COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 4923 sez. 7 depositata il 3 agosto 2017
IRES – IRPEG – Principio di inerenza – Spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito – Deduzione – Compete
Massima:
Ove si abbia riguardo a spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito di impresa (nel caso di specie, spese sostenute da impresa edile per consulenze tecniche ed amministrative, per ponteggi ed oneri di urbanizzazione), non incombe alcun ulteriore onere della prova in capo al contribuente, gravando piuttosto sull’Amministrazione finanziaria l’onere di fornire elementi che in concreto escludano detto collegamento funzionale tra la tipologia del costo e l’attività di impresa esercitata. (A.T.).
Riferimenti normativi: d.P.R. n. 917/86, art. 109;
Riferimenti giurisprudenziali:. Conf. Cass. n. 6548/2012.
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a XXXX proponeva tempestivo ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato, in relazione al periodo 16.12.2005/15.12.2006 ed ai fini IRES ed IRAP, costi ritenuti indeducibili, determinando le maggiori imposte dovute e le sanzioni. In particolare, la contribuente, dopo avere dedotto il vizio di motivazione e l’illegittima durata delle operaziori di verifica, contestava specificamente, in ordine a sei dei nove rilievi, la valutazione di non inerenza. L’Agenzia delle Entrate si costituiva contestando la fondatezza del ricorso e produceva copia del PVC del 17.12.2008.
La Commissione tributaria provinciale, con sentenza del 21 febbraio 2014, accoglieva il ricorso rilevando che le Voci di costo in questione erano funzionalmente collegati con l’attività esercitata dall’impresa ed osservando che, comunque, l’Agenzia, sulla quale incombeva il relativo onere, non aveva dato alcuna prova della non inerenza.
Avverso detta decisione propone appello l’Agenzia delle Entrate, lamentando che i costi erano stati esclusi non per mera mancanza del requisito dell’inerenza, ma per l’assenza di documentazione idonea a dare “conto della certezza ed oggettiva determinabilità dei costi (euro 130.674,17 per consulenze amministrative; euro 69.976,27 per consulenze tecniche; euro 345.667,30 per installazione di ponteggi), per difetto della imputabilità per competenza economica in quanto superiori alla produzione effettuata nell’esercizio (Lire 363.318,84). Il requisito dell’inerenza mancava, invece, per i costi relativi a pagamenti effettuati a società ( YYY srl) appartenente allo stesso gruppo (euro 680.567,29) e per i costi di urbanizzazione riferiti ad edifici residenziali e commerciali realizzati per conto di altra società
La contribuente si è costituita deducendo l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e ribadendo tutte le eccezioni formulate in primo grado, da intendersi come integralmente riportate. Entrambe le parti hanno chiesto la discussione in pubblica udienza
Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; infatti, tale requisito deve essere valutato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata e, nella specie, l’Agenzia, a fronte dell’affermato collegamento funzionale tra i costi e fattività d’impresa, ha indicato specificamente le proprie ragioni di doglianza, pur riportando di fatto le considerazioni svolte in primo grado.
Le eccezioni formulate in primo grado dalla contribuente devono intendersi rinunciate in quanto non riproposte specificamente, non potendo allo scopo darsi rilievo al generico riferimento al ricorso introduttivo, tale dovendo ritenersi il richiamo di “tutte le eccezioni in diritto esposte nel ricorso introduttivo che si devono intendere qui integralmente riportate” (Cass. 24267/2015).
Nel merito l’appello è infondato. Si deve premettere che i requisiti di certezza e determinabilità dei costi attengono alla individuazione del momento in cui può trovare applicazione il criterio di competenza, con conseguente esclusione della possibilità di dedurre nell’esercizio costi solo eventuali ovvero il cui ammontare sia ancora non determinato. Tali requisiti, pertanto, sono richiamati impropriamente laddove, come nella specie, non si contesta l’erogazione, ma il collegamento strumentale ad attività da cui siano derivati ricavi e proventi e perciò, in definitiva, l’inerenza. Per quanto concerne l’inerenza economica, sotto il profilo della coerenza, la stessa non può essere esclusa sulla base del mero rilievo che i costi superano i ricavi e ciò sia perché esistono le perdite di esercizio, sia perché nella specie l’attività svolta (edilizia) richiederebbe per la valutazione della coerenza economica il riferimento al complesso degli esercizi nei quali gli edifici vengono realizzati.
Quanto, più in generale, al requisito dell’inerenza, pur dovendosi affermare che la relativa prova incombe sul contribuente, si deve aderire all’orientamento di legittimità secondo cui “ove si abbia riguardo a spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito dell’impresa, non incombe alcun ulteriore onere della prova in capo al contribuente, gravando sull’amministrazione finanziaria l’onere della prova della non inerenza dei costi astrattamente riconducibili all’attività d’impresa” (Cass. 3340/2013; 6548/2012). Nella specie neppure l’Agenzia contesta che spese per consulenze amministrative, consulenze tecniche, ponteggi ed oneri di urbanizzazione siano funzionali allo svolgimento di una attività edilizia. In tale situazione la prova dell’inerenza discende dall’incontestato collegamento funzionale tra la tipologia dei costi e l’attività d’impresa, in assenza di elementi che in concreto la escludano.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 settembre 2016