COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO – Sentenza 05 ottobre 2018, n. 6942

Processo tributario – Sentenza soggetta ai termini per l’appello – Revocazione – Inammissibilità

Fatto

Il contribuente appella la sentenza della Ctp n. 22080/10/2015, del 26 ottobre 2015, con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per revocazione avverso la sentenza della Ctp di Roma n. 7005/10/2015, del 30 marzo 2015; precisamente, il giudice ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in revocazione in base a disposto dell’art. 64 del d.lgs. n. 546/1992 in considerazione del fatto che la sentenza oggetto di revocazione era ancora soggetta ai termini per l’appello, essendo decorsi appena 28 giorni dalla sua pubblicazione.

Con il presente appello il contribuente chiede la riforma della sentenza, la decisione sulla domanda di revocazione e la decisione sulla domanda originaria conformemente al ricorso, eccependo erronea interpretazione degli artt. 51, c. 1, e 64 del medesimo d.lgs., e precisando di aver proposto appello in data maggio 2015. Si è costituita AMA spa, già convenuta ma non costituita nel primo giudizio, rilevando:

– che il contribuente non può difendersi personalmente, superando il valore della lite (euro 9.907,04) la soglia di cui all’art. 12 del citato d.lgs.;

– che l’appello proposto dal contribuente avverso la medesima sentenza oggetto del giudizio di revocazione è stato definito con la sentenza della Ctr Lazio del 9 marzo 2016, ed il relativo decisum osta alla domanda del ricorrente in questa sede;

– che il giudice ha dato corretta applicazione alle disposizioni in tema di revocazione, quanto alla sentenza 7005/10/2015, e, in conclusione, ha chiesto il rigetto dell’appello.

All’udienza del 25 settembre 2018, assente AMA, la difesa del contribuente ha precisato che il contribuente, al momento della proposizione del ricorso, era difensore tecnico abilitato e che, nonostante l’esito vittorioso dell’appello avverso la medesima sentenza oggetto di revocazione, sussiste l’interesse al presente giudizio per essere stata la domanda in quella sede accolta solo parzialmente. Nel merito ha argomentato e concluso come in atti.

Diritto

L’appello è infondato.

L’art. 64, comma 1, del d.gs. n. 546/92 dispone che “Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c.”.

Tale norma ha subito una modifica ad opera dell’art. 9, comma 1, lett. cc), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, applicabile dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 156/2015. Non dunque alla presente fattispecie, poiché la sentenza oggetto di revocazione è stata depositata il 30 marzo 2015, e la sentenza di inammissibilità, qui appellata, è del 26 ottobre 2015.

Il principio di diritto applicato dal giudice di prime cure è quello che impernia il regime previgente la detta modifica, e rispetto ad esso è esente da censure, avendo il giudice, onerato di un accertamento di fatto, correttamente applicato la relativa disciplina seguendo i criteri anche di recente chiariti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. V, Ord. 23-05-2018, n. 12784, per la quale “a norma dell’art. 64, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’istanza di revocazione è ammessa solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o che non siano state impugnate nei termini, con la conseguenza che la richiesta di revocazione è inammissibile allorché una sentenza, involgente accertamenti di fatto, sia impugnabile o sia stata impugnata coi mezzi ordinari di gravame”).

In conclusione, la sentenza appellata ha dato corretta applicazione alla suddetta previsione, accertando l’inammissibilità del ricorso in pendenza del termine per l’appello.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate a favore di AMA in euro 800,00(ottocento).

P.Q.M.

Respinge l’appello.

Condanna parte appellante a rifondere le spese del giudizio ad AMA, e le liquida in euro 800,00(ottocento).