COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 1128 sez. 28 depositata il 24 febbraio 2015

Massima

La CTR del Lazio si è pronunciata su un caso relativo a un difetto di giurisdizione del giudice tributario in materia di rimborso IVA. Il principio affermato dai giudici laziali stabilisce che  nelle controversie che abbiano ad oggetto la richiesta di rimborso di un’imposta che si assume essere stata indebitamente pretesa dalla controparte, non identificabile in uno dei soggetti di cui all’art. 10 del d. lgs. n° 546/92,  il giudice competente è quello ordinario. A supporto della tesi su esposta viene citata l’ordinanza n° 2064/2011 della Corte di Cassazione la quale conferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie che non hanno ad oggetto un rapporto tributario tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura meramente privatistica tra privati.

Il Collegio, in materia di rimborso IVA in occasione del pagamento della TIA, in conformità a quanto stabilito dalle SS. UU. della Cassazione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione, data la natura privatistica della controversia tra l’AMA spa ed il contribuente ed assorbente degli altri tale motivo di censura, eccezione sulla quale il giudice di primo grado non si era pronunciato. Riferimenti normativi: d. lgs. n. 546/92, art. 10; Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. N. 2064/2011.

 

Testo: 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

   AMA s.p.a ha proposto appello avverso la sentenza della CPT di Roma n. 492/06/13 dep. il 17 ottobre 2013, con la quale è stato accolto il ricorso con cui il signor  G. G. ha richiesto il rimborso dell’ IVA corrisposta in occasione del pagamento della Ta.Ri relativamente alle annualità dal 2003 al 2009.

   A sostegno dell’appello l’appellante ha dedotto:

a) difetto di giurisdizione del giudice tributario in tema di IVA, eccezione sulla quale il giudice di primo grado non si è pronunciato.

b) inammissibilità del ricorso non avendo, a suo tempo, l’appellato impugnato le cartelle di pagamento;

c) legittimità dell’applicazione dell’IVA;

d) erronea pretesa degli interessi legali.

   Si è costituito l’appellato chiedendo il rigetto del ricorso e sottolineando la natura di tributo della Tari (TIA) e dell’assenza di disposizioni legislative che assoggettino la stessa al pagamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE 

   Osserva la commissione che il ricorso deve essere accolto, con riferimento al primo motivo di censura, che assorbe inevitabilmente gli altri motivi.

   Il contrasto relativo al riparto di giurisdizione sulla materia de qua è stato definitivamente risolto con l’Ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che ha affermato il principio in base al quale la controversia con cui un contribuente richiede ad una società concessionaria della riscossione dei tributi locali la restituzione della somma corrisposta, a titolo di IVA, in occasione del pagamento della Tariffa di igiene ambientale (TIA), spetta alla giurisdizione ordinaria, perchè soggetto passivo dell’imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione dei beni o la prestazione dei servizi (quindi la società concessionaria) e la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione, ma un rapporto di natura privatistica fra privati, che comporta un accertamento, meramente incidentale, in ordine alla debenza dell’imposta contestata. (Sez. U, Ordinanza n. 2064 del 28/01/2011, Rv. 616311).

   Alla luce delle suesposte considerzioni deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Commissione tributaria in favore  del giudice ordinario.

   In ragione della natura della controversia vanno compensate le spese tra le parti.

P.Q.M

   Dichiara il difetto di giurisdizione, appartenendo la controversia alla giurisdizione ordinaria. Spese compensate.