COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 8 sentenza n. 2155 depositata il 12 aprile 2017 – Nel processo tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, con espressa comminatoria della decadenza dalle facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio