COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per le Marche sez. 1 sentenza n. 254 depositata il 4 aprile 2017
Perentori i termini della dichiarazione integrativa
Massima:
Ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis, del D.P.R. n. 322 del 1998 le dichiarazioni possono essere integrate dal contribuente non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Pertanto, è da ritenere tardiva, e come tale priva di effetti, la dichiarazione fiscale sopraggiunta in data 23 marzo 2012 a rettifica della precedente dichiarazione Iva afferente l’anno d’imposta 2008.
Testo:
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Dell’appellante: “Voglia codesta commissione tributaria regionale così decidere: accogliere il presente appello e per l’effetto riformare la sentenza in quanto infondata in fatto e in diritto; condannare la parte pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”‘; Dell’appellato: -Piaccia all’eccellentissima Commissione Tributaria Regionale di Ancona, contrariis reiectis respingere l’appello perché inammissibile o improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese anche del presente giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratore e antistatari.
FATTO
Con ricorso depositato in data 13 maggio 2013 l’Agenzia delle Entrate di Macerata ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata che ha accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo dell’IVA relativa all’anno 2008 per importi dovuti e non versati e per un minor credito. Il contribuente aveva presentato nel marzo 2012 istanza di riesame in autotutela allegando una dichiarazione di rettifica della propria dichiarazione IVA 2009; ma – afferma il contribuente – l’Agenzia non aveva mai esaminato detta istanza. La Commissione Provinciale ha accolto il ricorso ritenendo, sulla base della documentazione allegata, che il contribuente era effettivamente titolare di un credito Iva ed era incorso in errore materiale, sicché l’ufficio avrebbe dovuto prendere in considerazione la dichiarazione di rettifica. L’appellante, premesso che non era affatto pacifico che il contribuente, D. B. F., fosse titolare di un credito Iva, eccepisce l’illegittimità della sentenza per violazione dell’articolo 2, comma 8-bis del D.P.R. 322/98, che dispone che il contribuente può integrare la propria dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissione, ma non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo; nel caso di specie il termine per la presentazione della rettifica era quello relativo al periodo d’imposta 2009, mentre l’istanza del contribuente era stata presentata il 23 mano 2012. L’appellante, pertanto, ha concluso come in epigrafe. Si è costituito il contribuente, con motivata memoria di controdeduzioni, instando per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado. All’udienza odierna la Commissione ha deciso la causa come di seguito esposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento. Osserva la Commissione che la soluzione della controversia in esame è data dall’articolo 2, comma 8-bis del D.P.R. 322/1998, che dispone, con chiaro tenore letterale, che le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate dal contribuente per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta o di un minor credito mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Pertanto emerge all’evidenza che la dichiarazione integrativa presentata dall’appellato in data 23 marzo 2012 era oltremodo tardiva. Al riguardo si è espressa la Suprema Corte, la quale ha pacificamente affermato, proprio sulla base della norma suindicata, il seguente principio: “.. In tema di imposte sui redditi ilcontribuente, in base all’art 2, comma 8 bis del d.PR 22 luglio 1998, n.322, come introdotto dall’art 2 del d.P.R.. 7 dicembre 2001, n. 435, è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa, la quale, agli effetti dei termini di decadenza e stante la mancanza di modifiche allo specifico e autonomo regime delle restituzioni, non interferisce sull’effettivo esercizio del diritto al rimborso, atteso che l’ultimo inciso della disposizione citata, nel prevedere come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, correla al rispetto di detto limite temporale la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante ..” (sent. n. 6253/2 012). Consegue che l’appello dell’ufficio deve essere accolto in quanto fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata, in quanto affetta da violazione di legge. Segue la condanna dell’appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in parte dispositiva.
PQM
la Commissione accoglie l’appello dell’ufficio e condanna la parte alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 1.000,00, per entrambi i gradi di giudizio.
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