COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 5279 depositata il 19 settembre 2017
AVVISO DI RETTIFICA – IMMOBILE – MICROZONA – QUARTIERE CENTRALE – FABBRICATO IN BUONO STATO MA MAI RISTRUTTURATO – RICLASSAMENTO – SUSSISTE
Svolgimento del processo
RE proponeva ricorso alla CTP di Roma avverso l’avviso di accertamento n. X con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la categoria di una unita’ abitativa sita in Roma, zona San Saba, e precisamente l’immobile sito in Via X di cinque vani era stata elevata la categoria da A/3 a A/2 e la classe di merito 3 confermata.
Costituitasi l’Agenzia delle Entrate, la CTP, con sentenza n. 5038/7/2016, rigettava il ricorso con condanna della contribuente alle spese.
Richiamata la legislazione applicabile, affermava che l’avviso era sufficientemente motivato. Che l’aumento di valore per gli immobili situati nella microzona era indubbio, peraltro erano indicati gli elementi che avevano inciso sul piu’ alto classamento.
Avverso detta sentenza il contribuente ha proposto appello e l’Ufficio ha presentato controdeduzioni.
Motivi della decisione
1. L’appellante impugna la sentenza per difetto di motivazione, avendo ritenuto sufficiente quella riportata nell’avviso, che in realta’ nulla diceva sulle ragioni del maggiore classamento.
Sottolinea che, come da perizia di parte, il fabbricato in cui e’ ubicato l’immobile, e’ mantenuto in buono stato ma in esso non sono mai state effettuate ristrutturazioni. Incongruo sarebbe poi il confronto con altri due immobili, che, contrariamente a quanto dichiarato, avevano caratteristiche ben piu’ pregiate.
L’appello non e’ fondato.
2. Nell’avviso e’ stato dato atto della applicazione della normativa citata dalla CTP, si sono indicate le varie “microzone”, precisando per ciascuna il valore medio catastale ed il valore medio di mercato.
Indi nella parte motiva dei provvedimento si e’ spiegato che nella microzona e’ stata riscontrata una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare riconducibile sia ad interventi di riqualificazione urbana ed edilizia, mentre i classamenti catastali erano rimasti immutati nel tempo e non rappresentavano piu’ la effettiva redditivita’.
3. Dette indicazioni contenute nell’avviso risultano conformi alle prescrizioni della giurisprudenza di legittimita’ in ordine all’obbligo di motivazione degli atti di classemento.
Ha affermato da ultimo il Giudice di legittimita’ con la sentenza n. 21176/2016 che « 7. Pertanto la motivazione dell’atto di classamento, che non e’ un atto di imposizione fiscale, trova riferimento, ai fini della propria sufficienza, nella peculiare normativa ora citata, in quanto presupposto della revisione e’ il riallineamento resosi essenziale per il registrato significativo scostamento di valore rispetto all’insieme delle microzone comunali, senza che sia necessario indicare specifiche caratteristiche dell’immobile alle quali deve essere invece attento un diverso tipo di atto di classamento, che trova in altre norme la propria giustificazione (come ad es. quello previsto dal comma 336 dell’art. 1 della stessa legge 311 del 2004, che richiede la presenza di innovazioni specifiche concernenti l’immobile in esame ed esige, quindi, in questo caso, e solo in questo caso, che la motivazione dell’atto di revisione riporti l’analitica indicazione delle trasformazioni subite dal bene; oppure quello previsto
dall’art. 3, comma 58, della legge 662 del 1996, nella parte in cui si riferisce alla palese incongruita’ del classamento dell’immobile oggetto di revisione rispetto a fabbricati similari: e’ in questa seconda ipotesi, e solo in questa, che l’atto impositivo, come afferma Cass. n. 2184 del 2015, dovra’ indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unita’ immobiliare oggetto di riclassamento).
8. Il contribuente, tuttavia, ben potra’ poi dare liberamente prova, nella fase contenziosa, del fatto che il proprio immobile abbia caratteristiche tali da sottrarlo alla ratio del riclassamento per microzona di appartenenza, caratteristiche rispetto alle quali non si pongano (o possano recedere) le esigenze perequative che hanno motivato l’accertamento in coerenza con il disegno del legislatore.
9. Il fatto che la revisione del classamento ex art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004 non sia condizionata alle specifiche tecniche dell’unita’ immobiliare, bensi’ esclusivamente ai parametri relativi alla microzona alla quale quest’ultima appartiene, rende evidente l’insussistenza di un obbligo dell’Agenzia al sopralluogo (in materia v. anche Cass. n. 21923 del 2012).
10. Sulla base di queste argomentazioni, si rileva che l’avviso era sufficientemente motivato.
Ne’ la societa’ contribuente ha allegato che il suo immobile aveva caratteristiche tali da sottrarlo all’aumento di valore conseguito dalla centralissima zona, giacche’ il palazzo si mantiene in buono stato e non influisce l’assenza di ristrutturazioni.
Irrilevante e’ poi l’asserito erroneo confronto con altri immobili, trattandosi, come statuito dalla Corte di legittimita’, di accertamento standardizzato, basato sull’aumento di valore delle microzone.
Quindi l’appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
L’integrale rigetto dell’appello comporta il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l’appello.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l’appello e condanna l’appellante alle spese liquidate in euro millecinquecento.
Da’ atto che ai sensi dell’art. 13 comma 1 – quater d.P.R. n. 115/2002, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo per contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello.
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