COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 17 sentenza n. 2151 depositata il 12 aprile 2017
Agevolazioni ed esenzioni – Esenzione ICI – Immobili di ente ecclesiastico concesso in comodato d’uso gratuito – Rapporto di stretta strumentalità tra i due enti -Differenze con la locazione onerosa – Spetta
Massima:
In materia di ICI, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 504/1992, per gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici, spetta non solo nel caso in cui l’immobile è utilizzato direttamente dall’ente proprietario, ma anche quando è concesso in comodato d’uso gratuito, a condizione che tra i due enti esista un rapporto di stretta strumentalità nel perseguimento dei compiti istituzionali realizzati mediante l’utilizzo dell’immobile. (G.T.).
Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7;
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25508/2015.
Testo:
La CTP di Roma con sentenza n. 356/12, depositata il 25/10/2012 respingeva il ricorso della Fondazione di Culto e Religione XXXXX avverso avvisi di accertamento ICI emesso dal Comune di Roma per gli anni di imposta 2005, 2006 e 2007 in relazione ad un complesso immobiliare sito in Roma, alla via YYYY nn. yy-yy, di proprietà della contribuente concesso in comodato d’uso gratuito alla Fondazione WWWW (Onlus).
La CTR Lazio, con sentenza n.2312/2013, depositata il 23/10/2014, confermava la decisione di primo grado: a) per corretta notifica degli avvisi di accertamento ai sensi dell’art. 145, comma 1, cpc; b) applicazione al caso di specie dei principi normativi e giurisprudenziali della suprema corte, l’uso indiretto dell’immobile, pur se assistito da finalità di pubblico interesse, non dà luogo all’esenzione dell’imposta.
Ricorreva per Cassazione la Fondazione di Culto e Religione XXXXX.
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 25508/15, depositata il 18/12/2015, nel cassare la sentenza sopra richiamata della CTR Lazio n. 2312/2013, con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, ha enunciato il principio secondo cui è applicabile l’esenzione ICI di cui all’alt. 7, comma 1, lett. i) d. Lgs. 504 del 1992 nel caso di collegamento strutturale tra ente proprietario ed ente utilizzatore dell’immobile, concesso dal primo al secondo a titolo gratuito per l’esercizio di finalità istituzionali esenti comuni al concedente ed al concessionario.
Con nota assunta al protocollo in data 5/1/2016, la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione trasmetteva, ai sensi dell’art. 388 c.p.c., copia della sentenza al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne fosse presa nota in margine all’originale di quest’ultima.
La Fondazione di Culto e Religione XXXXX in data 2/3/2016 si costituisce, ai sensi dell’art. 63 d. Lgs. n. 546/1992, con ricorso in riassunzione e chiede la decisione dell’appello in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema corte; per mero tuziorismo ribadisce l’eccezione di illegittimità degli avvisi di accertamento, già proposta in primo grado. Con vittoria di spese competenze ed onorari.
Il Comune di Roma si è costituito in data 14/2/2017, concludendo per il rigetto del ricorso in riassunzione e la condanna di parte appellante al pagamento.
All’udienza del 15 febbraio 2017 le parti hanno illustrato oralmente le difese in atti, confermando le conclusioni formulate in sede di costituzione.
La Suprema Corte nella sentenza n. 25508/15, con cui ha cassato la sentenza della CTR Lazio n. 2312/2013, con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, ha analizzato i propri precedenti giurisprudenziali in materia evidenziando che l’orientamento che ancora l’esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, Iett. i) d. Lgs. 504 del 1992 al concetto di “utilizzazione diretta del bene da parte dell’Ente possessore”, nel caso di esercizio delle attività considerate normativamente “esentabili”, è connesso a fattispecie in cui sussisteva un contratto di locazione tra enti (Cass. n. 12495/2014; n. 7395/2012; n. 14094/2010; n. 3733/2010; n. 20557/2005; n. 10827/2005; n. 142/2004), o di “concessione di beni demaniali” (Cass. n. 15025/2015).
La ratio di tale orientamento (utilizzazione diretta del bene) è quella di evitare l’effetto distorsivo rispetto alle finalità tutelate dalla norma (l’esercizio di attività protette), effetto distorsivo che si verifica allorquando il bene viene utilizzato per una finalità economica produttiva, come appunto la locazione, e non per la destinazione a compiti istituzionali.
Con riferimento al caso specifico della Fondazione di Culto e Religione XXXXX, invece, la sentenza di rinvio della Suprema Corte n. 25508/15 evidenzia quanto segue:
a) “L’Ente possessore dell’immobile – la Fondazione di Culto e Religione XXXXX– e l’ente concretamente utilizzatore – la Fondazione WWWW – sono entrambi enti non commerciali ai sensi dell’art. 87, comma 1, Iett. c) d.P.R. n. 917 del 1986;
b) I “compiti istituzionali” realizzati mediante l’utilizzo dell’immobile sono previsti tra le attività giudicate meritevoli dalla disposizione agevolativa e sono comuni ai due enti, che identicamente li prevedono tra le proprie finalità istituzionali;
c) Tra i due enti esiste un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizza a ritenere una “compenetrazione” tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima “architettura strutturale”;
d) L’immobile in questione è concesso in comodato gratuito e non in locazione onerosa dal possessore all’utilizzatore di fatto”.
Tanto premesso, questo Collegio, ritiene di condividere la ratio della richiamata sentenza di rinvio n. 25508/15, con riferimento all’applicabilità dell’esenzione ICI, di cui all’art. 7, comma 1, Iett. i) d. Lgs. 504 del 1992, nel caso di collegamento strutturale tra ente proprietario ed ente utilizzatore dell’immobile, ove l’immobile sia concesso a titolo gratuito per l’esercizio di finalità istituzionali esenti, comuni al concedente ed al concessionario.
Pertanto, nel caso specifico si può ritenere escluso, come rileva la Cassazione, l’effetto distorsivo che era alla base dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato.
La Suprema Corte evidenzia, altresì, che la rilevanza del rapporto di strumentalità tra Enti è riconosciuta anche dalla Risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013.
Risultando dagli Statuti che entrambi i soggetti (Fondazione di Culto e Religione XXXXX e Fondazione WWWW, istituite dal cardinale D. L.) si propongono di aiutare la formazione culturale di giovani bisognosi e meritevoli, può estendersi, nel caso in esame, il principio dettato dalla Risoluzione ministeriale 4/DF/2013, in quanto l’immobile è stato concesso in comodato gratuito da parte della Fondazione di Culto e Religione XXXXX alla Fondazione WWWW per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, trattandosi, quindi, di una particolare modalità di svolgimento della propria attività istituzionale esente.
Le spese di giudizio vengono compensate in ragione della novità e complessità delle questioni affrontate.
Accoglie l’appello. Compensa le spese.
Roma, 15 febbraio 2017
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