COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO – Sentenza 10 ottobre 2017, n. 5843
IVA – Solidarietà nel pagamento dell’imposta – Compravendita autovetture – Omesso versamento dell’Iva da parte del cedente – Cessione ad un prezzo inferiore al valore di mercato – Obbligo di versamento da parte del cessionario
Fatto
L’Agenzia delle Entrate di Frosinone aveva notificato, in data 17 settembre 2012, alla ditta “A.K.” di S.L., l’avviso di accertamento TKQ016B00159/2012, con il quale era stato accertato il mancato versamento di IVA per € 2.082.253,00.
Nel corso del procedimento era stato rilevato che la “A.Z.I.” s.r.I. aveva effettuato acquisti, dalla predetta ditta “A.K.”, di due autovetture ad un prezzo inferiore al valore di mercato.
Tale circostanza era stata desunta dalle fatture di acquisto intracomunitarie della ditta A.K. o dal prezzo pagato per l’acquisto delle stesse.
Pertanto, l’Ufficio aveva rinvenuto la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 60 del DPR 633/72, introdotto dall’art. 1, comma 386, della legge n. 311/2004, della responsabilità solidale per l’IVA relativa ai predetti acquisti.
Di conseguenza, in data 17 settembre 2012, aveva notificato alla “A.Z.I.” srl apposita comunicazione, per informarla di tale obbligo solidale, e l’aveva invitava a dimostrare, entro 60 giorni dalla comunicazione, che il più basso prezzo di acquisto praticato fosse legato a particolari norme di legge applicate o a situazioni di fatto oggettivamente rilevabili e comunque non connesse al mancato assolvimento dell’obbligo IVA da parte del fornitore.
In mancanza di spiegazioni da parte della “A.Z.I.” srl, l’Ufficio aveva proceduto alla formazione del ruolo nei confronti della stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60-bis DPR 633/72, quale obbligata solidale per l’IVA relativa alle compravendite eseguite con la ditta A.K., per un totale di IVA pari ad € 8.083,34 più relativi interessi.
Da tale iscrizione a ruolo, era scaturita la cartella di pagamento avverso cui la A.Z.I. srl aveva presentato le seguenti doglianze:
– decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento, in quanto oggetto della pretesa tributaria era l’IVA relativa all’annualità 2007 e il primo atto ricevuto dalla ricorrente riguardava la cartella di pagamento notificata nel 2013 e non preceduta da avviso di accertamento;
– nullità della cartella di pagamento, in quanto emessa in assenza di notifica dell’atto presupposto.
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone si era costituita in giudizio ed aveva depositato controdeduzioni.
La Commissione tributaria provinciale di Frosinone aveva rigettato il ricorso.
In relazione al primo motivo, aveva osservato che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della ditta A.K. di S.L., riguardava il periodo d’imposta 2007 ed era stato notificato il 16.10.2012, nei termini previsti dalla legge, ovvero nei limiti del 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, il presupposto per l’iscrizione a ruolo, sia nei confronti dell’obbligato principale (A.K.) che di quello solidale, nei limiti dell’art. 60 – bis del DPR 633/72, decorreva proprio dal momento in cui l’accertamento si rendeva definitivo, ovvero trascorsi sessanta giorni (15.12.2012) dalla notifica dell’avviso di accertamento, per mancata impugnazione del destinatario dell’atto”.
Con riguardo al secondo motivo di ricorso, aveva sostenuto la legittimità della cartella di pagamento impugnata, in quanto fondata sul vincolo di coobbligazione, sorto sulla base dei presupposti previsti dall’art. 60-bis del DPR 633/72, ovvero “il mancato versamento dell’imposta da parte del cedente e la cessione effettuata a prezzi inferiori al valore normale”.
La “A.Z.I.” srl ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, in quanto viziata da errore di diritto.
In primo luogo, ha ribadito la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento, per decorrenza dei termini.
In secondo luogo, ha insistito circa la nullità della cartella di pagamento impugnata, in quanto emessa in assenza di notifica dell’atto presupposto.
In particolare, ha affermato che “le contestazioni che l’Ufficio muove in atto di accertamento al cedente dovevano essere notificate con lo stesso atto di accertamento anche al cessionario, che altrimenti […] rimarrebbe esposto al rischio della definitività laddove l’altro obbligato non abbia impugnato l’avviso di accertamento”, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Inoltre, ha osservato che “la stessa norma di cui all’art. 60 – bis, non prevede affatto l’iscrizione a ruolo immediata nei confronti del cessionario”.
Infine, l’appellante ha contestato la sentenza impugnata “laddove indica che il contribuente non avrebbe dato riscontro all’Ufficio, giacché risulta invece diversamente il contrario dagli stessi atti dell’Ufficio”.
L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Frosinone si è costituita in giudizio e ha controdedotto puntualmente alle affermazioni di controparte, ribadendo la legittimità e la correttezza dell’operato fiscale.
Diritto
1. La prima questione all’esame del Collegio concerne la verifica circa la contestata decadenza dal potere di accertamento.
La “A.Z.I.” srl ha ribadito la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento, per decorrenza dei termini.
L’Agenzia ha replicato che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della ditta “A.K.” di S.L. riguardava il periodo d’imposta 2007 ed era stato notificato nei termini, il 16 ottobre 2012, ovvero nei limiti del 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, ha evidenziato che il presupposto per l’iscrizione a ruolo, sia nei confronti dell’obbligato principale che di quello solidale – nei limiti dell’art. 60 – bis del DPR 633/1972) – decorreva proprio dal momento in cui l’accertamento si rendeva definitivo, ovvero trascorsi sessanta giorni (15/12/2012) dalla notifica dell’avviso di accertamento, per mancata impugnativa del destinatario dell’atto.
Pertanto, ha concluso che i ruoli sono ampiamente tempestivi, essendo stati formati appena rilevata la definitività del predetto avviso di accertamento, mentre addirittura le cartelle avrebbero potuto essere notificate fino al successivo termine del 31/12/2014.
1.1. L’eccezione formulata dalla società è infondata.
L’art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dispone che “Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’articolo 54 e nel secondo comma dell’articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.
Nel caso di specie, tale circostanza si è puntualmente verificata.
Inoltre, atteso che si controverte in tema di responsabilità solidale, l’esercizio tempestivo della potestà accertativa nei confronti di un debitore esplica effetti anche nei confronti degli altri debitori.
2. La seconda questione riguarda la pretesa nullità della cartella di pagamento impugnata, in quanto sarebbe stata emessa in assenza di notifica dell’atto presupposto.
In particolare, la società ha affermato che “le contestazioni che l’Ufficio muove in atto di accertamento al cedente dovevano essere notificate con lo stesso atto di accertamento anche al cessionario, che altrimenti […] rimarrebbe esposto al rischi della definitività laddove l’altro obbligato non abbia impugnato l’avviso di accertamento”, con conseguente lesione del diritto di difesa.
In proposito, l’Agenzia ha obiettato che l’art. 60-bis del DPR 633/1972 non prevede l’emissione nei confronti del debitore solidale di un autonomo avviso di accertamento, né la notifica allo stesso dell’avviso di accertamento indirizzato all’obbligato principale.
Infatti, la responsabilità del cessionario nasce “in caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale”; nessun altra circostanza viene richiesta dalla norma.
In ogni caso, l’Ufficio ha evidenziato di aver notificato la comunicazione preventiva, proprio per dare la possibilità alla controparte, ai sensi del comma 3 dell’art. 60-bis di “documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta”.
2.1. Anche tale eccezione della società appellante è infondata.
L’art. 60-bis, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dispone che “In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta”.
Innanzitutto, occorre rilevare che l’introduzione di una responsabilità solidale a carico del cessionario non riveste carattere generale, atteso che essa è limitata alle sole cessioni aventi per oggetto i beni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2005.
Dal punto di vista formale, la norma non prevede che l’Agenzia sia tenuta a notificare l’avviso di accertamento, emesso nei confronti del debitore principale, anche al coobbligato.
Pertanto, non si può sostenere la nullità della cartella di pagamento per la mancata notificazione dell’atto presupposto.
In ogni caso, occorre rilevare che – sul piano sostanziale – il meccanismo della solidarietà viene attivato qualora il cedente non provveda al versamento dell’imposta dovuta e la cessione sia stata effettuata ad un prezzo inferiore al valore normale.
Nondimeno, si tratta di una presunzione relativa, in quanto il cessionario può, ai sensi del terzo comma della predetta disposizione, “documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta”.
Nel caso di specie, tale giustificazione del prezzo inferiore non è intervenuta.
Al contrario, proprio tale circostanza, se non costituisce automaticamente una prova di frode, certamente avrebbe dovuto indurre il cessionario all’adozione di cautele prima della conclusione del contratto.
In sostanza, se si ha consapevolezza che il prezzo non sia determinato da particolari condizioni del mercato, se la qualità del prodotto non giustifica le sostanziali differenze di prezzo, se manca la elementare organizzazione per una oculata gestione dell’impresa e tali elementi sono noti all’acquirente ovvero al committente, diventa davvero difficile invocare la certezza del diritto, l’affidamento ed il principio di proporzionalità.
Pertanto, è infondata anche la prospettazione di un vizio della funzione amministrativa per una inconsistente violazione del diritto di difesa.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e condanna la contribuente alle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (euro mille), oltre al raddoppio del C.U.T..
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