiva – Intimazione di pagamento – Notifica oltre cinque anni dopo la notifica della cartella di pagamento – Prescrizione della pretesa impositiva
Svolgimento del processo
A.I., con ricorso depositato il 14 luglio 2011, impugnava l’intimazione di pagamento n. 09720119013715628 IVA 2001, notificatagli il 30 aprile 2011 da Equitalia Gerit s.p.a. per il pagamento della somma di euro 1.523,86, relativa a IVA 2001.
Il contribuente eccepiva la decorrenza del termine di prescrizione del credito, non avendo egli mai ricevuto la notificazione della cartella di pagamento n. 09720060007769080, che il Concessionario indicava come notificata il 17 febbraio 2006; precisava che, comunque, dalla indicata data al 30 aprile 2011 non era intervenuto alcun altro atto interruttivo; deduceva inoltre la nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione, non essendo indicati i criteri di determinazione della somma dovuta e di calciolo degli interessi.
Si costituivano in giudizio sia Equitalia Sud s.p.a. che l’Agenzia delle entrate; la prima, chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile; la seconda sollecitava una decisione che affermasse il suo difetto di legittimazione passiva.
L’adita CTP di Roma, con sentenza n. 13396/32/15, rigettava il ricorso.
Disattesa la pretesa dell’Agenzia, atteso che il contribuente aveva posto in discussione la pretesa impositiva, eccependone la prescrizione, la CTP rilevava che dalla documentazione prodotta da Equitalia emergeva che la cartella era stata notificata il 17 febbraio 2006, a mezzo posta e mediante consegna a mani del portiere.
Avverso questa sentenza A.I. ha proposto appello. Hanno resistito, con distinti atti di controdeduzioni, Equitalia Sud s.p.a. e l’Agenzia delle entrate, direzione provinciale I di Roma.
All’udienza dell’11 luglio 2017, la causa è stata discussa ed è passata in decisione.
Motivi della decisione
L’appellante censura la decisione impugnata per avere escluso che tra la data di notificazione della cartella, della cui validità comunque egli dubita, e la notificazione dell’atto impugnato fosse trascorso un termine superiore a cinque anni. In realtà, osserva l’appellante, posto che la cartella, ove notificata validamente, lo è stata il 17 febbraio 2006, la notificazione dell’intimazione di pagamento, avvenuta il 30 aprile 2011, è certamente successiva alla scadenza del termine di prescrizione di cinque anni.
L’appello è fondato e va accolto.
Effettivamente, l’intimazione di pagamento risulta notificata il 30 aprile 2011, nel mentre la cartella di pagamento può ritenersi notificata validamente il 17 febbraio 2006. Invero, vanno condivise le difese svolte sul punto da Equitalia Sud s.p.a., atteso che la S.C. ha affermato il principio per cui gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 23341 del 2015; Cass. n.17598 del 2010; Cass. n. 911 del 2012; Cass. n. 14146 del 2014; Cass. n. 19771 del 2013; Cass. n. 16949 del 2014, con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario).
Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982, come modificato dall’art. 20 della legge n. 146 del 1998, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari -ve per quel che qui interessa, alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale (con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001: cfr.Cass. n. 27319 del 2014) senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone anche l’art. 26 primo comma del d.P.R. n. 602 del 1973, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso articolo 26 il rinvio all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo.
Tuttavia, non può non rilevarsi che proprio perché la notificazione della cartella è stata validamente effettuata il 17 febbraio 2006, da tale data decorreva il termine quinquennale di prescrizione della pretesa impositiva.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno avuto modo di chiarire che “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c .. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto” (Cass., S.U., n. 23397 del 2016).
Fondatamente, dunque, il contribuente ha eccepito la prescrizione della pretesa impositiva, atteso che il termine prescrizionale per il pagamento dell’imposta è appunto di cinque anni. Cass. n. 15665 del 2014, infatti, ha affermato che “in materia di IVA, il diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie, che derivi da provvedimento divenuto definitivo per acquiescenza del contribuente (e non da sentenza passata in giudicato), si prescrive, anche ove non sia applicabile la nuova disciplina di cui all’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel termine quinquennale in forza del combinato disposto degli artt. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 17 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, disposizione, quest’ultima, non implicitamente abrogata dall’art. 58 del d.P.R. n. 633 del 1972, che fissa il termine di decadenza per la notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione e non anche quello di prescrizione del diritto alla riscossione della pena pecuniaria”.
In conclusione, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va annullata l’impugnata intimazione di pagamento.
Equitalia Sud s.p.a. e Agenzia delle entrate, in solido tra loro, devono quindi essere condannate al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate, quanto al primo grado in euro 300,00 per compensi e, per il giudizio di appello, in euro 400,00, oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie l’appello del contribuente; condanna Equitalia Sud s.p.a. e Agenzia delle entrate, in solido tra loro, al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate, quanto al primo grado in euro 250,00 per compensi e, per il giudizio di appello, in euro 300,00, oltre spese generali e accessori di legge.