COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 9 sentenza n. 1158 depositata il 13 luglio 2017
Accise, dazi e diritti doganali – Autovetture funebri – Codice Doganale Comunitario – Dazi – Tariffa doganale – Classificazione – Nomenclatura Combinata (NC) – Voci –
Massima:
Le incertezze descrittive degli automezzi che devono essere inclusi nelle voci della Nomenclatura Combinata 8703 (trasporto persone), 8704 (trasporto merci), 8705 (automezzi speciali) rende necessaria la rimessione alla Corte di Giustizia per la interpretazione delle Voci al fine di classificare correttamente le auto funebri.(G.T..)
Testo:
1. Illustrazione sommaria dell ‘oggetto della controversia e dei fatti rilevanti.
1.1. La Società XXXX ha presentato in data 20 agosto 2013 alla Agenzia delle Dogane e Monopoli una richiesta di Informazione Tariffaria Vincolante (in seguito ITV) per vedere classificato l’autoveicolo auto funebre a gasolio alla voce doganale NC 8704 90 00, tra gli “Autoveicoli per il trasporto merci”.
L’Agenzia delle Dogane ha emesso in data 2 dicembre 2013 l’ ITV con cui l’auto funebre è stata classificata alla voce NC 8703 32 90, tra gli “Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi dalla voce 8702), compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa”.
1.2. La contribuente ha presentato ricorso in data 26 febbraio 2014 e la Commissione Tributaria Provinciale di Roma (di seguito CTP), con sentenza in data 19 maggio 2016, n. 12021/17/16, lo ha accolto, rilevando che:
l’attribuzione dell’auto funebre alla voce NC 8703 deriva dal fatto che le Note Esplicative del Sistema Armonizzato (SA) dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane (in seguito OMD) collocano tale bene tra gli esempi di autovetture di cui alla voce 8703;
nelle note Esplicative della Nomenclatura Combinata (NC) dell’Unione Europea non c’è riferimento all’auto funebre quale esempio di bene collocabile all’interno della voce NC 8703;
le citate Note Esplicative non sono vincolanti ai fini dell’inquadramento di un bene da classificare sotto il profilo doganale e a tale scopo devono ritenersi decisive le caratteristiche e le proprietà oggettive del bene: il carro funebre non possiede le caratteristiche strutturali che le Note Esplicative riconoscono agli autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, essendo invece contraddistinto da caratteristiche strutturali riconosciute agli autoveicoli per il trasporto merci.
1.3 L’Agenzia delle Dogane e Monopoli – Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, ha depositato in data 13 gennaio 2017 atto di appello, con il quale chiede la riforma della sentenza della CTP, affermando, in particolare, che è doveroso far riferimento alle note esplicative del SA pubblicate dall’OMD, secondo le quali, alla voce 8703, vanno ricompresi anche “/ veicoli da trasporto speciali, quali autoambulanze, autovetture cellulare, autovetture funebri”.
1.4. La società XXXX si è costituita in giudizio ed ha ribadito, richiamando anche documenti e fotografie prodotti nel primo grado di giudizio:
che l’auto funebre non presenta alcuna delle caratteristiche tipiche degli autoveicoli destinati al trasporto di persone;
che nelle Note Esplicative della Nomenclatura Europea non c’è alcun riferimento all’auto funebre quale esempio di bene collocabile all’interno della voce NC 8703;
che dal punto di vista giuridico la salma è una res, seppure dotata di particolari guarentigie;
che la domanda principale formulata dalla contribuente al giudice tributario nel primo grado era il rinvio pregiudiziale della questione in oggetto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E. e tale richiesta è rinnovata, sussistendo un interesse legittimo e concreto della società XXXX, che è il più importante e qualificato produttore europeo di auto funebri di lusso.
1.5. La richiesta di rinvio pregiudiziale è riproposta dalla contribuente anche con Memoria prodotta in data 28 giugno 2017.
2. Norme applicabili nella fattispecie e relativa giurisprudenza.
2.1. L’art. 20 del Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 (Codice Doganale Comunitario, applicabile all’epoca dei fatti: ) prevede che i dazi dovuti per legge quando sorge una obbligazione doganale sono basati sulla Tariffa Doganale delle Comunità europee.
Le merci indicate nella Tariffa doganale sono classificate secondo il Sistema armonizzato dell’OMD con un sistema a sei cifre e, nella Nomenclatura Combinata (NC) riportata nell’Allegato I al Reg. CEE n. 2658/87, sono state aggiunte due ulteriori cifre. Sono state inoltre aggiunte altre due cifre per tener conto delle misure comunitarie, pervenendosi così ad una “Tariffa integrata comunitaria” (TARIC).
2.2. L’Amministrazione finanziaria italiana ha completato la TARIC con l’indicazione del’ IVA e di altri diritti nazionali, mediante l’istituzione della “Tariffa doganale d’uso integrata”, che si articola in modo corrispondente alla NC edita dagli organi dell’Unione Europea.
2.3. Nella NC le voci 8703, 8704 e 8705 si riferiscono rispettivamente agli: “Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi dalla voce 8702), compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa “Autoveicoli per il trasporto merci”; “Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o merci”.
2.4. Non risultano precedenti nella giurisprudenza italiana in ordine alla classificazione doganale delle auto funebri.
3. Illustrazione dei motivi che inducono ad interrogarsi sulla interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione Europea.
3.1. La merce in relazione alla quale la Società XXXX ha chiesto alla autorità doganale italiana una ITV è cosi descritta: “Auto funebre a gasolio. L’ autoveicolo è caratterizzato da: 1) una cabina separata per il conducente; 2) una paratia di separazione fra l’abitacolo e la parte posteriore; 3) porta rialzabile nella parte posteriore per permettere il carico e lo scarico della bara; 4) apparecchiature speciali che consentono le operazioni di carico e fissaggio della bara e di altri contenitori; 5) una cilindrata di 2143 cc; 6) il veicolo ha le seguenti dimensioni: lunghezza 5,990 m., larghezza 1.870 m.”.
3.2. Secondo l’Agenzia delle Dogane la merce va classificata nella nomenclatura doganale alla voce 8703, quale autoveicolo utilizzato principalmente per il trasporto di persone, mentre la CTP, in accoglimento del ricorso della società, ha ritenuto corretta la classificazione nella voce 8704, quale autoveicolo per il trasporto merci, in relazione alle caratteristiche oggettive dell’autoveicolo.
3.3. Nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato dell’OMD si indicano come compresi nella voce 8703 (veicoli costruiti principalmente per il trasporto persone), fra l’altro, i veicoli di trasporto speciali, quali autoambulanze, autovetture cellulare, autovetture funebri, nonché i “veicoli polivalenti”, che “presentano un solo spazio interno chiuso comprendente una parte riservata al conducente ed ai passeggeri ed un ‘altra parte che può essere utilizzata per il traporto di persone e di merci”.
Si specifica quindi che “gli elementi descritti di seguito vanno messi in relazione alle caratteristiche tecniche del tipo di veicoli che rientrano in questa voce: a) Presenza di sedili fissi con dispositivo di sicurezza (…) per ciascun passeggero o punti di ancoraggio fissi e accessori destinati ad installare sedili e dispositivi di sicurezza nella parte posteriore dietro il conducente e i passeggeri. … b) Presenza di finestrini nella parte posteriore dei due pannelli laterali; c) Presenza di porte scorrevoli, ruotanti o sollevabili, con finestrini sui pannelli laterali o nella parte posteriore; d) Assenza del pannello o del divisorio continuo fra l’abitacolo e la parte posteriore che può essere utilizzata per il trasporto di persone o merci”.
3.4. Nonostante la esplicata menzione delle autovetture funebri fra quelle ricomprese nella voce 8703, le caratteristiche strutturali, oggettive, di tali veicoli (quali indicate dal costruttore nella richiesta di ITV e documentate anche attraverso documentazione fotografica), non corrispondono a quelle sopra indicate per aspetti essenziali.
Nelle auto funebri non vi è infatti un unico spazio interno chiuso, comprendente una parte riservata a conducente e passeggeri ed un’altra parte che può essere utilizzata per il trasporto di persone o merci.
Al contrario, viene installata una paratia fissa ed ermetica (necessaria anche per ragioni igienico – sanitarie) che divide la parte anteriore, cioè la cabina di guida, dallo spazio posteriore.
3.5. Nella richiesta di I.T.V., presentata dalla società si specifica al riguardo che l’auto funebre “è dotata di una paratia di separazione permanente ed antisfondamento fra l’abitacolo e la parte posteriore, tale paratia è obbligatoriamente a tenuta stagna e costruita in conformità alle norme in materia di salute pubblica per evitare la contaminazione ambientale'”.
Nella documentazione prodotta dalla società in ordine alla “metodologia costruttiva”, si indica, inoltre, tra le “trasformazioni interne”, la ”costruzione paratia antisfondamento tra cabina di guida e vano funebre (in caso di collisione del veicolo la salma con la bara non abbatte la paratia) e a tenuta stagna in conformità al Regolamento di polizia mortuaria che in caso di morte dovuta a malattie infettive diffusive – dispone che «il trasporto e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale» (art. 18)”.
La parie posteriore non può essere pertanto utilizzata in nessun modo per il trasporto di persone e non ha nemmeno punti di ancoraggio destinati ad installare sedili, né finestrini sui pannelli laterali.
3.6. Nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato, alla voce 8704 (autoveicoli per il trasporto merci), sono indicate le caratteristiche di costruzione possedute in generale dai veicoli, provvisti di una parte posteriore separata chiusa, appartenenti a tale voce (in particolare: presenza di una parete o griglia di separazione permanente fra l’abitacolo e la parte posteriore; assenza di finestre sulla parte posteriore delle pareti laterali), che appaiono pienamente compatibili con le caratteristiche delle auto funebri.
3.7. Secondo questa Commissione Tributaria Regionale (che ritiene di fornire succintamente il suo punto di vista sulla soluzione da dare alle questione pregiudiziali sottoposte, ai sensi del par. 23 della Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali – 2011/C 160/01) la esplicita indicazione delle auto funebri, nelle Note esplicative del Sistema Armonizzato dell’OMD, alla voce 8703, tra i veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, si pone quindi in netto contrasto con la indicazione dei requisiti oggettivi che debbono avere gli autoveicoli per essere ricompresi in tale voce e, non avendo valore vincolante, non preclude la più corretta collocazione delle auto funebri nella voce 8704..
3.7. Va evidenziato che, secondo la Corte di Giustizia U.E. (ord. 19.1.2005, C- 206/03, par. 4, 26 e 56) infatti, “i pareri di classificazione forniti nell’ambito dell’OMD non vincolano le parti contraenti, ma costituiscono elementi interpretativi importanti’, “la giurisprudenza non effettua una distinzione tra il valore interpretativo dei pareri di classificazione elaborati nell ‘ambito dell’OMD e quello delle note esplicative elaborate nell’ambito della stessa organizzazione”; “l’art. 12, n. 5, del codice doganale non osta a che un giudice nazionale annulli una decisione di un ‘autorità doganale compatibile con un parere di classificazione dell’OMD e dichiari che un prodotto deve essere classificato diversamente da quanto prevede il detto parere di classificazione”).
Nella stessa ordinanza della Corte di Giustizia (par. 30) si specifica che “per giurisprudenza costante, nell’interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come sono definite nel testo della voce NC”.
4. Quesito pregiudiziale ai sensi dell ‘art. 267 T.F. U.E.
4.1. Al fine di assicurare l’uniforme interpretazione del diritto comunitario e di verificare se debba ritenersi corretta l’interpretazione operata dalla Agenzia delle Dogane, ovvero quella della CTP, occorre disporre il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia .
Ai sensi del par. 13 della Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali (2011/C 160/01), il rinvio pregiudiziale può risultare nel caso di specie particolarmente utile, trattandosi, a quanto risulta, di una questione di interpretazione nuova che presenta un interesse generale per l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri.
4.2. Non appare dubbia la rilevanza e la pertinenza della questione nel giudizio in corso e la conseguente necessità della pronuncia della Corte di Giustizia, dal momento che, ove la Corte di Giustizia aderisse alla interpretazione prospettata dalla contribuente e condivisa dalla CTP, dovrebbe confermarsi la non legittimità della ITV emessa in data 2 dicembre 2013 dalla Agenzia delle Dogane.
4.3. In adesione alla richiesta della contribuente, sebbene a parere di questa Commissione la classificazione corretta delle auto funebri sia quella della voce 8704, si rimette alla Corte di Giustizia di valutare in subordine se debba ritenersi corretta la qualificazione ai sensi della voce NC 8705 (“Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o merci”).
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale ,
visti: l’art. 267, par. 3, del T.F.U.E.; l’art. 94 (“Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale”) del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia; la Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali (2011/C 160/01),
Rimette
alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il seguente quesito pregiudiziale:
“Dica la Corte se la voce NC 8704 della Nomenclatura Combinata debba essere interpretata nel senso che vi debbano essere ricomprese le auto funebri. Qualora debba essere data risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, dica se le auto funebri debbano essere classificate alla voce NC 8705 ovvero NC 8703”.
Ordina
la sospensione del processo e dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Cancelleria della Corte di Giustizia all’indirizzo di Rue du Fort Niedergrunewald, L-2925 Lussemburgo, mediante plico raccomandato, unitamente a copia dei seguenti documenti, con i relativi allegati, necessari alla decisione delle questioni oggetto di rinvio pregiudiziale:
ricorso introduttivo e controdeduzioni della Agenzia delle Dogane;
sentenza di primo grado della C.T.P. di Roma, n. 12021/17/2016;
atto di appello e controdeduzioni in appello;
memoria depositata dalla contribuente in data 28 giugno 2017.
Roma, 13 luglio 2017.
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