COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 17 sentenza n. 982 depositata il 2 marzo 2017
Registro, ipotecarie e catastali – Accertamento maggior valore – Stima Agenzia del Territorio – Inversione onere della prova.
Massima:
In materia di imposta di registro, è onere del contribuente fornire la prova contraria in caso di accertamento di valore di un complesso immobiliare operato dall’Ufficio sulla base della perizia dell’Agenzia del Territorio Il contribuente, trattandosi di circostanze tendenti a incrinare l’efficacia probatoria di un mezzo legittimamente disposto (perizia dell’Agenzia del Territorio), è dunque gravato dal relativo onere della prova e non si può limitare a contestare la pretesa con affermazioni generiche e non dimostrate, “senza offrire specifiche argomentazioni critiche ed omettendo di indicare concreti elementi atti a sostenere un diverso opinamento“. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86 art. 51.
Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 339/2006.
Testo:
La presente controversia ha come oggetto l’avviso di rettifica e liquidazione n. — emesso ai sensi degli artt. 51 e 52 DPR 131/1986, in relazione all’atto di compravendita a rogito del Notaio C. di Roma, registrato il 28/04/2010, serie —, avente ad oggetto la compravendita di un fabbricato, in comune di Pietrasanta, località Fiumetto, viale —. Fabbricato comprensivo di impianti fissi ad uso alberghiero denominato “—” sviluppantesi su cinque piani f.t., oltre al piano seminterrato e al piano delle coperture serviti da tre corpi scala, di cui una scala di sicurezza e tre ascensori, il cui valore dichiarato di euro 10.000.000,00 era accertato dall’Ufficio in euro 12.090.000,00 sulla base della stima dell’Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Lucca.
La R. s.r.l. e la L. s.p.a. impugnavano il predetto avviso di liquidazione per chiederne, con varie motivazioni, l’annullamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale con sentenza, n. 15091/59/15 accoglieva il ricorso, con compensazione delle spese.
I giudici di prime cure così motivavano la propria decisione: “la divergenza tra il prezzo dichiarato e quello stimato dall’Agenzia è modesto, in rapporto all’entità complessiva della somma, e che il criterio seguito dall‘ufficio, che è sganciato sia dal valore di mercato che dal valore venale del bene, prevede un calcolo macchinoso ed opinabile. A ciò si aggiunga che l’Agenzia delle Entrate nei costituirsi si è limitata a una mera comparsa di stile, senza chiarire le ragioni alla base della scelta del criterio di stima seguito”
Avverso detta sentenza propone appello l’Agenzia delle entrate D.p. I di Roma per chiederne la riforma, sostenendo la regolarità del proprio accertamento, in quanto basato su una puntuale relazione di stima OMI effettuata con sopralluogo.
Non risultano presentate controdeduzioni da parte delle società contribuenti.
La causa, non essendo stata presentata istanza di trattazione in pubblica udienza, viene decisa con procedimento camerale.
Questa Commissione ritiene che l’appello dell’Agenzia delle entrate sia fondato e vada, pertanto, accolto.
E, invero non può condividersi la decisione del primo giudice che ha ritenuto che l’Ufficio si sarebbe limitato a una mera comparsa di stile, senza chiarire le ragioni alla base del criterio di stima seguito.
In realtà l’avviso posto in essere dall’Ufficio si basa su una dettagliata e puntuale relazione di stima redatta dall’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Lucca. Detta stima è stata eseguita sulla base della documentazione catastale, verificata a campione, in sede di sopralluogo. La metodologia estimativa adottata, atteso che scopo della stima è la determinazione del valore di mercato del complesso turistico recettivo, e tenuto conto delle particolari condizioni di mercato, è stata quella del c.d. “valore di riproduzione deprezzato”.
Nella stima, quindi, si è tenuto conto dell’importanza del complesso immobiliare turistico compravenduto, e non risulta essere stata elaborata sulla base di un semplicistico calcolo del valore di mercato o del valore venale del bene, equiparando tale la compravendita di un semplice appartamento.
Nell’elaborato, che ha anche il merito di essere stato effettuato con sopralluogo, è stato calcolato il valore di mercato sulla base della formula per cui il valore di mercato è dato dalla sommatoria del costo dell’area e relativi oneri indiretti (indicando espressamente come il costo dell’area può essere determinato, che nel caso di specie non può essere per comparazione in assenza di dati di mercato e quindi deve essere utilizzato un metodo di calcolo sommario “individuando il rapporto di complementarietà tra il valore del fabbricato ed il valore del suolo”, considerando anche il costo di costruzione e relativi oneri indiretti.
Nella sostanza, la stima dell’Ufficio del Territorio di Lucca rappresenta un indubbio elemento motivazionale e di prova a fondamento della pretesa dell’Ufficio, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, tenuto anche conto che i ricorrenti nulla di concreto portano a sostegno e a conforto delle loro tesi.
Al riguardo, non sembra inutile ricordare che la Suprema Corte ha più volte ribadito che il contribuente, trattandosi di circostanze tendenti a incrinare l’efficacia probatoria di un mezzo legittimamente disposto e acquisito agli atti di causa (perizia UTE), è dunque gravato dal relativo onere della prova e non si può limitare a contestare la pretesa con affermazioni generiche e non dimostrate, “senza offrire specifiche argomentazioni critiche ed omettendo di indicare concreti elementi atti a sostenere un diverso opinamento” (Cass. n. 339/2006): come avvenuto nel caso di specie.
In definitiva, l’appello dell’Ufficio deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della prima sentenza, deve essere dichiarato legittimo ed efficace l’avviso di rettifica e liquidazione impugnato.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, vanno posta a carico delle parti soccombenti e vanno liquidate come in dispositivo.
La Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione 17a, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così dispone:
“Accoglie l’appello dell’Ufficio e condanna le società contribuenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.000,00”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2017.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 24351 depositata il 10 agosto 2023 - L'accertamento induttivo puro consente all'Amministrazione finanziaria di prescindere del tutto dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di determinare…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2455 sez. III depositata il 18 aprile 2019 - Per gli accertamento emesso a seguito di processo verbale di contestazione è onere del contribuente di fornire prova documentale relativamente alle…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8386 depositata il 28 marzo 2024 - In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 novembre 2020, n. 26179 - Nel caso di interferenza del rapporto professionale tra contribuente e intermediario con il rapporto di imposta corrente tra contribuente ed Erario, stante l'estraneità del rapporto…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2415 sez. V depositata il 17 aprile 2019 - Illegittimo l'avviso di rettifica e liquidazione a seguito della rideterminazione del valore di un appezzamento di terreno agricolo qualora…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 522 sez. V depositata il 7 febbraio 2019 - Legittimo l'avviso di accertamento fondato sul valore legale della presunzione di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, fondata sulle spese e/o sul…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…