COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per le Marche sez. 1 sentenza n. 247 depositata il 4 aprile 2017

Per l’impresa individuale sì al reddito d’impresa in concomitanza con l’affitto d’azienda

Massima: 

L’affitto d’azienda posto in essere dall’imprenditore individuale non esclude che in capo a costui residui attività d’impresa, dal momento che la nozione tributaristica dell’esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica. E, invero, l’art 51 del 917/1986 intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa. Il reddito conseguito da tale attività, pertanto, pur in assenza di organizzazione, va qualificato come reddito d’impresa piuttosto che come reddito diverso.

Testo: 

CONCLUSIONI DELLE PARTI: 

Dell’appellante: Voglia codesta On.le Commissione Tributaria Regionale in via principale in accoglimento dei motivi di cui in narrativa, riformare la sentenza impugnata, con l’accoglimento del presente appello – e, per l’effetto, dichiarare l’annullamento degli atti impugnati; in via subordinata rideterminare l’entità della pretesa impositiva disponendo una sensibile riduzione del maggior imponibile accertato riconoscendo in detrazione ulteriori componenti negative ai sensi dell’art 71, 2° comma del DPR 917/1986, ovvero adottando il criterio che riterrà più opportuno. Con vittoria di onorari, diritti e spese dei due gradi di giudizio, ex art 15 DLgs n.. 546/92, nella misura che si riterrà di giustizia e condanna dell’ufficio al pagamento di quanto indebitamente riscosso, ai sensi dell’art. 69 del DLgs. 546/92.” Dellappellato: «Chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Regionale, previa riunione per evidente connessione oggettiva con il ricorso presentato dalla «P.SRL” ed iscritto al RGA 955/2011 – Sez III) 1) il rigetto dell’istanza di sospensione 2) il rigetto dell’appello e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio 

FATTO

Con ricorso depositato in data 11 agosto 2011°.A. P. ha proposto appello avverso la sentenza n. 14/1/11 depositata il 25 febbraio 2011 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Macerata ha rigettato il ricorso avverso gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2004, 2005 2006, con cui l’ufficio ha accertato un maggior reddito ai fini Irpef e un’indebita detrazione Iva; detta pretesa tributaria si fonda sulla presunzione che l’appellante a seguito dell’affitto dell’azienda aveva perso la qualifica di imprenditore; di qui la riqualificazione dei redditi conseguiti come redditi diversi anziché reddito d’impresa, soggetti ad imposta di registro anziché ad IVA. Assume l’appellante che erroneamente i giudici di primo grado hanno ritenuto insussistente un’organizzazione di tipo imprenditoriale in assenza di personale dipendente atteso che essa aveva continuato la propria attività imprenditoriale nel campo immobiliare e nel campo dei servizi forniti all’impresa, emettendo le relative fatture. Pertanto ha concluso come in epigrafe Si è costituito l’Ufficio, con motivata memoria di controdeduzioni, instando per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado. Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2016 le parti hanno illustrato oralmente i motivi a sostegno delle proprie richieste, come in epigrafe trascritte e la Commissione con coeva ordinanza ha ordinato alla parte di produrre la documentazione relativa all’avvio dell’attività immobiliare a decorrere dalla locazione dell’azienda Alla successiva udienza del 31 gennaio 2017 all’esito della discussione delle parti la Commissione ha deciso come di seguito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che l’appellante, come disposto dalla Commissione, ha depositato, in data 8 ottobre 2016 i seguenti documenti: 1) copia della visura storica della CCIAA di Macerata relativa all’impresa individuale A. P., da cui si evince (a pag.4) la variazione dell’attività principale esercitata in “locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) con data inizio 02.11.2004”; 2) copia dell’interrogazione dati anagrafici del contribuente tratta dal cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate da cui si evince (a pagina 2) la variazione dell’attività esercitata in altre attività di servizi alle imprese n.c.a.”, sempre con decorrenza dal 2.11.2004; 3) copia della dichiarazione di variazione dati Mod. AA9/7, inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate il 2.12.2004, per comunicare la nuova attività esercitata in via prevalente, sempre con decorrenza dal 2.11.2004, ovvero altre attività di servizi alle imprese n.c.a.”. Inoltre l’appellante ha precisato: A) che la ditta individuale A. P. ha mantenuto la piena disponibilità anche del fabbricato sito in Esanatoglia, località Campocuiano (identificato al NCEU al Foglio 19 Particella 200 categoria D/1 con rendita catastale di coro 3.346,64), immobile che ha ceduto l’anno successivo alla stipula del contratto di affitto del ramo aziendale, come documentato dalla fattura n° 15 del 28 luglio 2005 (ali. n° 4), compiendo un atto di disposizione del bene rientrante tra le operazioni immobiliari di cui alla sua nuova attività d’impresa (a pag. 6 del ricorso di primo grado); B) che la ricorrente non aveva affatto richiesto al Registro Imprese di Macerata la cancellazione ma una semplice variazione, tanto che il Conservatore, su richiesta della medesima, aveva emesso, in data 2 febbraio 2010, la determinazione n° 5, di annullamento d’ufficio per erronea cancellazione dell’impresa dal registro (a pag. 8 del ricorso). C) che oltre all’adempimento degli obblighi annuali nei confronti del Registro Imprese, aveva sempre proceduto, anche successivamente alla stipula del contratto di affitto dell’azienda, a presentare la dichiarazione annuale IVA, nonché ad ottemperare agli obblighi di fatturazione e liquidazione dell’imposta (così a pag. 9 del ricorso). Orbene rileva la Commissione che dal coacervo della documentazione suindicata e dai comportamenti univoci e coerenti dell’appellante – non contestati ex adverso – emerge che la predetta abbia proseguito la propria attività d’impresa pur in costanza dell’affitto di azienda,restringendo l’oggetto della propria attività. La Commissione di primo grado, avvallando la tesi (in diritto) dell’Ufficio, ha escluso sbrigativamente la sussistenza di un’attività d’impresa in capo alla ditta individuale “P. di A. P.” per l’assenza di una struttura imprenditoriale e di personale dipendente,ignorando il principio più volte affermato al riguardo dalla Suprema Corte, che, cioè, “… la nozione tributaristica dell’esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l ‘art 51 del D.P.R. 917/1986 intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa, e prescinde dal requisito organizzativo, esigendo soltanto che l’attività svolta sia contrassegnata dalla professionalità abituale…. ” (così sentenza n. 19237 del 07/11/2012). In concreto va aggiunto che non si vedono le ragioni per cui la ricorrente avrebbe dovuto “simulare” la prosecuzione di un’attività d’impresa, atteso che: – ai fini IVA le operazioni sono neutrali, atteso che l’affittuaria ha correttamente detratto l’IVA corrisposta sui canoni, mentre la ditta individuale A. l’ha contabilizzata come imposta dovuta; – ai fini delle II.DD, e dell’IRAP, oltre ai costi riconosciuti dall’Ufficio alla ricorrente, ex art. 71, 2° comma TUIR, la componente negativa più consistente è rappresentata dagli ammortamenti la cui deduzione, in assenza di deroga, spetta all’affittuario, sicché a dedurre le quote di ammortamento dei beni strumentali sarebbe stata la società affittuaria (P. Srl.), in luogo della odierna appellante; e, quindi, le parti avrebbero potuto disporre in tal senso senza ricadute negative sulla fiscalità. In conclusione l’appello deve essere accolto, con riforma della sentenza appellata ed annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale accoglie l’appello e condanna l’Ufficio alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.000,00.