COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 9 sentenza n. 4109 depositata il 6 luglio 2017
ACCESSI IN SEDE – DICHIARAZIONI DI TERZI – GUARDIA DI FINANZA – LAVORATORE IN NERO – GESTIONE DEL PERSONALE – RAPPORTO SUBORDINATO – SUSSISTE
Svolgimento del processo
La Cooperativa di C ricorreva avverso l’atto di contestazione emesso dalla Agenzia delle Entrate a seguito di P.V.C. della Guardia di Finanza da cui era emerso l’omesso versamento di ritenute IRPEF per l’anno 2008 relativamente a due lavoratori in nero (sig.ri DC e SF) (valore della controversia euro 956,40).
La CTP di Roma, con sentenza n. 6931/60/16, in parziale accoglimento del ricorso, annullava la sanzione applicata sulle ritenute della sig.ra F e compensava le spese, rilevando che:
la CTP si e’ gia’ pronunciata sul ricorso attinente all’avviso di accertamento relativo alle ritenute contestate, che costituisce l’atto prodromico a quello di contestazione con applicazione delle sanzioni, accogliendo parzialmente il ricorso, con riguardo alla posizione della sig.ra F, che e’ stata riconosciuta come dipendente di altra azienda;
il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto, in senso conforme.
Propone appello la contribuente che eccepisce:
la nullita’ della sentenza per difetto di motivazione, non essendo state prese in esame le deduzioni della ricorrente in ordine alla circostanza che la contestazione dell’Ufficio si basava solo su dichiarazioni di terzi e, d’altro canto, la societa’ ha depositato dichiarazioni dei sig.ri F e C, da cui emerge la totale infondatezza dei rilievi dei verificatori, in quanto tali soggetti non erano dipendenti della cooperativa, ed erano legittimati a trovarsi nella sede della societa’ alla data dell’accesso;
l’A.F. aveva l’onere di provare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
l’atto di contestazione e’ nullo perche’ il P.V.C. e’ stato sottoscritto da soggetto privo di poteri, nonche’ per difetto di contraddittorio, non avendo provveduto i verificatori a sentire il sig. C
Si e’ costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, la quale, nelle proprie controdeduzioni, rappresenta che:
il ricorso avverso l’avviso di accertamento sull’omesso versamento delle ritenute per l’anno 2008 e’ stato deciso dalla CTP di Roma con sent. n. 2318/61/16;
nella sentenza appellata il giudice di primo grado perviene correttamente ad una decisione conforme;
per l’anno di imposta 2006 si e’ gia’ pronunciata la CTR Lazio, con sent. 5460/01/16;
la contribuente si e’ limitata a riproporre le pretestuose eccezioni di cui al ricorso introduttivo.
La contribuente ha prodotto memoria illustrativa, con la quale specifica di aver appellato la sentenza della CTP di Roma, n. 2318/61/16; richiama, allegandola, la sentenza della CTR Lazio, n. 7555/4/16, favorevole alla societa’, concernente l’annualita’ 2009.
All’udienza dell’11 maggio 2017 e’ stata emessa ordinanza con cui e’ stata disposta, a cura della contribuente, la produzione del Processo verbale di constatazione su cui si e’ fondato l’accertamento oggetto della impugnativa.
Motivi della decisione
L’appello deve essere rigettato.
Va infatti rilevato che, dall’esame del P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, in data 2 maggio 2011, e’ emerso che il sig. CD era collaboratore della Cooperativa. Cio’ risulta dalle dichiarazioni della sig.ra FS (secondo cui la gestione del personale e’ affidata al sig. CD per tale collaborazione non e’ in grado di esibire contratti”), della sig.ra LM(“la gestione del personale e’ affidata al sig. CD collaboratore della Cooperativa”), del sig. TO (“i dipendenti, prima dell’assunzione colloquiavano con CD al quale ho sempre affidato tale incarico e lo stesso si e’ sempre occupato di effettuare denunce presso le competenti autorita’”) e del sig. CG (“dell’organizzazione aziendale si occupava tale C”) (cfr. ff. 31 e 32 P.V.C..).
Appare pertanto legittimo il rilievo della Guardia di Finanza, che ha presunto incassati, non contabilizzati e non dichiarati componenti positivi di reddito, relativi agli emolumenti elargiti al lavoratore dipendente DC, pari, per il 2008, ad euro 13.283,13 (cfr. f. 35 P.V.C.).
Le eccezioni formali proposte dalla contribuente sono infondate: le dichiarazioni di terzi, rese ai militari della Guardia di Finanza, possono essere legittimamente utilizzate ai fini dell’accertamento fiscale e nel caso di specie sono molteplici e coerenti, in ordine alla posizione lavorativa ricoperta dal sig. C nell’ambito della Cooperativa; il contraddittorio e’ stato assicurato con la contribuente e non doveva certo essere effettuato con il lavoratore sig. C; il P.V.C. e’ stato validamente redatto e sottoscritto dal Capitano MS, dal Luogotenente CG e dal M.Capo NC.
Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina, applicabile ai processi in corso a decorrere dal 1° gennaio 2016, di cui al nuovo testo dell’art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 (come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f) d.lgs. 156/2015), secondo cui “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”: nel caso di specie non sussiste nessuna di tali situazioni.
La parte soccombente deve essere quindi condannata al pagamento delle spese di giudizio, che tenuto conto del valore della causa, possono essere liquidate in euro 200,00. Va rilevato al riguardo che la discrepanza rispetto ai valori minimi previsti dalle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 (pubbl. nella G.U. del 2 aprile 2014), si giustifica in relazione: alla previsione di cui all’art. 4, comma 1, dello stesso d.m. (secondo cui gli aumenti massimo e minimo sui valori medi operano solo “di regola”) e, in concreto, alla natura della controversia, tale da far ritenere congrua la somma sopra indicata, per la cui determinazione occorre anche considerare la riduzione del venti per cento – sulla tariffa applicabile agli avvocati – di cui all’art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992, poiche’ l’ufficio e’ stato assistito da propri funzionari.
Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002 (inserito dall’art. 1, co. 17, della legge n. 228/2012) che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui l’impugnazione sia stata integralmente rigettata (Cass. Sez. Un., 18.2.2014, n. 3774), essendo iniziato il procedimento di appello in data successiva al 30.1.2013.
P.Q.M.
La Commissione
Rigetta l’appello e condanna la contribuente alle spese, che liquida in complessivi euro 200,00. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.