COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO – Sentenza 10 giugno 2021, n. 2949
Tributi – Imposte di registro, ipotecarie e catastali – Trasferimento fabbricato nei confronti di impresa che rivende entro tre anni – Ritardi nel rilascio del permesso di costruire – Scoperta archeologica – Soprintendenza – Blocco dei lavori – Eventi caratterizzati da imprevedibilità e inevitabilità – Causa di forza maggiore – Sussiste
Fatto
(…) S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 7054/31/19, depositata il 20/05/2019, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che ha respinto il suo ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione sanzioni numero 20131T006033****, notificato il 18.12.17, con il quale l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma ha recuperato la maggiore imposta dovuta, oltre interessi e sanzioni, a seguito del disconoscimento dell’agevolazione richiesta nell’atto di compravendita a firma Notaio L.P. del 28/2/13, registrato in data 1/03/13 alla serie IT numero 006033.2.
Nel predetto atto il contribuente aveva richiesto l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 1, sesto periodo della Tariffa Parte Prima, allegata al DPR numero 131/86 e precisamente la tassazione ai fini dell’imposta di registro all’1% ed ipotecaria e catastale in misura fissa (nel qual caso corrispondente alla somma di euro 22.500,00 per l’imposta di registro, euro 168,00 per le imposte ipotecarie e catastali), trattandosi di atto di trasferimento esente da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, 8-bis) del DPR 633/72 e avente ad oggetto fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, effettuato nei confronti di impresa avente per oggetto principale la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’impresa dichiari di trasferirli entro tre anni. Essendo stata violata la predetta condizione, l’Amministrazione Finanziaria procedeva al recupero dell’imposta di registro prevista.
La Commissione aveva ritenuto legittimo l’atto impugnato sussistendo le condizioni per la sua adozione, non avendo rinvenuto alcuna causa di forza maggiore che poteva giustificare l’inadempimento della clausola.
L’appellante deduce:
Illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, sesto periodo, della tariffa (parte prima) allegata al d.p.r. n. 131 del 1986.
Illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.
Si è costituita l’Amministrazione finanziaria che ha chiesto il rigetto dell’appello, eccependo:
Considerato in diritto
L’appello è fondato.
In vero, dalle risultanze in atti risulta che i ritardi nell’adempimento dell’obbligo di ritrasferire l’immobile entro i tre anni dal rogito risultano pienamente giustificati dagli eventi descritti dal contribuente. Non può essere sottaciuto che il ritardo nel rilascio del permesso di costruire unito al blocco dei lavori da parte della Sovrintendenza abbiano rallentato la costruzione dell’opera e di fatto alterato l’intero programma che comprendeva tre fasi: la demolizione, la costruzione e la vendita di un fabbricato di 11 piani.
E’ sufficiente procedere al vaglio dei diversi eventi che si sono verificati per comprendere come la società non avrebbe potuto portare a termine detto programma nel termine imposto: in data 8.5.2012 la società avanzava richiesta di permesso per costruire; in data 28.1.2013 procedeva al rogito; in data 19.6.2014 era rilasciato il permesso di costruire con scadenza nel triennio successivo; in data 16.9.2014 la società aveva presentato comunicazione di inizio lavori; in data 25.6.2015 aveva trasmesso la comunicazione della demolizione del fabbricato; in data 28.7.2015 aveva iniziato lo scavo del fabbricato; in data 3.8.2015 aveva trasmesso la comunicazione di inizio lavori, ma dopo due giorni il MIBACT le aveva imposto il blocco dei lavori per la sorpresa archeologica; cd. la società aveva presentato la richiesta in data 13.5.2016 per ottenere il nulla osta dal MIBACT, cui seguivano i solleciti in data 21.9.2016 e in data 9.11.2016; in data 1.12.2016 il MIBACT aveva rilasciato un nulla osta parziale limitato a talune opere segnalando anche la musealizzazione dei beni archeologici rinvenuti; solo in data 19.5.2017 in MIBACT aveva rilasciato il nulla osta definitivo, cui seguiva, su richiesta della società, la proroga del permesso di costruire -ormai in scadenza – per il triennio 18.9.2017-18.9.2019. Orbene, si rammenta che l’avviso di accertamento impugnato risultava emesso in data 14.12.2017 (notificato il 18.12.2017), quando la società da solo tre mesi aveva potuto riprendere i lavori con proroga del permesso di costruire per un ulteriore triennio.
Tirando le fila dell’intricata vicenda, ne deriva che per più di due anni la contribuente ha subito il blocco e/o rallentamento del cantiere per causa di forza maggiore, cui possono ricomprendersi i ritardi nel rilascio del permesso e la scoperta archeologica, da intendersi quale impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, inevitabilità e imprevedibilità (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2316 del 05/02/2016). L’atto impositivo è poi stato emesso proprio nel periodo in cui la società aveva ripreso i lavori ed ottenuto la proroga per un altro triennio del permesso di costruire, che sarebbe poi scaduto il 18.9.2019.
Pertanto, appare provata la causa di forza maggiore che non ha permesso al contribuente di onorare il termine legale imposto per poter fruire dell’agevolazione richiesta nell’atto di compravendita ai sensi dell’articolo 10, primo comma, 8-bis) del DPR 633/72.
In conclusione, l’appello merita accoglimento per effetto dell’accoglimento del secondo motivo di impugnazione, restando assorbite le altre censure. Il regime delle spese segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l’appello e, per l’effetto, condanna l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 1 al pagamento in favore dell’appellante delle spese processuali che si liquidano in euro 6.000,00 per entrambi i gradi di giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 ottobre 2019, n. 24344 - In tema di imposta di registro, il diritto all' agevolazione cd. prima casa di cui all'art. 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, presuppone che il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 giugno 2021, n. 17631 - In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa", non decade dal beneficio il contribuente che, dopo avere acquistato l'immobile, concordi lo scioglimento per mutuo dissenso di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 aprile 2021, n. 10513 - In forza di quanto prescritto dalla Nota li bis della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo vigente ratione temporis con riguardo alla fattispecie in giudizio, atteso che…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 aprile 2021, n. 10513 - In forza di quanto prescritto dalla Nota li bis della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo vigente ratione temporis con riguardo alla fattispecie in giudizio, atteso che…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 33741 depositata il 18 dicembre 2019 - Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 1, sesto periodo della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.131 del 1986, la risoluzione del…
- CORTE DI CASSAZIONE, SS. UU. - Sentenza 09 giugno 2021, n. 16080 - La cessione di cubatura, con la quale il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…