COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 1 sentenza n. 20 depositata il 16 gennaio 2017
Accertamento, liquidazione e controlli – Tributi armonizzati – Recupero IVA – Violazione principio contraddittorio – Illegittimità.
Massima:
In tema di tributi armonizzati (nel caso di specie l’IVA) l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale assume un rilievo generalizzato in diretta applicazione del diritto comunitario. Pertanto, nell’ipotesi in cui la ripresa dell’IVA non sia stata preceduta da un concreto contraddittorio in quanto l’Ufficio si è avvalso di presunzioni non qualificate per dimostrare l’inattendibilità della contabilità di una società immobiliare, l’accertamento è illegittimo. (V.D.)
Riferimenti normativi: art. 12, legge 212/2000.
Testo:
La presente controversia ha come oggetto l’avviso di accertamento n. TK–/14 con cui l’Agenzia delle Entrate di Viterbo, sulla scorta della documentazione prodotta dalla società, rettificava il reddito dichiarato ed il volume d’affari ai fini IVA per l’anno 2010, sulla base di irregolarità formali e sostanziali, contestando in particolare tre elementi:
1- la omessa dichiarazione di ricavi in violazione del principio “di competenza” per euro 130.000,00, dichiarati nel 2009 e computati dall’Ufficio in diminuzione, in termini di IRES ed IRAP, nell’anno di competenza 2010;
2- la omessa dichiarazione di ricavi e operazioni imponibili per euro 149.166,00- IVA e 8.592,00; ciò in base ad una analisi effettuata ricostruendo il “costo del venduto” complessivo, con riferimento ai dati risultanti dai bilanci di esercizio dal 2003 al 2010, da cui sarebbe emerso che i costi di costruzione complessivamente sostenuti sarebbero stati superiori alla somma dei ricavi delle vendite del periodo 2003/2010 aumentata del valore di beni invenduti al termine del periodo d’imposta 2010;
3- la errata applicazione della aliquota IVA con recupero d’imposta per euro 19.500,00 perché, nonostante in atti di vendita di abitazioni non fosse stata resa dagli acquirenti la dichiarazione di possedere i requisiti per usufruire dei benefici “prima casa”, veniva applicata una aliquota del 4%, anziché del 10%.
La società ricorrente ne chiedeva l’annullamento, con vittoria di spese, sulla base di vari motivi, poi ripresi nell’atto di appello.
La Commissione tributaria provinciale di Viterbo, con sentenza n. 57/02/16, respingeva il ricorso e compensava le spese di giudizio.
Avverso detta sentenza propone appello la società contribuente per chiederne la riforma, sulla base dei seguenti motivi:
– nullità dell’avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, legge 212/2000, per mancato rispetto del termine dei 60 giorni prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento e omesso contraddittorio;
– violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c., avendo, l’Ufficio, motivato le proprie pretese su plurime e concatenate presunzioni, nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 92 TUIR, posto che le rimanenze della società erano state determinate ricorrendo al c.d. costo del venduto, metodologia che è propria delle imprese di commercio, mentre la società ricorrente costruisce immobili destinati alla rivendita, per la quale la determinazione delle rimanenze per espressa previsione normativa (art. 93 T.U.I.R.) – opere di durata ultrannuale – è eseguita con il criterio degli stati di avanzamento.
– Infine, la società contestava l’erronea applicazione dell’I.V.A.
Si costituisce l’Agenzia delle entrate D.p. di Viterbo, per chiedere, con le proprie controdeduzioni, il rigetto del gravame.
La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.
All’udienza odierna sono presenti il difensore del contribuente e il rappresentante dell’Ufficio.
Questa Commissione ritiene che l’appello della società A. s.r.l. possa essere accolto solo parzialmente.
E, invero, per quanto attiene ai tributi armonizzati (in particolare l’IVA) le Sezioni unite riconoscono che l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale assume un rilievo generalizzato (in diretta applicazione del diritto comunitario).
Nel caso di specie la ripresa dell’Iva non è stata preceduta da un concreto contraddittorio.
In altri termini era necessario che l’Ufficio non si limitasse a richiedere documentazione, essendo, invece, necessaria l’attivazione di un contraddittorio con il contribuente, data l’incertezza della posizione tributaria della società.
In tale sede, infatti, il contribuente avrebbe potuto dare chiarimenti e produrre documenti che avrebbero potuto condurre o a una mancata iscrizione a ruolo o all’iscrizione di una somma minore, come pure avrebbe potuto evitare il presente contenzioso ove avesse riconosciuto la debenza di quanto preteso.
Da quanto detto si evince la necessità, con riferimento alla ripresa dell’Iva, anche tenuto conto del notevole ammontare della pretesa impositiva, di instaurare il contraddittorio con il contribuente: cosa che non è avvenuta, con la conseguenza che va emessa declaratoria di parziale nullità dell’atto impugnato, per non avere, l’Ufficio, ottemperato a tale obbligo.
Nel resto, l’appello delle società deve essere respinto.
E, invero, la società lamenta che l’ufficio abbia utilizzato i dati dell’osservatorio valori immobiliari (banca dati Ufficio del Territorio), per la determinazione del valore degli immobili al 31/12/2010. Dati che sarebbero privi di attendibilità e che quindi non potrebbero essere utilizzati per la determinazione di ricavi non dichiarati.
Tale censura non può essere condivisa. L’ufficio, infatti, non ha utilizzato i valori OMI per determinare i ricavi complessivamente omessi negli anni 2003 – 2010. Questi sono stati invece quantificati sulla base dei costi sostenuti come rilevati dalla contabilità, aumentati dell’indice di redditività caratteristico dell’attività esercitata, equivalente al valore medio dichiarato da altre imprese che svolgono la stessa attività nei medesimi territori, valore molto vicino al minimo indicato nello studio di settore.
La considerazione del valore dei fabbricati in rimanenza è stata necessaria nella fase di determinazione della quota parte dei ricavi relativa al 2010. Infatti se l’ufficio non avesse considerato il valore degli immobili in rimanenza, ben più alta sarebbe stata l’incidenza dei ricavi dichiarati per l’anno 2010 sul totale ricavi dichiarati negli anni 2003-2010, e quindi ben più alta sarebbe stata anche la proporzionale imputazione percentuale dei maggiori ricavi accertati.
Peraltro, i valori OMI risultano applicati agli immobili in rimanenza per evidenziare che i costi di costruzione complessivamente sostenuti fino al 2010 risultavano superiori al valore dei ricavi dichiarati aumentati del valore degli immobili in rimanenza al 31/12/2010. Cosa che, già di per sé, indicava una sottofatturazione nelle vendite.
Del resto conclusioni non dissimili circa la sottofatturazione si possono agevolmente trarre anche dall’analisi dei risultati d’esercizio, irrisori rispetto ai ricavi dichiarati.
Tali dati, indicati nella tabella a p. 9 dell’avviso impugnato, sono poi ancora più significativi se si considera che, mentre la società dichiarava utili irrisori, i soci, percettori di redditi modesti, sono risultati finanziatori della società stessa per complessivi euro 382.216,00 nel periodo 2003-2010, importo di gran lunga superiore all’importo complessivo dei redditi dichiarati dai soci nello stesso periodo.
In definitiva, da un lato, l’inattendibilità della contabilità ha facoltizzato l’ufficio ad avvalersi legittimamente di presunzioni non qualificate per l’accertamento del reddito; dall’altro la ricostruzione operata in accertamento, appare fondata su precisi ed indiscussi dati contabili, per cui non risulta sussistente la lamentata violazione dell’art. 2727 c.c.
Sulla base delle dedotte considerazioni, l’appello della società contribuente può essere accolto solo parzialmente, per quanto riguarda il mancato contraddittorio in relazione all’lva, mentre va respinto nel resto.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura della presente controversia e dell’esito del giudizio, parzialmente favorevole alla società appellante.
La Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione prima, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così dispone:
“Accoglie parzialmente l’appello della parte contribuente ritenendo infondato il recupero dell’iva. Fermo nel resto. Spese compensate”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 02 dicembre 2016.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19394 del 16 giugno 2022 - In tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 novembre 2021, n. 37440 - In tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 12695 depositata il 21 aprile 2022 - In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi armonizzati di un obbligo generale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 novembre 2021, n. 34399 - In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20816 - In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 29068 depositata il 6 ottobre 2022 - L'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…