COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 1 sentenza n. 4119 depositata il 10 luglio 2017 – Non vanno applicate le sanzioni al contribuente truffato sebbene non sia stata ancora emessa una sentenza definitiva di condanna per truffa a carico del commercialista, responsabile di appropriazione indebita delle somme utili ad assolvere gli oneri fiscali. Delle omissioni relative alla dichiarazione dei redditi e della conseguente imposta non puo’ rispondere il cliente che produce in giudizio tutte gli elementi che provano la responsabilità per truffa del commercialista