COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO – Sentenza 12 giugno 2019, n. 3490

Tributi – IMU – Beni immobili – Locazione finanziaria – Soggettività passiva – Locatario utilizzatore – Ritardata consegna del bene – Non rileva

Con ricorso spedito il 16/01/2016 al Comune di Pomezia e depositato in data 9.2.2016, la società (…), con sede legale in Verona, proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2012, notificato in data 18.11.2015, per complessivi euro 41.284,00.

L’imposta era riferita ad operazioni di locazione finanziaria concluse, con gli utilizzatori specificati nel ricorso, da (…), incorporata dalla ricorrente medesima e da (…), a sua volta incorporata da (…). Eccepiva la ricorrente che, dal momento che le predette unità immobiliari di cui all’impugnato avviso erano oggetto di contratti di leasing, la soggettività passiva IMU ricadeva sugli utilizzatori ritenendo quindi errata individuazione del soggetto passivo dell’imposta.

Rappresenta che con decorrenza dal 1° gennaio 1998, ai sensi del D.Lgs. n. 504/92, così come modificato dall’art. 58, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446/97, nel caso di immobile concesso in locazione finanziaria, la soggettività passiva fa capo al locatario utilizzatore e non alla proprietaria società di leasing locatore.

Il Comune di Pomezia, con memoria depositata in data 2.8.2016, si oppone alle argomentazioni di parte ricorrente, sostenendo che le stesse riferiscono all’IMU principi applicabili alla TASI.

La C.T. Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo che le istruzioni ministeriali allegate al DM 30 ottobre 2012, con il quale era stato approvato il modello di dichiarazione IMU, prevedono che “i mutamenti di soggettività passiva devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo sia da chi ha iniziato ad esserlo”, fossero da osservare con il tenore letterale dell’art. 9, comma 1 del D.lgs. n. 23/2011 in base al quale, in ipotesi di concessione in leasing di beni immobili, soggetto passivo è il locatario “a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto ed una eventuale protrazione degli effetti scaturenti dal contratto di leasing a causa dell’inadempimento del debitore valga a giustificare il permanere della soggettività passiva ICI- IMU in capo al locatario fino al momento della riconsegna del cespite.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il Comune di Pomezia il quale ribadisce quanto sostenuto nel giudizio introduttivo in merito alla ritardata consegna del bene che non determina una ultrattività della efficacia di un contratto e chiede l’accoglimento dell’appello.

Deposita controdeduzioni la Società (…) incorporante (…), la quale ribadisce quanto eccepito nel ricorso introduttivo citando numerose sentenze favorevoli e chiede la conferma nel merito della sentenza emessa.

Questa Commissione letti gli atti, ritiene l’appello del Comune non fondato. I primi giudici hanno motivatamente emesso la propria sentenza che appare pienamente condivisibile e le cui motivazioni si intendono qui integralmente riportate.

Risulta rilevante l’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 504/92, così come modificato dall’art. 58, c. 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 446/97, che ha previsto, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, che la soggettività passiva d’imposta facesse sempre capo alla società utilizzatrice e, per tutta la durata del contratto e non alla società di leasing. Dall’introduzione dell’ICI con D.lgs. n. 504/1992, il Legislatore ha modificato nei corso degli anni i criteri di soggettività passiva dell’imposta per gli immobili concessi in leasing (o locazione finanziaria), scollegandola dalla proprietà del bene. L’onere impositivo è stato così traslato ex lege dal proprietario/concedente al possessore/utilizzatore recependo il principio generale che individua come presupposto ai fini dell’applicazione dell’Ici “il possesso di cui all’art. 2 del D. lgs. n. 504/1992”. Passaggio normativo riportato dal Ministero delle Finanze con Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012.

Anche secondo Assilea, in caso di risoluzione anticipata del contratto, o di mancato riscatto del bene, il Ministero ha inteso quindi far prevalere l’aspetto sostanziale dello “spossessamento” sul titolo giuridico, ricollegandosi sul piano sistematico al presupposto di applicazione dell’imposta.

In linea di diritto ciò comporta quindi che, fino alla riconsegna del bene, obbligato al pagamento dell’IMU è comunque l’utilizzatore/locatario (come in dottrina) e che la società di leasing ha titolo per vedersi rimborsato quanto indebitamente versato al Comune.

L’ ASSILEA ha chiarito con la Circolare n. 40 del 2013 in materia di “Leasing immobiliare. Nuova imposta unica comunale (IMU, TARI e TASI). In particolare, Assilea alla luce dei recenti interventi normativi sopra esposti, evidenzia che “per quanto attiene agli immobili concessi in leasing il legislatore ha previsto che in caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore , comprovata dal verbale di consegna (co. 672); e ciò in analogia con quanto stabilito in materia di IMU”.

Pertanto, è chiaramente previsto che l’utilizzatore inadempiente rispetto all’obbligo di riconsegna dell’immobile resta in ogni caso obbligato al pagamento dell’Imposta al Comune, in quanto unico soggetto passivo fino al momento di effettiva riconsegna dell’immobile alla società di leasing; specularmente, la società di leasing acquisisce la titolarità passiva del rapporto d’imposta solo dal momento in cui ottiene la riconsegna, in tal senso anche la Sentenza C.T.R. di Milano, Sez. staccata di Brescia n. 5118/2016 (diniego rimborso IMU 2012) emessa in datai 5/09/2016.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta l’appello. Le spese si liquidano in euro 2.000, oltre oneri.