COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO – Sentenza 20 settembre 2018, n. 6246
Tributi – ICI – Proprietà dell’immobile – Decorrenza imposizione – Promissario acquirente – Sentenza che dispone il trasferimento subordinato a condizione sospensiva – Imponibilità al verificarsi della condizione
Fatto e diritto
Con ricorso in data 28 marzo 2017, la S.r.l. T.I. ha proposto appello avverso la sentenza n. 21629/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma chiedendo la riforma della decisione assunta in primo grado che aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità di quattro avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti da Roma capitale per l’omesso pagamento dell’imposta comunale sugli immobili per le annualità 2008, 2009. 2010, 2011. A fondamento del gravame ha evidenziato che i giudici di primo grado avevano errato nel ritenere dovute le imposte in questione per il periodo indicato, in quanto essa appellante era divenuta proprietaria degli immobili sottoposti a tributo solo nel 2012. a seguito dell’integrale pagamento delle rate di mutuo indicate nella sentenza costitutiva emessa dal tribunale di Roma ai sensi dell’articolo 2932 c.c. che aveva infatti subordinato il trasferimento della proprietà degli immobili indicati negli avvisi di accertamento solo all’intervenuto pagamento delle rate di mutuo da parte della promissaria acquirente. Ha quindi rilevato che avendo la sentenza in questione subordinato al verificarsi della condizione sospensiva il trasferimento del diritto di proprietà, l’Ici non era dovuta da parte del promissario acquirente nella pendenza dell’avveramento della condizione.
Ha concluso pertanto per l’accoglimento della domanda avanzata in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale reiterando le difese già svolte in primo grado e chiedendo la conferma della decisione gravata. In via ulteriore, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per omessa indicazione di censure specifiche alla decisione oggetto di impugnazione.
In via preliminare, osserva il collegio che l’atto di impugnazione proposto dalla società contribuente indica in modo specifico i motivi di impugnazione e le censure mosse alla decisione di primo grado, con conseguente infondatezza dell’eccezione preliminare proposta dal Comune.
Invero, in un caso analogo a quello oggetto di giudizio, la corte di cassazione con ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25594 ha ribadito che: “La decisione della commissione tributaria regionale si pone infatti in linea con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia di decorrenza dell’effetto traslativo ex articolo 2932 c.c., i cui passaggi fondamentali possono così riassumersi:
a. ove le parti del contratto preliminare di compravendita immobiliare abbiano pattuito che il versamento del prezzo dovesse avvenire all’alto della stipulazione del contralto definitivo, l’effetto traslativo della sentenza ex articolo 2932 cod. civ. è subordinato al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente (Cass. nn 1964/00: 11695/99 ed altre);
b. il fatto che il pagamento del prezzo sia imposto daI giudice sotto forma di “condizione” al verificarsi dell’effetto traslativo, non toglie a detto pagamento la natura, ad esso propria, di prestazione corrispettiva, destinata in quanto tale ad attuare il sinallagma contrattuale (Cass. n. 10827/01);
c. ciò implica che il passaggio in giudicato della statuizione sul trasferimento di proprietà dell’immobile non determina, di per sé, l’effetto traslativo, quanto soltanto l’irretrattabilità e l’esigibilità dell’obbligo di versamento del prezzo, al quale l’effetto traslativo medesimo resta subordinato (Cass. nn. 11756 92; 8250/09).
Ciò considerato, non si ritiene condivisibile la tesi, sostenuta dal Comune di Venezia, secondo cui il pagamento del prezzo fungerebbe da vera e propria condizione di efficacia del trasferimento, con conseguente applicabilità del principio di generale retroattività degli effetti dell’avveramento della condizione, di cui all’articolo 1360 cod. civ..
A parte il fatto che è questa stessa norma a prevedere che tale retroattività possa subire deroga allorquando “per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati ad un momento diverso”, è dirimente osservare come il pagamento del prezzo dipendente da sentenza costitutiva ex articolo 2932 cod. civ. non si atteggi quale evento futuro ed incerto – accidentale rispetto all’atto di trasferimento, ed afferente alla mera efficacia di quest’ultimo – bensì quale elemento essenziale intrinseco di ripristino della corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo. Tanto che il mancato versamento del dovuto all’esito del passaggio in giudicato della sentenza non costituisce ragione di automatica inefficacia dei trasferimento ex articolo 1353 cod. civ., bensì causa di inadempimento risolutivo (Cass. 10827/01 cit.; così Cass. 25364/06 e 10605/16).”
Applicando i suddetti principi al presente giudizio, va quindi ritenuta la illegittimità dell’operato di Roma capitale che ha richiesto alla società contribuente il pagamento dell’imposta in controversia, pur in assenza del pagamento del prezzo sugli immobili e conseguente verificarsi dell’effetto traslativo della sentenza emessa ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile. Tale conclusione non viene meno per effetto dell’avvenuta trascrizione della sentenza di primo grado, posto che tale trascrizione non poteva di per sé esplicare alcun effetto traslativo-acquisitivo, quanto soltanto di generale opponibilità dell’acquisto. L’appello va dunque accolto e deve dichiararsi che la società contribuente non può essere ritenuta soggetto passivo in ordine al pagamento dell’ici per le annualità indicate in premessa oggetto degli avvisi di accertamento impugnati.
Le spese dell’intero giudizio devono essere poste a carico dell’amministrazione capitolina in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l’appello e condanna Roma capitale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in euro 500,00 per il primo grado ad euro 800,00 per l’appello, oltre accessori di legge.
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