COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 13 sentenza n. 2408 depositata il 3 maggio 2017
IRPEF – Mutuo ipotecario non finalizzato all’acquisto dell’abitazione principale – Detrazione interessi passivi – Non spetta.
Massima:
In tema di deducibilità di oneri fiscali, il diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo spetta esclusivamente nell’ipotesi in cui il mutuo è finalizzato all’acquisto dell’abitazione principale. Pertanto, l’agevolazione non può essere riconosciuta per i mutui contratti per finalità diverse, a nulla rilevando la circostanza che sia stata iscritta ipoteca sull’immobile di proprietà. (V.D.)
Riferimenti normativi: art. 15 comma 1, lett. b), del Tuir; art. 1813 c.c.
Testo:
FATTO
La presente controversia ha come oggetto la cartella di pagamento n. 097 2011 02964976 03, emessa nei confronti del sig. M. M., scaturente dal controllo formale, ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, della dichiarazione dei redditi mod. 730/2008. a.i. 2007, con la quale veniva disconosciuta la detrazione degli interessi passivi sui mutui per l’importo di euro 1.925,00 e la deducibilità dei contributi relativi alla previdenza complementare per euro 5.165,00.
Nel ricorso introduttivo il contribuente denunciava illogicità della motivazione dell’atto di rettifica sotteso alla cartella di pagamento, incentrando la sua contestazione esclusivamente sulla detrazione degli interessi passivi per il mutuo stipulato (dal solo marito) per l’acquisto dell’immobile da parte della moglie C. L., in regime di comunione legale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza n. 23597/35/14, disposta la riunione con altro giudizio avverso il fermo amministrativo relativo alla medesima cartella di pagamento, accoglieva il ricorso, condannando l’Agenzia ed Equitalia al pagamento in solido delle spese di lite liquidate in euro 500.00.
Il primo giudice così motivava la propria decisione:
“Il ricorrente, coniugato in regime di comunione legale dei beni, ha legittimamente detratto gli interessi passivi del mutuo, gravante sull’immobile acquistato con il coniuge, e per il quale ha sottoscritto un relativo contratto di mutuo. … Ne consegue che anche il fermo amministrativo è privo di presupposto”.
Avverso detta sentenza propone appello l’Agenzia delle entrate D.p. II di Roma, sulla base dei seguenti motivi:
1) Vizio di ultrapetizione, in quanto i giudici di prime cure, accogliendo in toto i ricorsi riuniti, hanno annullato integralmente la cartella di pagamento
2) Violazione di legge, art. 15, comma 1, lett. b), del T.u.i.r
La causa, non essendo stata presentata istanza di trattazione in pubblica udienza, viene decisa con procedimento camerale.
DIRITTO
Questa Commissione ritiene che l’appello dell’Agenzia delle entrate D.p. II di Roma sia fondato e vada, pertanto, accolto.
E, invero, non può condividersi la decisione del primo giudice laddove ha annullato integralmente la cartella di pagamento, finendo per annullare così anche il recupero a tassazione dei contributi relativi alla previdenza complementare, su cui non vi è stata impugnazione da parte del contribuente.
Il sig. M., infatti, nel formulare i motivi di ricorso, aveva contestato esclusivamente il rilievo concernente la detrazione degli interessi passivi sul mutuo.
Ora, deve porsi mente che il giudice chiamato a decidere su una controversia concernente più recuperi a tassazione, non può annullare integralmente l’atto impositivo, ma deve limitare la propria pronuncia a quella parte o a quelle parti che si trovino in rapporto di necessaria connessione con il petitume la causa petendi. (Cass. n. 11212/2007).
Nel caso di specie, il recupero a tassazione dei contributi non è stato contestato da contribuente con il ricorso introduttivo.
Si tratta, dunque, di un’impugnazione “parziale” dell’atto che non può comportare l’annullamento dell’intera cartella
Inoltre, non risulta, nella sentenza impugnata, che sia stato correttamente interpretato e applicato il disposto di cui all’art. 15, comma 1, lett. b), del Tuir, in ordine alla deducibilità degli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale.
La disposizione di cui al citato art. 15 mira ad agevolare l’acquisto dell’abitazione principale, per cui l’agevolazione è riconosciuta esclusivamente in relazione a mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale.
In coerenza con tale ratio legis, sono esclusi dalla detrazione gli interessi relativi a mutui contratti per finalità diverse rispetto all’acquisto dell’abitazione principale.
Ebbene, nell’ipotesi de qua, la parte, a giustificazione dell’importo di euro 1.925.00 indicato nel rigo E7 (interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale) del mod. 730/2008. ha esibito un contratto di mutuo, dal quale non è dato evincere la finalizzazione del medesimo all’acquisto di un immobile in generale, né tanto meno dell’abitazione principale.
In altri termini, si tratta di un mutuo generico, ossia di un mutuo che, secondo la definizione che ne dà l’art. 1813 c.c., “… è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Quanto appena detto è provato anche dal fatto che, nella presente fattispecie, si tratta di un mutuo non agevolato.
A nulla rileva in tal senso, la circostanza che sia stata iscritta ipoteca sull’immobile di proprietà, atteso che difetta la predetta destinazione del mutuo a finanziare l’acquisto dell’abitazione principale.
Al riguardo, non sembra inutile ricordare che non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria suimmobili. Né va sottovalutato che il contratto di compravendita, stipulato dalla moglie, sig.ra C. L., concerne un immobile di proprietà dell’lnpdap, assegnato alla sig.ra C. (conduttrice), che versava i relativi canoni di locazione, a riscatto della proprietà, e che, in sede di dismissione del patrimonio immobiliare da parte dell’ente, ha esercitato il diritto di opzione, nel contratto, all’art. 1, sub “Quietanza”, è indicato che “La società alienante… riconosce di aver ricevuto da ciascuna parte acquirente le suddette somme a titolo di pagamento prezzo e per tali somme rilascia ampia, finale e liberatoria quietanza di saldo”.
E non vi è alcun riferimento al mutuo, atteso che il prezzo era già stato versato in precedenza dalla stessa sig.ra C.
Sulla base delle dedotte considerazioni, l’appello dell’Ufficio deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della prima sentenza, deve essere confermata la legittimità e la fondatezza della pretesa fiscale azionata.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della presente controversia e delle alterne vicende che ne hanno caratterizzato l’iter processuale.
P.Q.M.
La Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione 13a, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così dispone:
“Accoglie l’appello dell’Ufficio. Spese compensate
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