COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 3 sentenza n. 2022 depositata il 10 aprile 2017 – La neutralità dell’IVA implica che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta, risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione