COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 11 sentenza n. 923 depositata il 1 marzo 2017 – In tema di ammissibilità della produzione documentale di parte, nel processo tributario il termine di 20 giorni anteriori all’udienza di trattazione della causa costituisce termine preclusivo e la sua violazione comporta la decadenza della produzione documentale tardiva