COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 13 sentenza n. 2408 depositata il 3 maggio 2017
RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – Sottoscrizione – Omissione – Nullità – Non sussiste.
Motivazione – Interessi – Dettaglio – Necessità – Sussiste.
Massima:
L’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sua sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
L’obbligo di motivazione, a pena di nullità, della cartella di pagamento deve intendersi esteso anche all’indicazione dettagliata e alla comprensione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione di cui viene intimato il pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FR e RA impugnavano le cartelle di pagamento n. 05920070020975307 e n. 05920070020975307/001 dell’importo unico di Euro 65.934,50 notificate dalla SO.BA.RIT. S.p.A..
Deducevano:
– nullità degli atti impugnati perché privi della necessaria indicazione del funzionario responsabile del procedimento.
– Violazione dell’art. 97 Cost, cosi come attuato dall’articolo 7, comma 2, della Legge n. 212/00;
– nullità delle cartelle di pagamento per difetto di sottoscrizione;
– nullità dei documenti gravati perché privi di motivazione;
– erronea determinazione delle somme iscritte a ruolo.
Concludevano per l’annullamento delle cartelle e, in subordine, la riduzione degli importi dovuti a titolo d’imposta, sanzioni e interessi nella misura stabilita a seguito di C.T.U..
Si costituivano in giudizio l’Agente della riscossione e l’Amministrazione finanziaria per resistere al ricorso proponendo le eccezioni di propria competenza.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n. 510/3/15, depositata il 25 febbraio 2015, respingeva il ricorso e condannava i ricorrenti in solido tra loro alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate di Lecce delle spese processuali, che venivano liquidate in Euro 2.000,00 per compensi.
Avverso tale deliberato interponevano appello i contribuenti per la riforma della sentenza gravata.
Censuravano la decisione di prime cure per difetto di motivazione, per manifesta illegittimità per non aver dichiarato la nullità delle cartelle perché prive della necessaria indicazione del funzionario responsabile del procedimento, manifesta illegittimità nella parte in cui non aveva dichiarato la nullità dell’atto impugnato per difetto di sottoscrizione, manifesta illegittimità nella parte in cui non aveva disposto la nullità delle cartelle per erronea determinazione delle somme iscritte a ruolo.
Si costituivano in giudizio l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia per resistere al gravame di cui chiedevano il rigetto.
All’esito dell’udienza di trattazione la Commissione si riservava la decisione.
MOTIVI
Esaminati gli atti in causa il Collegio ritiene che I’ appello deve essere accolto per quanto di ragione per i motivi di seguito esposti.
Col primo motivo di gravame gli appellanti deducono difetto di motivazione della sentenza.
Sul punto, questo Collio ritiene che i primi Giudici abbiano aderito acriticamente alla tesi del Concessionario della riscossione senza vagliare le prove e le eccezioni dei ricorrenti.
In particolare, quanto ai vizi della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento e mancata sottoscrizione, la Commissione rigetta l’eccezione perché infondata.
La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la sentenza del 13 maggio 2016, n. 9872 ha sancito che la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 10 giugno 2008, non è affetta da nullità.
L’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
Invero, la Suprema Corte ha precisato che: «l’omessa sottoscrizione della cartello di pagamento do parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro odi una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo», tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo ((il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice» (Corte di Cassazione, sentenza 5 dicembre 2014, n. 25773; Corte di Cassazione, sentenza 27 febbraio 2009, n. 4757).
Ne consegue che le cartelle notificate nel 2007, sono state correttamente e legittimamente emesse e notificate.
Con riferimento al vizio di motivazione della cartella ed erronea determinazione delle somme iscritte a ruolo, l’eccezione trova accoglimento.
Al riguardo, la Corte di Cassazione si è espressa affermando che l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento deve intendersi esteso anche all’indicazione e alla comprensione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione di cui viene intimato il pagamento (Cass. Civ., sentenza 7056/2016).
Ne consegue che la mancata indicazione, sulla cartella di pagamento, del dettaglio del calcolo degli interessi addebitati, integra un difetto di motivazione che deve essere annullato limitatamente a tali importi.
Ciò posto, risulta fondata la censura dei contribuenti per vizio di motivazione nel calcolo degli interessi, con effetto consequenziale in ordine alle relative sanzioni.
Per tutti i motivi sopra esposti la Commissione accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla le cartelle limitatamente agli interessi.
In ragione della reciproca soccombenza ritiene sussistano valide ragioni per la compensazione delle spese di lite.
PQM
Accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla la cartella limitatamente agli interessi.
Spese compensate.
Lecce, 5 ottobre 2 6
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