COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 6366 depositata il 9 novembre 2017
LIQUIDAZIONE E CONTROLLI – INDAGINI FISCALI – MOVIMENTAZIONI SUI CONTI CORRENTE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SRL – RISTRETTA BASE SOCIALE DELLA COMPAGINE – DETENZIONE DI QUASI L’INTERO CAPITALE SOCIALE – DISTRIBUZIONE UTILI OCCULTI – LEGITTIMITA’ DELL’AVVISO.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto depositato in data 15.122016, il signor vF ha proposto appello avverso la sentenza n. 333/01/16 della CTP di’ Frosinone di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento x
2. Risulta dagli atti cne l’Agenzia lene entrate per l’anno d’imposta 2009, a seguito di indagini finanziarie, rilevava versamenti non giustificati per euro 646.308,50 e prelevamenti non giustificati per euro 640.844,01; tali movimenti, per un totale di euro 1.287.152,51, in assenza di giustificazioni idonee ad escluderne la rilevanza reddituale, venivano dall’Ufficio ripresi a tassazione ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/73 quali ricavi non dichiarati ai fini IRES, IRAP E IVA. Il recupero veniva formalizzato con l’avviso di accertamento X emesso nei confronti della societa’ Al s.r.l.
L’Ufficio rilevava che la compagine sociale di AI s.r.l. era composta dai seguenti soggetti: PM (valore euro 500,00, pari al 5% del capitale sociale) e VF (valore euro 9.500,00, pari al 95% del capitale sociale) e dunque da due soggetti in rapporto ai coniugio, il che rendeva applicabile, secondo l’Ufficio, la presunzione di una scelta strategica finalizzata alla realizzazione di guadagni extracontabili tramite la distribuzione degli utili occulti maturati dalla societa’.
L’Ufficio riteneva dunque che i prelevamenti dai conti correnti intestati alla societa’ Al s.r.l. pari ad euro 266.420,00 nonche’ i versamenti nei conti correnti intestati al ricorrente, pari ad euro 371.325,40 per un totale di euro 637.745,40, per i quali la societa’ Al s.r.l. non era stata in grado di assolvere l’onere della prova previsto dal citato art. 32 del d.P.r. n. 660/73, fossero stati distribuiti ai soci come utili occulti.
Sicche’ l’Ufficio notificava all’interessato VF i1 contestato avviso X con il quale l’Ufficio, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d,P.R. n. 600/73 imputava al contribuente maggiori redditi di capitale per un ammontare di euro 605.858,00, pari al 95% degli utili occulti accertati in capo alla predetta societa’ Al s.r.l, dei quali si presumeva la distribuzione pro quoto ai soci. Detti redditi di capitale, ai sensi dell’art. 47 del Tuir, concorrevano a formare, secondo l’Ufficio, il reddito del contribuente limitatamente a! 49,72% del loro ammontare e cioe’ per l’importo di euro 301.232,00; ne derivavano, a carico del contribuente, maggiori imposte a titolo di IRPEF per euro 125.992,00, addizionale regionale per euro 4.218,00, addizionale comunale per euro 1.506,00, contributi previdenziali per euro 11.506,00, oltre all’irrogazione di sanzioni per euro 131.716,00.
3. Oppone l’appellante: a) la nullita’ dell’accertamento per mancanza del contraddittorio; b) l’illegittimita’ dell’attribuzione ai soci del reddito accertato alla societa’ Al s.r.l.; c) l’illegittimita’ dell’accertamento ai fini INPS.
4. L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Frosinone, con articolata memoria depositata il 30 gennaio 2017, chiede il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza della CTP.
4. L’appello non e’ fondato come dalla motivazione che segue.
4.1. Nel premettere che il presente appello presenta punti di contatto con quello presentato, avverso la sentenza n. 331/1/2016 della CTP di Frosinone, dal Al s.r.l. e deciso con separata sentenza, va rigettato il primo motivo di gravame, in quanto l’instaurazione del contraddittorio preventivo da parte del Fisco e’ da ritenere facoltativa e non obbligatoria, tanto piu’ che al contribuente, al quale sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall’invito all’adesione, e’ lasciata la facolta’ di attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di un’istanza apposita (Cass. n. 444/2015).
4.2. Anche il secondo motivo appello non puo’ essere accolto, in quanto, alla luce della giurisprudenza della Cassazione (cent. n. 4308/2015) e’ consolidato l’orientamento secondo il quale in tema di accertamento di imposte sui redditi, nel caso di societa’ di capitali a ristretta base partecipativa, e’ legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facolta’ del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione per essere stati, invece, accantonati dalla societa’ ovvero da essa reinvestiti; appare dunque ragionevole, stante l’effettiva operativita’ della Societa’ Al e considerato che l’appellante ne e’ amministratore unico e socio al 95% l’imputazione, ad opera dell’Ufficio, alla societa’ predetta delle movimentazioni dei conti correnti personali di questi, sia quelli preesistenti sia quelli accesi nell’anno 2009.
4.3. Da rigettare e’ infine anche l’ultimo motivo di gravame, in quanto l’Ufficio, nell’eseguire il recupero ha tenuto conto che nella dichiarazione presentata dal contribuente figurava il quadro RR relativo ai contributi previdenziali, procedendo cosi’ in linea con i dati dichiarati dal contribuente; ne’ la controparte ha fornito alcuna prova che possa chiarire la natura del credito che ha incluso nel predetto quadro ha fornito alcuna prova che possa chiarire la natura del credito che ha incluso nel predetto quadro dichiarativo e quindi la non debenza dei contributi.
5. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.500,00.
6. Infine, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla I. n. 228 del 2012, occorre dare atto del rigetto integrale dell’appello, quale presupposto per il versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l’appello (contributo di cui al comma 1-bis dello stesso art. 13 aumentato della meta’).
PQM
Respinge l’appello. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.500,00. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
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