COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 1 sentenza n. 4119 depositata il 10 luglio 2017
OMESSA DICHIARAZIONE REDDITI – OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA – CLIENTE TRUFFATO DAL COMMERCIALISTA – SUCCESSIVI PAGAMENTI RATEALI – SENTENZA DEFINITIVA DI CONDANNA NON ANCORA PRONUNCIATA – NON ALLINEAMENTO TEMPORALE TRA PROCEDIMENTO PENALE E TRIBUTARIO – DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI – SUSSISTE
FATTO
La controversia in epigrafe prendeva le mosse dalla omessa presentazione della Dichiarazione dei Redditi per l’anno di imposta 2008, da parte della sig. BMC titolare della omonima Ditta di X e conseguenti omessi versamenti di imposta che, tuttavia, la stessa assolveva successivamente, con pagamenti rateali. Avverso l’atto accertativo emesso dall’Agenzia delle Entrate di Roma, la contribuente proponeva ricorso, limitandosi a chiedere la disapplicazione delle sanzioni e degli ulteriori oneri, lamentando che le omissioni erano da imputare al comportamento di un terzo, ossia del Commercialista che per questo era stato denunciato. Precisava che, nel corso del processo penale, conseguentemente incardinato, si apprendeva che altri 12 contribuenti erano stati truffati con lo stesso sistema dell’appropriazione indebita, da parte del commercialista, delle somme che gli venivano versate per assolvere agli oneri fiscali.
L’Ufficio difendeva la fondatezza del proprio operato.
La CTP adita respingeva il ricorso nel presupposto che la colpa o il dolo negligente del terzo non erano stati accertati, ai fini della disapplicazione delle sanzioni.
Avverso la sentenza propone appello la parte contribuente insistendo sulla fondatezza delle proprie doglianze e insistendo per la disapplicazione delle sanzioni, fornendo prova sulla responsabilità del terzo.
Con proprie controdeduzioni l’Ufficio insiste per il rigetto del proposto appello, invocando sul punto controverso giurisprudenza favorevole.
Durante la discussione pubblica la parte insiste per l’accoglimento del proposto appello, dando atto che, nelle more, si e? formata la prova che mancava in prime cure. L’Ufficio osserva che i primi giudici avevano adeguatamente vagliato la carenza probatoria ed avevano pertanto, pronunciato una sentenza corretta.
DIRITTO
La Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene fondate e meritevoli di accoglimento, le doglianze mosse dalla parte contribuente con il proposto appello.
Osserva infatti che, seppure i primi giudici abbiano correttamente ritenuto, peraltro in conformita’ con la giurisprudenza di legittimita’, come per la disapplicazione delle sanzioni tributarie, in caso di truffa da parte dell’intermediario, fosse necessaria una sentenza di condanna definitiva per truffa a carico dell’intermediario medesimo, tuttavia, allo stato, la parte ha integrato le proprie doglianze con ulteriore documentazione probatoria consistente in tutti i verbali della causa penale; orbene, da tali verbali si trae in primo luogo che l’istruttoria si e’ conclusa in data 27/2/17, ossia in un’epoca troppo prossima alla trattazione della presente controversia per potersi ottenere la sentenza definitiva di condanna dell’intermediario; ma da tali verbali si trae altresi’ che tutte le prove raccolte, in realta’, convergono sulla responsabilita’ per truffa del commercialista PF , conseguentemente si ritiene che la posizione della contribuente non possa essere pregiudicata dal non allineamento temporale dei procedimenti penale e tributario, posto che sostanzialmente il fatto disapplicativo delle sanzioni e’ stato acclarato nel corso di una compiuta istruttoria. A tacere poi che altra giurisprudenza della S.C. (sent. n. 23601/12) ritiene ultroneo, nella specie, il giudicato definitivo considerando sufficiente la dimostrazione che le ragioni del mancato versamento delle imposte non siano addebitabili al contribuente.
Il proposto appello deve essere accolto, tuttavia le spese di giudizio si compensano tra le parti, in considerazione di tutto quanto avanti esposto, anche in relazione alla sentenza di prime cure.
P.Q.M.
Accoglie l’appello della contribuente. Spese compensate.