COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 12 sentenza n. 1050 depositata il 7 marzo 2017
Riscossione e misure cautelari – Preavviso di fermo amministrativo – Notifica eseguita oltre il quinquennio successivo alla notifica della cartella di pagamento non opposta – Diritto alla riscossione – Prescrizione quinquennale – Sussiste – Conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale – Inapplicabilità.
Massima:
In tema di prescrizione, la mancata impugnazione di un avviso di accertamento o di una cartella esattoriale produce unicamente la definitività del credito statale, al quale sarà applicabile la prescrizione breve e non quella decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., applicabile soltanto laddove il diritto di credito sia divenuto definitivo in seguito ad una sentenza passata in giudicato. (V.D.)
Riferimenti normativi: art. 2953 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass., S.U., sentenza n. 23397 del 17.11.2016.
Testo:
Con sentenza n° 27518/47/15 del 04.12.2015 depositata in segreteria il 22.12.2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso proposto da D. F. F., relativo al preavviso di fermo amministrativo n° 09780201400016932000, con il quale Equitalia Sud Spa, in relazione a diverse cartelle di pagamento per crediti tributari anni dal 2005 al 2012 di euro 30.838,93, avvisava del fermo amministrativo del veicolo di proprietà del contribuente.
Avverso la sentenza il contribuente ha interposto appello ritenendola erronea ed illegittima, in quanto la CTP di Roma non ha accolto l’eccezione, tempestivamente formulata dal ricorrente nel ricorso introduttivo, di nullità/annullabilità/illegittimità dell’atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito contenuto nella cartella di pagamento notificata in data 10.02.2009, mentre il fermo amministrativo veniva notificato in data 05.02.2015, decorso il termine di prescrizione di cinque anni, conclude chiedendo la riforma della sentenza appellata e dichiararsi la nullità/annu¡labiIità/illegittimità del preavviso di fermo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Equitalia Sud Spa si costituisce in giudizio con controdeduzioni in fatto ed in diritto, chiedendo in via pregiudiziale di accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione per l’impugnazione avente ad oggetto le sanzioni amministrative ed i contributi previdenziali, oltre ad integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 546/92 nei confronti della Direzione Provinciale di Roma Ufficio del Territorio. Nel merito accertare e dichiarare inammissibili ed infondate le eccezioni di parte ricorrente rigettando l’appello con la conferma dell’operato di Equitalia Sud Spa, con vittoria di spese di giudizio.
L’appello è fondato e deve essere accolto.
La Commissione esaminata la documentazione in atti e l’unico motivo di appello del Contribuente, rileva che la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell’Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale – non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell’atto originario – tale circostanza non determina “anche l’effetto del c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.”.
La trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo”, sentenza o decreto ingiuntivo, mentre la cartella esattoriale, l’avviso di addebito dell’Inps e l’avviso di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria costituiscono – per propria natura incontrovertibile – semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
I giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente sentenza n° 23397 del 17.11.2016, offrono una nuova occasione di riflessione in ordine alla complessa tematica del termine prescrizionale da applicare in ambito tributario. La Corte, riconfermando, in parte, il precedente orientamento precisa l’inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 2946 c.c. all’ingiunzione fiscale per assenza di giudicato, statuendo che la mancata impugnazione di un atto impositivo nonché di un atto della riscossione, non permette l’applicazione dell’art. 2953 c.c. e quindi la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Secondo gli ermellini gli “atti amministrativi di autoformazione” quali l’atto di accertamento, la cartella di pagamento o l’avviso di addebito dell’Inps non sono suscettibili di passare in giudicato, con conseguente esclusione dell’applicazione dell’art. 2953 c.c. – c.d. actio iudicati – riservata solamente alle sentenze di condanna o al decreto ingiuntivo.
La decisione della Suprema Corte risolve la “disarmonia” venutasi a creare nella giurisprudenza di merito a seguito “dell’erronea determinazione” del contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n° 17051 del 2004 a proposito della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali, sanzioni amministrative pecuniarie e/o violazioni di norme tributarie. Inoltre la decisione è di appena sei giorni successiva a quella di segno diametralmente opposto, pronunciata l’11.11.2016 dalla Cassazione in materia di tassa sui rifiuti – la sentenza citata afferma che gli avvisi di intimazione e di mora relativi alle cartelle notificate in materia di TARSU e contributo sanitario nazionale, notificati nel termine decennale decorrente dalla definitività delle cartelle, erano tempestivi.
La Corte ripercorre il solco già tracciato dalla sentenza delle Cass. Civ. Sez. Unite, 10.12.2009, n° 25790 che richiedeva, per l’applicabilità della conversione del termine prescrizionale ai sensi dell’art. 2953 c.c., l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale quale una sentenza passata in giudicato tra le parti o un decreto ingiuntivo che avesse acquisito efficacia di giudicato formale o sostanziale e non anche una dichiarazione di estinzione del processo tributario per inattività delle parti o atti amministrativi che legittimano la riscossione coattiva dei crediti dell’erario e/o degli enti Previdenziali (cfr. Cass. Civ., 16.11.2006, Cass. Civ., 25.05.2007, n° 12263).
In conclusione il Collegio, ritiene che nel caso in esame, vista la notifica della cartella di pagamento essere avvenuta in data 10.02.2009, quindi, decorso il termine quinquennale, l’eventuale credito risulta prescritto ed è nulla la cartella di pagamento.
La complessità giuridica delle questioni in esame, giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
01. La Commissione Tributaria Regionale di Roma in riforma della sentenza impugnata accoglie l’appello del contribuente;
02. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2017
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