COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 25 sez. 28 depositata il 12 gennaio 2016
Massima
La CTR del Lazio si è pronunciata su una controversia relativa all’applicabilità dell’imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse ad un Centro trasmissione dati che svolge attività di raccolta scommesse per conto terzi. I giudici hanno, innanzitutto, respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE inerente all’interpretazione dell’art. 1 c. 66, lett. b della L. 220/2010, argomentando che, in base al disposto della direttiva europea n. 2006/112/CE, non è fatto divieto agli stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse. Inoltre, gli stessi giudici, hanno ritenuto insussistenti i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. del D. Lgs. 504/98 in quanto “appare chiaro e innegabile il riferimento all’applicabilità dell’imposta a tutti coloro che anche in concessione, quindi anche senza concessione e, in definitiva, a qualsiasi titolo, esercitano tale attività”. Nel merito, la CTR romana ha ritenuto assoggettabili all’imposta unica sulle scommesse i Centri trasmissione dati in quanto, a norma dell’art. 1 c. 66, lett. b) della L. 220/2010 “soggetto passivo di imposta è chiunque … gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, ubicati anche all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere”.
La ricevitoria CTD che gestisce le scommesse ed invia i dati al bookmaker, costituisce soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 504/98(“soggetti passivi sono coloro i quali gestiscono anche in concessione i concorsi pronostici e le scommesse”) come autenticamente interpretato dall’art. 1 co. 66 lett. b) della l. 220/2010, norma che ha specificato che, se l’attività è esercitata per conto terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni. Atteso che l’art. 401 della direttiva europea n. 2006/112/CEstatuisce che non è vietato ad uno Stato membro mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse, la CTR ha rigettata la richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia relativa all’interpretazione dell’art. 1 co. 66, lett. b) della l. 220/2010. Sotto il profilo costituzionale è stata rigettata l’eccezione di incostituzionalità atteso che con sentenza 162/2008 la Corte Costituzionale ha affermato che “ il divieto della retroattività della legge .non è stato elevato a dignità costituzionale salvo per la materia penale .”.
Testo:
FATTO
La presente controversia ha come oggetto un avviso di accertamento emesso, per l’anno 2007, in materia di Imposta Unica sui concorsi pronostici e sommesse, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli Ufficio monopoli per il Lazio nei confronti della società W. s.r.l. (o centro trasmissione dati o CTD o Cdt), con il quale veniva richiesto il versamento di euro 45.426,69, oltre interessi (euro 7.653,14).
Il contenzioso veniva preceduto da una richiesta di documentazione fiscale, mediante invio di un questionario, al quale la contribuente non dava seguito; nonché da una tentativo di adesione, che non sortiva risultati positivi.
Nel ricorso introduttivo, la società chiedeva l’annullamento dell’atto impositivo.
L’Ufficio, regolarmente costituitosi, chiedeva, a sua volta il rigetto del gravame.
Successivamente, la contribuente presentava una dichiarazione di adesione preventiva, ex art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 546/92.
Seguiva il decreto presidenziale n. 96/25/2013, con il quale veniva dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
La proposta di conciliazione, comunque, non si perfezionava, per omesso pagamento delle singole rate alle scadenze concordate, per cui, a seguito di reclamo alla C.t.p., si riattivava il procedimento tributario.
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 11795/XXV/2014, rigettava il ricorso, riducendo le sanzioni nella misura del 50%, e compensava le spese.
Avverso detta sentenza propone appello la società contribuente, per chiederne, con varie motivazioni, la riforma.
In particolare la società insiste nel sostenere l’invalidità dell’avviso di accertamento per violazione degli artt. 7 e 12 della legge n. 212/2000, per carenza di motivazione e per mancato rispetto del termine di cui all’art. 12 della statuto del contribuente.
Insiste altresì nel sostenere l’inapplicabilità dell’imposta unica all’attività svolta dei CTD (sotto i profili soggettivo, oggettivo e territoriale).
L’Agenzia dei monopoli di Roma si costituisce in giudizio per contrastare, con varie deduzioni, le argomentazioni sollevate dall’appellante, affermando la validità e la fondatezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del gravame.
La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.
All’udienza odierna sono presenti il difensore del contribuente e il rappresentante dell’Ufficio.
DIRITTO
Questa Commissione ritiene che l’appello della società W. s.r.l. sia infondato e non possa, pertanto essere accolto.
Occorre preliminarmente considerare le questioni pregiudiziali proposte dalla ricorrente, in relazione alle quali questa Commissione ritiene che non sussistano i presupposti per l’accoglimento.
La richiesta di rinvio pregiudiziale facoltativo alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE è inerente all’interpretazione dell’art. 1, comma 66, lett. b) della L. 220/2010 con specifico riferimento al requisito soggettivo di applicazione dell’imposta. Questo Giudice ritiene che la norma non sia discriminatoria, essendo comunque rimessa agli Stati membri la facoltà di intervenire in modo consentito dal diritto dell’Unione europea, come nel caso che ci occupa in materia di libera prestazione di servizi. Infatti, l’art. 401 della direttiva europea n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto statuisce che: “Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d’affari, sempreché tale imposta, diritto o tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.”.
La sentenza di primo grado sul punto è quindi immune da censure.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., si ritiene che non sussistano i presupposti per sollevarla, poiché la norma censurata dalla ricorrente risponde a una propria logica, conforme ai principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza.
Al riguardo, deve evidenziarsi che il legislatore non ha limitato l’applicazione dell’imposta unica ai soli soggetti muniti di concessione e licenza di P.S., in quanto all’ art.3 del citato D. Lgs. 504/98 si afferma che i “soggetti passivi dell’imposta unica sono coloro che, anche in concessione, gestiscono concorsi pronostici e scommesse”. Appare chiaro ed innegabile il riferimento all’applicabilità dell’imposta a tutti coloro che, “anche in concessione”, quindi, anche senza concessione e, in definitiva, a qualsiasi titolo, esercitano tale attività.
Dunque, non importa a che titolo e con quale veste (di organizzatore, di tenitore del banco, di gestore, di ricevitore), non importa se in concessione o senza concessione, con licenza di P.S. o senza, ciò che conta è che chiunque effettua operazioni di raccolta di scommesse deve essere assoggettato alla normativa sull’imposta unica.
In altre parole, sarebbe contro ogni logica che coloro che, provvisti di regolare concessione rilasciata dall’ Amministrazione, siano considerati soggetti passivi dell’ imposta, mentre coloro che esercitano la stessa attività di raccolta di scommesse, senza concessione o autorizzazione, ne siano esenti, fruendo ingiustificatamente di un’agevolazione fiscale: ciò sarebbe gravemente lesivo del diritto di uguaglianza previsto dagli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione. In sostanza, l’operatore (privo di concessione e autorizzazione), anche se svolge l’attività per conto di terzi, realizza o concorre a realizzare un’attività di scommesse e deve essere, sottoposto all’Imposta unica.
Né in ciò è ravvisabile una qualche illegittimità costituzionale.
Infatti, il d.lgs. 504/98 (con particolare agli artt. 1 e 3) contiene norme meramente interpretative (ed è lo stesso legislatore ad evidenziarlo: l’art. 3 del d.lgs 504/98 si interpreta nei senso che …) con la conseguenza che, a buon diritto, può essere affermata la sua applicazione retroattiva, senza alcun pregiudizio per i principi costituzionali.
Sul punto non sembra inutile ricordare la sentenza n. 162 del 07/05/2008, la Corte Costituzionale ha confermato il proprio costante orientamento in tema di interpretazione autentica secondo cui “non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, infatti ii divieto di retroattività della legge – pur costituendo un fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell’ordinamento, con cui il legislatore ordinario deve in principio attenersi – non è stato elevato a dignità costituzionale, salva per la materia penale, la previsione dell’art. 25 della Costituzione”.
E, dunque, per quanto riguarda la sollevata questione di incostituzionalità, il Collegio è dell’avviso che questa sia da respingere, perché del tutto infondata, non ravvisandosi, nella presente fattispecie, alcuna palese violazione, rilevante ai fini del decidere, di precetti costituzionali, né contrasti con i principi costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva, né dubbi interpretativi, né violazioni di leggi.
Nel merito, occorre considerare distintamente i singoli motivi di appello.
1) Sulla asserita carenza di motivazione dell’avviso di accertamento. Sulla violazione dell’art. 12, comma 7, della L. 212/2000.
La motivazione dell’atto impositivo, che consta di nove pagine, è completa. Essa enuncia i presupposti e le condizioni applicative, nonché la procedura seguita, ricavabili altresì dalle norme richiamate nel corpo dell’atto stesso (in particolare dagli artt. 1 e 3 del D.Lgs. 504/98), oltre che dal processo verbale di constatazione, già notificato alla parte, che è integralmente richiamato ai fini della motivazione dello stesso avviso di accertamento.
Circa la presunta illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 12, comma 7, della L. 212/2000, si osserva che la norma è finalizzata a garantire il contraddittorio procedimentale, consentendo alla parte di comunicare alla Amministrazione osservazioni e richieste entro 60 giorni dalla adozione del processo verbale di constatazione.
Nel caso che ci occupa, il processo verbale di constatazione è stato redatto il 30.7.2012, mentre l’atto impositivo è stato emesso il 28.9.2012, cioè esattamente 60 giorni dopo, senza che la parte nelle more abbia svolto alcuna argomentazione difensiva o avanzato alcuna richiesta.
Si osserva in proposito, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità impone al contribuente di enunciare nel ricorso quali siano i motivi che egli avrebbe voluto dedurre nel termine e che non ha potuto proporre a causa della anticipata emissione dell’avviso di accertamento; la opposizione di tali ragioni, inoltre, non deve essere pretestuosa, ma conforme ai principi di correttezza, buona fede e lealtà processuale. Infine, non sussiste in capo alla Amministrazione fiscale, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto (Cass., Sez. Un., sent. n. 24823 del 9.12.2015).
In ogni caso, l’onere di esplicitare quali fossero le ragioni da far valere nel termine non è stato adempiuto dalla ricorrente neanche nel corso del presente giudizio.
2) Sull’elemento oggettivo della fattispecie.
La società ricorrente deduce la erroneità della sentenza per violazione o comunque per falsa applicazione dell’art. 1 del D.Lgs. 504/98, nella parte in cui essa ha ravvisato la esistenza del requisito oggettivo della fattispecie tributaria.
La decisione di primo grado è immune da censure. Essa richiama puntualmente le norme applicative e cioè l’art. 1 del D.Lgs. 504/98 e la disposizione interpretativa costituita dall’art. 1, comma 66, lett. a) della L. 220/2010.
Circa l’ambito di applicazione, l’Imposta Unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse. In proposito, la norma interpretativa dell’art. 1, comma 66, lett. a) della L. 220/2010, sopra citata, fa esplicito riferimento alla “raccolta del gioco”, attività svolta appunto dal soggetto ricorrente, la quale integra il presupposto oggettivo di applicazione del tributo.
3) Sul profilo territoriale della fattispecie.
Con il terzo motivo di impugnazione, la società C.V. s.r.l. deduce la erroneità della sentenza per violazione o comunque per falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 288/98, nella parte in cui essa ha riconosciuto la esistenza del profilo territoriale del presupposto di applicazione della Imposta unica.
Con la delega sopra citata, il Legislatore ha demandato al Governo il riordino dell’imposta unica, nel rispetto di principi e criteri direttivi, tra cui la applicazione dell’Imposta Unica anche alle “scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all’estero”. La delega è stata adempiuta con l’art. 1 del D.Lgs. 504/98, che ha definito l’ambito di applicazione dell’Imposta unica, statuendo che essa “è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero”.
Correttamente i giudici di prime cure hanno evidenziato che “nell’ipotesi di operatori esteri che agiscano in Italia, tramite locali aperti al pubblico, le scommesse devono intendersi ‘accettate nel territorio italiano’ in quanto il tenutario del banco, pur ubicato all’estero … svolge inevitabilmente la sua attività tramite soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, ad esso legati da vincoli contrattuali” ed “è appunto in Italia che il proponente (giocatore) ha conoscenza dell’accettazione (o diniego) della controparte”.
Le considerazioni della sentenza sopra ricordate sono del tutto condivisibili. Oltre a ciò, si rileva che la norma precettiva in merito sia costituita dall’art. 1 del D.Lgs. 504/98, che lascia implicito il presupposto territoriale, non considerandolo un fattore decisivo; è la legge delega n. 288/98, che ha mero valore interpretativo dal momento che fissa criteri e principi, ad indicare quale criterio quello della accettazione della scommessa nel territorio italiano. Tale criterio è correttamente interpretato dai giudici di prime cure.
A tali conclusioni si addiviene anche ricorrendo ad una interpretazione sistematica della disciplina applicabile: il Legislatore, nelle norme correlate, ha inteso dare rilievo al fatto materiale della “raccolta del gioco” (art. 1, comma 66, lett. a) della L. 220/2010), che nel caso che ci occupa si svolge pacificamente in Italia.
4) Sull’elemento soggettivo della fattispecie.
Con il quarto motivo di appello, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. 504/98, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b) della L. 220/2010. In particolare, si censura la sentenza di primo grado per aver ravvisato la esistenza del presupposto della soggettività passiva del tributo.
La questione attiene alla lettura della norma di interpretazione autentica introdotta dalla disposizione sopra citata, secondo cui “soggetto passivo di imposta è chiunque … gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, ubicati anche all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere”.
Il Legislatore ha volutamente introdotto un concetto ampio e sostanziale, quale quello di “gestione”, per includere ogni attività idonea a portare a termine il negozio di scommessa o, per meglio dire, come già evidenziato sopra, a svolgere la “raccolta del gioco” ed ogni atto materiale a questo connesso, antecedente e successivo. In ogni caso, anche a voler far propria una interpretazione ristretta della nozione di “gestione”, appare pacifico che in essa vi rientrino le diverse attività esercitate dalla ricorrente: non solo la trasmissione dei dati al bookmaker, l’incasso delle somme puntate e il pagamento delle vincite, ma anche la predisposizione di locali aziendali finalizzati all’esercizio dell’impresa e di apparecchiature informatiche, nonché -sotto un profilo più prettamente formalistico- l’invito a scommettere mediante la indicazione di quote, la ricezione delle proposte di scommessa da parte dei giocatori e l’accettazione da parte del bookmaker S. a seguito della giocata, comprovata dal rilascio di ricevuta da parte del gestore qui ricorrente. La nozione di “gestione” non implica dunque necessariamente l’assunzione del rischio della scommessa, come invece postulato dalla società appellante, ma è riferita alla attività di impresa di raccolta delle scommesse, in relazione al quale sussiste infatti un rischio di impresa connesso al volume delle giocate ricevute, per le quali è pagata la provvigione.
5) Sulla istanza di sospensiva.
In ordine alla richiesta di sospensione dell’esecuzione, il Collegio ritiene di non dover adottare alcune decisione alla luce dell’esito del presente giudizio. La normativa di cui all’ art. 373, comma 1, secondo periodo, può, infatti, trovare eventuale applicazione solo nel caso di proposizione e pendenza di ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Sulla base delle dedotte considerazioni, l’appello della società W. s.r.l. deve essere respinto e, per l’effetto, deve essere dichiarato legittimo e valido l’avviso di accertamento impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura della presente controversia e del fatto che sulle questioni trattate non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale univoco.
P.Q.M.
La Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione 28a, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così dispone:
“Rigetta l’appello con compensazione di spese”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2015.