COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 9 sentenza n. 2394 depositata il 2 maggio 2017
IVA – Agevolazione prima casa – Dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune entro 18 mesi – Omissione – Successivo spostamento della residenza nei termini – Benefici prima casa – Spettano.
Massima:
Il contribuente deve dichiarare nell’atto notarile al momento dell’acquisto, a pena di decadenza dai benefici fiscali “prima casa”, di voler stabilire la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile entro diciotto mesi. Tuttavia, qualora il contribuente effettui dinanzi al notaio, per un mero errore, la dichiarazione di essere già residente nel Comune, ed il giudice verifichi che i requisiti per poter usufruire delle agevolazioni sono effettivamente sussistenti, il provvedimento con cui è stata disposta la revoca delle agevolazioni deve essere annullato. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86 art. 1, nota II bis, Parte prima, Tariffa;
Testo:
Il Sig. S. I. ricorreva avverso l’avviso di liquidazione emesso dalla Agenzia delle Entrate, ai fini della imposta di registro, ipotecaria e catastale, a seguito di revoca di agevolazioni prima casa.
La CTP di Roma, con sentenza n. 5566/35/16, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 500,00, rilevando che:
tutte le agevolazioni devono essere chieste e contestualmente provate: nel caso di specie mediante il deposito del certificato di residenza presso l’Ufficio entro il termine di 18 mesi dal rogito;
nel caso specifico il ricorrente non ha depositato alcunché e non essendoci alcuna prova il ricorso non può essere accolto.
Propone appello il contribuente che rileva:
il provvedimento di revoca era motivato sulla base della mancata dichiarazione delle parti in atto di voler stabilire la residenza nel Comune di Roma e della titolarità esclusiva di altra abitazione sita in Roma da parte del sig. I.;
l’appellante, insieme al coniuge, ha trasferito la residenza nel Comune di Roma, nel termine prescritto di 18 mesi e, al momento dell’acquisto, era titolare solo della quota del 50 % di un immobile ricevuto per eredità materna, mai abitato e posseduto in comproprietà con il padre;
la CTR Lazio, con sentenza n. 4416/14/16, ha deciso a favore del contribuente in relazione alla medesima compravendita e con riguardo al beneficio fiscale dell’aliquota ridotta sulle operazioni di credito: ha pertanto effetti vincolanti sul presente giudizio.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, la quale, nelle proprie controdeduzioni, rappresenta che:
la coniuge del contribuente, sig.ra F., ha anch’essa proposto ricorso e la sentenza della CTP di Roma (23197/1 3/1 5 – 496/16/15), favorevole all’Ufficio, è passata in giudicato;
ai sensi dell’art. 1, Nota Il bis parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile deve essere resa, a pena di decadenza, dall’ acquirente nell’atto di acquisto;
il trasferimento della residenza entro i successivi 18 mesi, in assenza della prescritta dichiarazione nell’atto, non consente di fruire delle agevolazioni, né può essere tenuta in considerazione la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente, in data peraltro successiva alla notifica dell’avviso di liquidazione atteso che nell’atto questi aveva reso la dichiarazione mendace di essere residente nel comune in cui è sito l’immobile;
in relazione alla sentenza della CTR Lazio n. 4416/14/2016, favorevole al contribuente, l’Ufficio ha formulato proposta di ricorso per Cassazione alla Avvocatura Generale dello Stato.
Il contribuente ha presentato in data 23.3.2017, memoria integrativa, con cui ribadisce le ragioni dell’appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello deve essere accolto.
Va premesso che la CTR Lazio, sez. 14 (sent. 4416/14/16), con riguardo alla stessa compravendita di cui al presente processo, ha affermato che “al di là dell ‘errata dichiarazione resa in sede di rogito, di essere residente nel comune in cui era sito l ‘immobile oggetto dell‘ atto, invece di quella diimpegnarsi a stabilire la residenza entro diciotto mesi dal rogito, tale tempestivo spostamento è poi di fatto avvenuto, essendo il rogito in data10.11.2009 e lo spostamento di residenza ef fettuato il 16.2.2010; la dichiarazione di essere residente nel Comune al momento del rogito è stata quindicorretta con successivo atto di rettifica. La seconda dichiarazione resa nel rogito, di non essere proprietario esclusivo di immobili nel Comune, era poiveritiera, non solo in quanto a seguito di apertu ra della successione della madre, lo I. era divenuto proprietario della casa familiare pro-quota, ma inparticolare perché di detto bene non aveva disponibilità, essendo la casa coniugale gravata dal diritto di abitazione del padre, all’ epoca in vita. Lecondizioni richieste per l ‘applicazione dell‘ aliquota agevolata “prima casa” erano sussistenti e va pertanto annullato l ‘avviso di liquidazione”.
La suddetta sentenza è stata impugnata in cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e non appare vincolante nel presente procedimento. li Collegio ne condivide tuttavia la motivazione .
Va infatti considerato che nell’atto di compravendita, a p. 1, la parte acquirente I. S. viene indicata come avente domicilio nel Comune di Guidonia Montecelio. La successiva dichiarazione, a p. 16, nella parte relativa alla richiesta di benefici fiscali, “di essere residente nel Comune in cui è sito l‘immobile oggetto del presente atto“, ovvero nel Comune di Roma, è quindi effetto di un mero errore materiale, essendo ovvio che, al fine di poter usufruire delle richieste agevolazioni fiscali, il contribuente avrebbe dovuto effettuare la diversa dichiarazione di impegnarsi a trasferire la propria residenza entro diciotto mesi nel Comune di Roma.
Poiché quindi i requisiti sostanziali per potere usufruire delle agevolazioni erano sussistenti (avendo in effetti il contribuente trasferito _la residenza entro i prescritti diciotto mesi nel Comune di Roma) e anche sotto il profilo formale, una volta resosi conto dell’errore, a seguito della notifica dell’avviso di liquidazione, lo I. ha effettuato una dichiarazione integrativa, va ritenuto che non sia legittima la revoca delle agevolazioni.
Pur se, ai sensi della Nota II-bis della Tariffa, la dichiarazione di voler stabilire la residenza entro diciotto mesi nel Comune ove è sito l’immobile deve essere resa, a pena di decadenza, nell’atto al momento dell’acquisto, va ritenuto che, quando il contribuente effettui dinanzi al notaio, per un mero errore, la dichiarazione di essere già residente nel Comune in questione, ed il giudice verifichi che i requisiti per poter usufruire delle agevolazioni sono effettivamente sussistenti, il provvedimento con cui è stata disposta la revoca delle agevolazioni deve essere annullato.
Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina, applicabile ai processi in corso a decorrere dal I gennaio 2016, di cui al nuovo testo dell ‘art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f) d. lgs. 156/2015), secondo cui “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioniche devono essere espressamente motivate“: nel caso di specie la circostanza che al provvedimento di revoca delle agevolazioni l’Ufficio sia pervenuto a seguito di errori del contribuente al momento della redazione dell’atto di compravendita costituisce grave ragione tale da giustificare la compensazione delle spese.
La Commissione
Accoglie l’appello del contribuente. Spese compensate.
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