COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per le Marche sentenza n. 1 sez. 2 depositata il 10 gennaio 2017
Massima
Le fatture riguardanti gli atti di compravendita afferenti l’effettuazione di spettacoli teatrali, nello specifico musical, sono soggetti all’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10%. A dirimere la controversia intercorsa tra una compagnia teatrale marchigiana e l’Ufficio impositore è la CTR di Ancona la quale, citando la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 83/E del 15 giugno 2014, afferma che l’aliquota agevolata si riferisce alle prestazioni artistiche connesse agli spettacoli teatrali di ogni tipo, compresa la commedia musicale, mentre esclusi dal beneficio sono i soli concerti vocali e strumentali.
In merito agli atti di compravendita afferenti la effettuazione di spettacoli teatrali (nella specie, musical), deve ritenersi applicabile l’aliquota Iva agevolata del 10% anzitutto in ragione del fatto che l’art. 1 comma 300 legge 296 del 2006 ha precisato che, per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119 della Tabella A, parte 3, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, devono intendersi quelli connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tab. A, parte 3, allegata al predetto decreto presidenziale, senza esclusione alcuna. Inoltre, tale orientamento è altresì confermato da quanto a suo tempo ritenuto dalla stessa Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 83/E del 15 giugno 2004, secondo cui le prestazioni artistiche fornite agli organizzatori per la realizzazione degli spettacoli sono assoggettate all’aliquota IVA ridotta del 10 per cento relativamente ai “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali”.
FATTO
Con sentenza n. 53/3/09 dei 30 ottobre 2009 la CTP di Macerata, Sezione 3, ha accolto il ricorso presentato da C.D.R. s.r.l. annullando l’avviso di accertamento n. R9M—- per IVA 2001 (errata applicazione dell’aliquota agevolata del 10% in luogo di quella ordinaria del 20%).
Risulta dagli atti che con il detto avviso di accertamento l’Ufficio di Tolentino dell’Agenzia delle Entrate ha contestato alla Società “C.d.R. SrI.”, con sede legale in Tolentino ed esercente attività di creazioni nel campo della regia, l’errata applicazione delle aliquote IVA alla fatturazione di prestazioni di servizio con riferimento alle risoluzioni n. 83 del 15/6/2004, n. 393 del 28 dicembre 2007 e n. 9 del 9 gennaio 2008; ad avviso dell’Ufficio, alle prestazioni di servizio fornite dalla Società doveva essere applicata l’aliquota IVA ordinaria del 20% e non l’aliquota agevolata del 10% in quanto non applicabile alle fatture di vendita relative alla cessione agli organizzatori dei pacchetti spettacolistici prodotti dalla società.
Secondo gli accertatori, invero, per quanto concerne l’applicazione delle aliquote IVA in tale materia, le norme vigenti prevedono due fattispecie impositive: 1) prestazioni spettacolistiche offerte dall’organizzatore allo spettatore e, 2) prestazioni spettacolistiche offerte dall’artista all’organizzatore e solo le prestazioni di cui al n. 1 sono assoggettate all’aliquota agevolata del 10% in quanto relative a “contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali” mentre le prestazioni offerte dalla C.D.R. S.r.l. non sono riconducibili tra le agevolazioni di cui al punto 119) della Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto le prestazioni effettuate non sono relative a contratti di scrittura conclusi tra un organizzatore e l’artista / gruppo di artisti, ma riguardano un rapporto ben più ampio (cessione di pacchetto unitario) in quanto i contratti stipulati tra la C.D.R. S.r.l. ed i diversi organizzatori comportano lo svolgimento da parte della C.D.R. Srl. di un insieme complesso di prestazioni volte ala realizzazione dell’evento spettacoli stico, non riconducibili nell’ambito di un mandato con l’artista.
Il predetto avviso di accertamento è stato impugnato dalla Società la quale afferma di essere una compagnia teatrale impegnata nella predisposizione e realizzazione di spettacoli musicali che poi offre a soggetti terzi (generalmente teatri) occupandosi, in primo luogo, dell’allestimento artistico dello spettacolo teatrale e, sotto il profilo economico, delle paghe e dei contributi di attori e tecnici, dei certificati di agibilità necessari, ecc., e l’insieme di questi elementi – scenografie, lici, costumi, artisti – dà vita ad un prodotto finito non scindibile nelle sue componenti trattandosi di pacchetti spettacolistici “tutto incluso” che non possono essere modificati nel corso delle rappresentazioni nei diversi teatri che ospitano lo spettacolo.
Dovendosi quindi individuare un’unica aliquota da applicare alla cessione del pacchetto spettacolistico, la società ha ritenuto che la prestazione di servizi da essa fornita rientrasse nell’ambito applicativo del n. 119, Tabella A parte III del d.P.R. n. 633 del 1972 con fatturazione al 10% in ragione della prevalente componente artistica e contesta inoltre la legittimità delle sanzioni irrogate in quanto l’eventuale violazione sarebbe stata commessa in presenza di un’obiettiva incertezza circa la portata applicativa delle norme, con l’ulteriore precisazione che le risoluzioni n. 83 del 2004 e 393 del 2007, oltre ad essere successive al periodo in contestazione, sembrano deporre a favore della contribuente.
La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, con la sentenza n. 53/3/09 del 30 ottobre 2009, ha accolto il ricorso ritenendo che la nozione di spettacoli teatrali, cui applicare l’aliquota agevolata del 10%, comprenda gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo e tutta la relativa filiera produttiva dello spettacoli (rapporti tra produttori, organizzatori, artisti, tecnici, distributori e pubblico) riconoscendo pertanto l’equiparazione del trattamento agevolato, per omogeneità del trattamento fiscale per tutte le operazioni affini, comprese le prestazioni di servizi accessorie o tecniche se direttamente strumentali alla realizzazione degli spettacoli teatrali (risoluzione n. 138 del 26 settembre 2001 dell’Agenzia delle Entrate), includendo le forniture di servizi (luci, video, audio, impianti, scenografie, noleggio strumenti, ecc.).
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Macerata, ha proposto appello in data 3 gennaio 2011 lamentando la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 633 del 1973, Tabella A parte III, n. 119 anche in riferimento all’art. 98, paragrafo 2, Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE nonché dell’art. 12 del medesimo d.P.R..
Afferma l’Ufficio che i contratti stipulati tra la C.D.R. e gli organizzatori degli spettacoli (teatri) non integrano la fattispecie del “contratto di scrittura” di cui al predetto n. 119 in quanto non ineriscono al rapporto con l’artista e conseguentemente debbono scontare l’aliquota ordinaria; pertanto, essendo le prestazioni poste in essere dalla società ricorrente qualcosa di molto diverso da una semplice prestazione artistica riguardando un rapporto ben più ampio e cioè un complesso di prestazioni volte alla realizzazione dell’evento spettacoli stico, non riconducibili nell’ambito di un mandato con l’artista, alle prestazioni svolte dalla Compagnia non è possibile applicare l’aliquota IVA agevolata del 10% non potendosi configurare un mero contratto di scrittura.
Il contribuente si è costituito depositando in data 14 febbraio 2011 le proprie controdeduzioni ed impugnando incidentalmente la medesima sentenza nella parte in cui non si è pronunciata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sul motivo di ricorso relativo alla nullità dell’atto impugnato perché notificato oltre il termine di decadenza riproponendo altresì le censure formulate in primo grado in merito alla illegittimità delle sanzioni irrogate.
In data 22 giugno 2015 la contribuente ha depositato atto di integrazione dei motivi ai sensi dell’art. 24/4 del decreto legislativo n. 546 del 1992affermando, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 37 del 2015, la inesistenza dell’atto impositivo impugnato per carenza di potere dirigenziale di chi Io ha sottoscritto e la illegittimità della delega rilasciata a funzionari privo di qualifica dirigenziale con conseguente invalidità dell’atto impositivo firmato da funzionario privo di potere e deducibilità dell’invalidità dell’atto impugnato in sede di appello; l’Agenzia delle Entrate ha depositato in data 23 settembre 2016 apposita memoria contenente le controdeduzioni in ordine all’atto di integrazione dei motivi predetto eccependone la inammissibilità.
Con ulteriore memoria depositata in data 28 ottobre 2016 la C.D.R. S.r.l. insiste sull’infondatezza dell’appello di controparte del quale evidenzia la contraddittorietà, prima ancora che l’infondatezza in quanto o il “musical” è un prodotto inscindibile e quindi l’acquirente stipula con la C.D.R. un contratto di scrittura connesso con uno spettacolo teatrale, che beneficia dell’aliquota IVA del 10%, oppure il pacchetto offerto dalla Società è qualcosa di ulteriore rispetto alla prestazione artistica, ed allora è necessario valutare il nesso di connessione di detti fattori per individuare quale sia quello prevalente” ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile.
La contribuente conclude evidenziando la sopravvenuta illegittimità parziale delle sanzioni irrogate che, per il principio del favor rei, vanno comunque rideterminate in applicazione del nuovo regime previsto dagli artt. 5, quarto comma, e 6, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471come modificati dall’art. 15, primo comma, lett. e), n. 3 e lett. f), n. 1) del dl. n. 158 del 2015.
Nella pubblica udienza la dott. L.B. per l’Amministrazione appellante deposita copia della sentenza della Corte di Cassazione n. 12280/15 del 12 giugno 2015 ed insiste per l’accoglimento dell’appello; l’avv. L.T. delegata dall’avv. A.M.G. per la convenuta C.D.R. ribadisce le motivazioni già svolte in merito alla infondatezza delle doglianze dell’Amministrazione finanziaria ed insiste per il rigetto dell’appello introduttivo del presente grado di giudizio con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Considerato che per la odierna pubblica udienza risultano chiamate anche le pressoché identiche controversie tra le stesse parti relative agli accertamenti IVA per gli anni 2002 (RGA 3/2011), 2003 (RGA 2/2011), 2004 (RGA 991/2011) e 2005 (RGA 990/2011), il Presidente relatore ha chiesto alle parti se fossero giacenti in sede giurisdizionale tributaria ovvero siano state definite analoghe controversie per gli anni fiscali successivi al 2005 e fino al 2015, considerato che la C.D.R. risulta ancora operativa nel medesimo settore economico della produzione di spettacoli. Le parti presenti hanno confermato che non vi sono stati ulteriori accertamenti fiscali ed il difensore della convenuta ha altresì precisato che non sono state apportate modificazioni alle modalità di applicazione dell’imposta in discussione.
DIRITTO
La questione che questo Collegio è chiamato a decidere concerne essenzialmente la determinazione dell’aliquota IVA che deve essere applicata dal cedente alle fatture riguardanti atti di compravendita per rapporti inerenti alla effettuazione di spettacoli teatrali, nella specie dei musical: la ditta produttrice, C.D.R. S.r.l.. ha applicato l’aliquota agevolata del 10% prevista per i “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali” mentre l’Ufficio ritiene che le attività oggetto delle fatture in controversia dovessero essere assoggettate all’aliquota ordinaria del 20%.
La questione risulta essere stata affrontata dalla Sezione Tributaria della Corte suprema di Cassazione con la sentenza depositata in udienza dall’appellante ed apparentemente la decisione in parola sembra essere risolutiva della questione come sopra identificata; peraltro un’attenta lettura della pronuncia del giudice di legittimità consente di rilevarne la inestendibilità alla fattispecie qui in discussione.
Premesso che la funzione nomofilattica è propria unicamente delle pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione e non appartiene a quelle delle Sezioni “semplici” quale è quella Tributaria, ciò che rileva è la ricostruzione dei quadro normativo di riferimento effettuata dalla Suprema Corte la quale afferma che i contratti di scrittura e le attività spettacolistiche rientrano nell’ambito delle prestazioni di servizio assoggettate all’IVA ma hanno discipline autonome e diverse in quanto i primi, qualora connessi con gli spettacoli teatrali, fruiscono dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata mentre alle seconde si applica l’aliquota ordinaria.
In una prima interpretazione, esplicitata con la Risoluzione n. 138/E del 26 settembre 2001 (applicabile quindi alle operazioni imponibili relative agli anni di imposta successivi al 2000, quale è quello cui in discussione) l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’aliquota I.V.A. nella misura del 10 per cento, si applica a quegli accordi che hanno per oggetto prestazioni artistiche o tecniche direttamente strumentali alla realizzazione degli spettacoli teatrali come individuati nel n. 123) della citata tabella A, parte III, del D.P.R. n.633 del 1972 e ciò sarebbe di per sé sufficiente per affermare l’infondatezza della pretesa tributaria per l’anno in questione.
Peraltro, con la Risoluzione n. 83/E del 15 giugno 2004 la medesima Agenzia, in via interpretativa, ha affermato che, per quanto concerne le prestazioni artistiche che singoli o gruppi di artisti forniscono agli organizzatori per la realizzazione degli spettacoli, in mancanza di specifiche disposizioni derogatorie, le stesse sono soggette alla disciplina IVA secondo le regole ordinarie e, con riguardo all’aliquota applicabile a dette prestazioni, fa presente che la tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, al n. 119) stabilisce che sono assoggettati all’aliquota IVA ridotta del 10 per cento i “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali“.
In merito all’ambito applicativo dell’anzidetta disposizione, la risoluzione n. 138/E del 28 settembre 2001, per quanto concerne la nozione di spettacolo teatrale, ha chiarito che la stessa deve essere desunta “dalla tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, che al n. 123) fa espresso riferimento agli spettacoli teatrali di ogni tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale e rivista“, conseguendone l’aliquota VA nella misura del 10 per cento, si applica a quegli accordi che hanno per oggetto prestazioni artistiche o tecniche strumentali alla realizzazione degli spettacoli teatrali, come individuati nella prima parte del punto 123), della citata tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.
In sostanza, prosegue la Risoluzione del 2004, l’aliquota del 10 per cento si riferisce alle prestazioni artistiche connesse agli “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista” e pertanto, alle prestazioni artistiche relative alle altre attività di spettacolo, ivi comprese quelle relative ai “concerti vocali e strumentali” si applica l’aliquota IVA ordinaria stabilita nella misura del 20 per cento.
Risulta quindi evidente che la Risoluzione del 2004 nel confermare l’applicabilità alla produzione degli spettacoli teatrali quali quelli oggi in discussione, ha escluso dal beneficio unicamente quelle relative ai concerti vocali e strumentali e non anche la produzione di musical. Peraltro anche tale interpretazione risulta essere stata superata dalla l. n. 296 del 2006, a contenuto interpretativo che, all’art. 1 comma 300, ha precisato che, per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119 della Tabella A, parte 3^, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tab. A, parte 3, allegata al predetto decreto presidenziale senza esclusione alcuna.
Dopo aver analizzato il regime IVA per la categoria delle attività spettacolistiche diversificandola da quella dei contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali, la Suprema corte ha respinto il ricorso principale, proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTR di parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di integrale accoglimento delle doglianze del contribuente medesimo, riscontrando che in quella fattispecie mancava la prova della riconducibilità della prestazione eseguita a mandato senza rappresentanza per la conclusione di contratti di scrittura, senza peraltro affermare espressamente l’impossibilità di estendere l’aliquota agevolata ai servizi che non siano di scrittura e con conferma della vigenza dei principi affermati con la richiamata Risoluzione n. 138 del 2001.
Peraltro, nella fattispecie qui in discussione, l’Amministrazione finanziaria non ha mai contestato alla contribuente l’omessa dimostrazione della esistenza di un contratto di scrittura e tanto sarebbe di per sé sufficiente, ma ritiene il Collegio di dover svolgere qualche considerazione conclusiva tutt’altro che irrilevante.
L’IVA colpisce, attraverso un sistema di detrazioni imposta da imposta, solo la parte di incremento che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino ad incidere totalmente sul consumatore finale, che corrisponderà l’intera imposta.
L’IVA presenta caratteristiche peculiari trattandosi di un’imposta neutrale, perché colpisce l’intero bene ad ogni suo passaggio, ma incide solo sul valore aggiunto; trasparente, perché in ogni momento, cioè in qualsiasi fase del ciclo produttivo, è facilmente determinabile l’imposta gravante sul bene; istantanea, in quanto l’occasione del prelievo è data da ogni singolo scambio di beni o servizi: a pagamento frazionato (o plurifase), in quanto ciascun soggetto, attraverso il sistema di detrazione (cioè versando all’erario la sola differenza tra quanto pagato a titolo di IVA a monte e quanto incassato al medesimo titolo a valle), dovrà corrispondere il tributo solo per il valore che ha aggiunto al bene; applicata sulla cifra d’affari complessivamente realizzata in un dato periodo di tempo, in quanto ai fini della riscossione l’erari introita il tributo solo periodicamente, quando il contribuente è tenuto ad effettuare il raffronto dell’imposta pagata per gli acquisti effettuati e quella incassata per le vendite; proporzionale con aliquote differenziate, in quanto viene applicata in proporzione al valore aggiunto, ed i base alle diverse aliquote che hanno lo scopo di differenziare l’onere fiscale a seconda delle varie tipologie dei beni colpiti ed in ragione del carattere di più o meno stretta necessità dei beni colpiti; e, soprattutto gravante sul consumatore finale in quanto, se è vero che ogni scambio è assoggettato al tributo, ogni esercente arte o professione ed ogni imprenditore può detrarre alla scadenza del periodo impositivo automaticamente dall’imposta che ha introitato l’imposta assolta sugli acquisti conseguendone che l’imposta finirà col gravare sul solo consumatore finale che, non potendo detrarre alcunché, sarà percosso dall’intero carico tributario.
Alla determinazione del giro d’affari dell’IVA concorrono, oltre alle operazioni imponibili, anche quelle non imponibili, quelle esenti e quelle escluse per le quali comunque bisogna adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione e che, pur non concorrendo alla determinazione del giro d’affari dell’IVA, danno tuttavia diritto al recupero dell’IVA assolta sugli acquisti, nonché quelli connessi alla dichiarazione annuale e le operazioni imponibili sono soggette ad aliquote che variano anche da fase a fase e che sono quelle stabilite dalla legge alla data dell’effettuazione dell’operazione.
Le aliquote attualmente in vigore sono quella ordinaria (oggi del 22% dal 1° ottobre 2013 e del 20% all’epoca dei fatti) e quelle ridotte (del 4% applicabile a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui alla tab. A parte II allegata al d.P.R. n. 633 del 1973 e del 10% applicabile a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui alla tab. A parte II allegata al d.P.R. n. 633 del 1973, tra le quali rientrano gli spettacoli teatrali di cui si controverte).
Anche a voler accedere all’interpretazione fornita dall’Ufficio in merito all’applicabilità dell’IVA in misura ordinaria alle operazioni in questione, per quanto attiene all’introito per Io Stato a titolo di IVA, ciò che rileva è che il consumatore finale, e cioè Io spettatore, può essere gravato solo con l’imposta ridotta del 10%; ne consegue che, anche qualora la C. d.R. avesse applicato l’aliquota del 20% e detta aliquota fosse stata pagata dai teatri che hanno commissionato i lavori, questi ultimi non possono vendere il biglietto applicando l’imposta in misura diversa dal 10% e quindi i teatri stessi, per il principio della neutralità dell’imposta che non può gravare in alcun modo sull’intermediario, avrebbero dovuto chiedere il rimborso o il discarico di quanto pagato in più per ciascun periodo impositivo.
Accedere a posteriori alla tesi dell’Ufficio comporta quindi un’indebita e soprattutto ingiusta locupletazione a favore dello Stato ed in danno di un produttore di servizi che, pur versando l’imposta richiesta dall’Ufficio, non può più trasferirla all’acquirente.
Quanto alle sanzioni applicate, le disposizioni vigenti in materia sono il Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 in vigore dal 1° aprile 1998 nonché gli artt. Da 1 a 13 del dl. n. 429 del 1982 modificato dal d.l. n. 83 del 1991; in sintesi le sanzioni sono comminate per violazione degli obblighi connessi alla documentazione, alla registrazione delle operazioni, all’individuazione di determinati prodotti; per violazione dell’obbligo di documentare e registrare le operazioni non imponibili o esenti; per mancata emissione – o emissione per importi inferiori a quelli effettivi, – di ricevute fiscali, scontrini fiscali, documenti di trasporto nonché per violazioni relative all’obbligo di dichiarazione e ai rimborsi nonché per la mancata restituzioni dei questionari, l’inottemperanza dell’invito a comparire, la revoca delle agevolazioni e l’omissione di comunicazioni richieste in sede di verifica e accertamento.
Poiché l’Ufficio non ha dedotto, né ha tampoco dimostrato, che la C. d.R. abbia, negli anni fiscali in questione, commesso le suddette violazioni né che abbia dichiarato un’entrata inferiore a quella effettiva (ciò che si sarebbe verificato solo se l’acquirente [teatro] avesse versato al venditore [C.d.R.] l’IVA nella misura del 20% e quest’ultima avesse viceversa quantificato l’imposta ricevuta nella minor misura del 10%, ne discende che le sanzioni in parola non possono essere applicate.
Né è di poco conto la circostanza che l’avviso di accertamento, per dimostrare la fondatezza dell’assunto dell’Amministrazione finanziaria, faccia riferimento a Risoluzioni emanate in anni successivi a quello fiscale di riferimento e quindi, per definizione, non conoscibili dalla contribuente; inoltre l’eventuale erroneità dell’aliquota IVA da applicare ben avrebbe potuto essere accertata in sede di pagamenti mensili o trimestrali dell’imposta in tal modo consentendo alla parte privata di operare le opportune e tempestive correzioni alfine di addebitare l’imposta all’effettivo debitore della stessa con pieno rispetto del principio della neutralità dell’imposta come più sopra specificato.
Appare comunque significativo il comportamento dell’Ufficio impositore che, come precisato nella narrativa in fatto, pur in assenza di modificazioni nel comportamento del contribuente negli anni fiscali successivi al 2005, non ha effettuato ulteriori accertamenti e contestazioni in merito all’aliquota da applicare alla fattispecie, deve presumersi anche per l’intervenuta interpretazione autentica fornita dalla richiamata l. n. 296 del 2006 che appare favorevole alla tesi sostenuta dalla contribuente.
L’appello presentato dalla Agenzia delle Entrate di Macerata, in quanto giuridicamente infondato, deve essere integralmente respinto, con conseguente assorbimento dell’appello incidentale presentato dalla contribuente.
Quanto al motivo integrativo depositato dalla stessa in data 22 giugno 2015, questo Collegio deve precisare che l’art. 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in tema di produzione di documenti e motivi aggiunti, dispone al secondo comma che “L’integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine de/la commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia ditale deposito“.
La presentazione di un atto di integrazione dei motivi con espresso riferimento all’art. 24 comma 4 (contenente lo specifico rinvio agli artt. 18, 20, 22 e 23 del medesimo testo legislativo) appare ictu oculi inammissibile in quanto, nella fattispecie, non vi è stato alcun deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione ma è semplicemente invocata l’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 la cui pubblicazione non può certamente sostituire il deposito di cui sopra.
Inoltre risulta comunque violato il termine perentorio fissato dall’ultima parte del secondo comma sopra riportato in quanto la “conoscenza legale” del documento in riferimento deve necessariamente coincidere con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza in parola, ciò che risulta avvenuto in data 25 marzo 2015 (G.U., Serie Speciale, n. 15 del 25/03/2015) conseguendone che il termine ultimo per la presentazione dell’atto di integrazione risulta inutilmente scaduto in data 23 maggio 2015 mentre l’atto di integrazione è stato depositato in data 22 giugno 2015.
Per ciò che concerne infine la specifica richiesta della contribuente di condanna dell’appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio, l’accoglimento della stessa presuppone la previa autonoma impugnativa, principale ovvero incidentale, della specifica pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di primo grado effettuata da quel giudicante con specifica indicazione dei motivi di illegittimità o erroneità della stessa; nella fattispecie non risulta presentato dalla contribuente appello né principale né incidentale sul punto e, soprattutto, non sono specificati i motivi per i quali detta richiesta è stata formulata.
Ne consegue che, al pari dell’atto di integrazione dei motivi, alche la richiesta di condanna all’Amministrazione alle spese di entrambi i gradi di questo giudizio deve essere respinta.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono quantificate, con limitata compensazione per la parziale reciproca soccombenza, in Euro 5.000,00 oltre IVA e CAP se dovute.
P.Q.M.
La Commissione, definitivamente pronunciando, respinge l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Macerata, ed iscritto al n. 1/2011 del Registro Generale degli Appelli.
Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate come in parte motiva.
Ancona 11 novembre 2016
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 11 ottobre 2021, n. 262278 - Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, ai fini del rispetto dei limiti di spesa, a favore delle imprese esercenti le attività…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 26 novembre 2021, n. 334497 - Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 30 novembre 2021, n. 67/E - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo,…
- Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo - Articolo 36-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) - AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 10 novembre 2021, n. 14/E
- CORTE DI GIUSTIZIA CE - UE - Sentenza 09 settembre 2021, n. C-406/20 - L’articolo 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio non osta ad una normativa nazionale in forza della quale le prestazioni fornite da esercenti spettacoli viaggianti, da un…
- Commissione Tributaria Regionale per le Marche sez. 4 sentenza n. 56 depositata il 20 gennaio 2022 - In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari. L'esenzione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…