COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO – Sentenza 20 agosto 2018, n. 5620
Tributi – IVA – Accertamento – Frode carosello – Ispezioni nei confronti di altri contribuenti – Utilizzabilità – Instaurazione di contraddittorio preventivo – Esclusione
Fatto e diritto
Con avviso n. TK503R302719/2013 notificato il 4 luglio 2013 relativo all’anno di imposta 2006 l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3 aveva accertato ai fini IVA una serie di operazioni soggettivamente inesistenti a carico della S.T. s.r.l. per un totale di euro 101.254,25 da recuperarsi oltre alle sanzioni irrogate.
La S.T. s.r.l. impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Provinciale Tributaria di Roma, assumendo che l’avviso era derivato da verifiche a carico di società terze che avevano operato consentendo ad altre imprese l’evasione dell’IVA con il sistema della cosiddetta frode carosello e sosteneva in diritto la decadenza dell’Ufficio dai termini, la carenza di motivazione, l’insufficienza degli elementi probatori fondati su presunzioni semplici, che la frode riguardava altri soggetti e che non era stata dimostrata la conoscenza della frode da parte della ricorrente medesima.
L’Agenzia si costituiva in giudizio, sostenendo l’intempestività del ricorso e difendendo la correttezza del proprio operato.
Con la sentenza n. 22102 del 4 ottobre 2016 la Commissione Provinciale riteneva dapprima infondata la censura sulla decadenza dell’Ufficio, potendosi giovare del raddoppio dei termini scaturendo in ogni caso l’obbligo di denuncia penale per l’Ufficio, la sufficienza della motivazione in quanto l’atto impugnato faceva rinvio ad un processo verbale di constatazione conosciuto dalla ricorrente e nel merito nell’apparente regolarità contabile gli atti versati in giudizio dimostravano la presenza della frode tipica dell’acquisto in esenzione IVA e della rivendita ad operatori nazionali con emissione di fatture caricate di IVA non versata e dell’assenza di prova della buona fede della S.T., e quindi respingeva il ricorso.
Con appello a questa Commissione Regionale notificato il 23 marzo 2017 la S.T. impugnava la sentenza in questione e contestava dapprima l’ipotesi della legittimità del raddoppio dei termini di accertamento, poiché tale ipotesi è collegata necessariamente all’invio alla competente Procura della Repubblica della notizia di reato nel primo quadriennio quindi entro il 2011, giuste le modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2016 -L. 208 del 2015 – all’art. 2 dei D. Lgs. 128 del 2015, caso concreto non verificatosi nella vicenda, poiché la denuncia è stata inoltrata solo nel marzo 2012; ancora il processo verbale di constatazione pone alla base della connivenza dell’appellante una mail con l’amministratore delle cd. cartiere con la richiesta di pagare una fornitura con uno sconto del 13,7% e la contiguità della sede di una delle tre “cartiere” a quella dell’appellante, quindi mere presunzioni nemmeno rafforzate dal molo dell’amministratore di fatto N. G. e comunque senza una prova diretta della partecipazione della S.T. ad una frode, senza dimenticare gli oneri probatori nel campo a carico dell’Ufficio ed ì prezzi in linea con il mercato.
La contribuente univa ulteriori considerazioni alla domanda di accoglimento dell’appello con vittoria di spese.
L’Ufficio si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.
Appare dapprima infondato il primo motivo, concernente la supposta illegittimità del sostenuto raddoppio dei termini di accertamento, raddoppio ammesso dalla legge di stabilità per il 2016 solo nel caso in cui la notizia di reato sia stata trasmessa alla competente Procura della Repubblica entro il primo quadriennio.
Si deve rilevare che, se in astratto la censura appare appropriata per quanto concerne la modifica contenuta dalla legge di stabilità per il 2016, l’avviso in origine impugnato è stato notificato il 4 luglio 2013 ed i primi tre commi dell’art. 43 del 29 settembre 1973 n. 600 nel testo vigente al momento dell’emanazione e notifica dell’avviso di accertamento in contestazione, recitavano testualmente “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
Quindi le norme evocate dall’appellante non trovano applicazione prima dell’entrata in vigore della richiamata legge di stabilità per il 2016. Con il secondo ed il terzo motivo la S.T. s.r.l. sosteneva complessivamente che il processo verbale di constatazione non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare la consapevolezza effettiva e colposa di entrare a far parte di una frode orchestrata da altri, visti i prezzi in linea con il mercato, l’iscrizione delle ditte del G. alla Camera di commercio per la vendita all’ingrosso di prodotti informatici e la presenza di una segretaria, quindi di una struttura, con il solo richiamo ad una mail con l’amministratore delle cd. cartiere con la richiesta di pagare una fornitura con uno sconto del 13,7% e la contiguità della sede di una delle tre “cartiere” a quella dell’appellante, elementi assai deboli per provare quanto assunto nell’avviso di accertamento.
Si deve principalmente considerare che la P.C. s.r.l., la Z.T. s.r.l. e la P.I. s.r.l., ovvero i tre soggetti che hanno rivenduto i prodotti informatici all’appellante sono risultate a seguito delle indagini di polizia giudiziaria tutte società “cartiere” e tali risultati non solo non sono stati contestati dalle predette, ma il G., il loro amministratore di fatto che ha tenuto i rapporti commerciali con la S.T., ha ammesso di gestire l’attività senza applicazione dell’imposta aggiungendo un piccolo margine nella rivendita, ottenendo un prezzo comprensivo dell’imposta, il che comportava un guadagno visto il mancato versamento di questa; di tutto ciò il medesimo sì assumeva tutte le responsabilità e grazie a tali dichiarazioni confessorie, la Guardia di Finanza ha potuto ricostruire la rete delle cessioni irregolari di questo soggetto interposto, che vedevano l’appellante come destinatario finale e l’interposto che ritirava formalmente i materiali oggetto dei contratti.
Di tutto questo il processo verbale di constatazione dava i riscontri contabili relativamente alla S.T..
Di tutto questo non vi è traccia negli scritti difensivi dell’appellante, il quale si limita a richiamare la mail con il G., la richiesta di pagare una fornitura con uno sconto del 13,7% e la contiguità della sede di una delle tre “cartiere” a quella dell’appellante, tutti elementi insufficienti dinanzi ai contenuti del processo verbale di constatazione.
Si deve poi aggiungere che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di I.V.A., in ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, l’accertamento, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, e 54, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, può fondarsi su verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, senza che per l’ utilizzabilità dei medesimi sia richiesta l’instaurazione di un previo contraddittorio nei confronti del soggetto cui è riferita la rettifica, non potendosi tale onere desumere in via interpretativa, sul piano sistematico, dall’ordinamento tributario in sede di mera raccolta degli elementi di prova (Cass. Civ., sez. trib., 13 luglio 2017, n. 17260).
Per le ragioni ora esposte l’appello deve essere respinto.
Le spese di giudizio restano a carico del soccombente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta e condanna l’appellante alle spese di giudizio liquidandole in euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Calabria sentenza n. 98 sez. XI depositata il 23 gennaio 2019 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi l'Amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica del reddito anche quando l'incompletezza della…
- Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sez. 2 sentenza n. 98 depositata il 23 gennaio 2019 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 39, primo comma, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 consente di procedere alla…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 50362 depositata il 12 dicembre 2019 - L'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni…
- Commissione Tributaria Regionale per la Basilicata sez. 1 sentenza n. 3 depositata il 4 gennaio 2022 - Possono considerarsi soggettivamente inesistenti quelle operazioni commerciali che pur essendo avvenute e per le quali il prezzo è stato regolarmente pagato…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 16118 depositata il 19 maggio 2022 - L'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 30018 depositata il 13 ottobre 2022 - L'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Dichiarazione IVA 2023: termine del versamento IVA
L’IVA a debito scaturente dalla dichiarazione annuale IVA va pagate, in unica s…
- Dichiarazione IVA 2023: modalità di compilazione,
La dichiarazione IVA 2023 per il periodo di imposta 2022 dovrà essere presentata…
- Organo di controllo: per le srl obbligo di nomina
L’articolo 2477 del codice civile, come modificato dall’art. 379 del…
- Ravvedimento operoso speciale per sanare le violaz
La legge di bilancio 2023 (legge 197/2022 art. 1 commi 174 e seguenti) prevede c…
- Bonus pubblicità 2023: come richiederlo – sc
Per gli investimenti in pubblicità e promozione dell’impresa o dell’attività è p…