COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per le Marche sez. 1 sentenza n. 390 depositata il 12 luglio 2017
Obblighi patrimoniali dei soci dopo l’estinzione della società
Massima:
La estinzione della persona giuridica non estingue le poste passive della stessa, delle quali sono tenuti a rispondere i soci, sino alla concorrenza di quanto essi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Con riferimento all’accertamento notificato dopo l’estinzione della società nei confronti del socio, lo stesso non appare, pertanto, privo di legittimazione processuale; inoltre è quanto meno necessario che in sede di giudizio di primo grado l’Amministrazione Finanziaria fornisca la prova delle poste attive distribuite al socio a seguito dell’estinzione della società, il quale solo in detti limiti avrebbe potuto rispondere dei debiti della società nei confronti dell’Amministrazione.
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 293/2012 depositata in data 18.12.2012 la CTP di Ascoli Piceno respingeva i ricorsi riuniti (RGR nn. 503/2010 e 504/2010 e RGR nn. 430 e 431/2012) proposti da S. F., quale socio accomandante al 95% della soc. C. di V. R. & C. S.a.s. avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate di Fermo :TQ5020300315/2010 IVA 2007 notificatogli in data 22.4.2010 con cui era stato recuperato a tassazione un maggior reddito d’impresa di? 91.529,00 per l’anno 2007TQ5010300320/2010 IRPEF anno 2007 notificatogli in data 22.4.2010 con il quale erano stati recuperato a tassazione i suoi maggiori redditi di partecipazione alla società C. di V. R. e c. S.a.s. ,TQ5020300131/2012 IRAP 2008 notificatogli in data 15.3.2012 con cui era stato recuperato a tassazione un maggior reddito d’impresa di? 134.936,00 per l’anno 2008TQ5010300136/2012 IRPEF anno 2008 notificatogli in data 15.3.2012 con il quale erano stati recuperati a tassazione i suoi maggiori redditi di partecipazione alla società C. di V. R. e c. S.a.s. ,L’appellante contestava la sentenza di primo in quanto non era stata tenuta nella giusta considerazione la circostanza che gli atti impositivi erano stati notificati in data 15.3.2012 al socio accomandante privo di potere di rappresentanza e , quindi, di legittimazione processuale. L’Agenzia delle Entrate, costituitasi, eccepiva l’inammissibilità dell’appello nonché l’infondatezza del medesimo di cui chiedeva l’integrale rigetto. All’udienza del 31.3.2017, in esito a discussione orale, la decisione veniva riservata ex art. 351.546/92 e, successivamente, assunta, in esito alla Camera di Consiglio in data 11. 7.2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’appello appare quanto meno in parte fondato e, per quanto di ragione, merita accoglimento. Al di là delle ragioni espresse nella motivazione della sentenza di primo grado – per alcuni versi anche di difficile comprensione laddove connota le ragioni formali dei motivi del ricorso quale “comportamento sleale e dilatorio” – non è contestato che gli avvisi di accertamento riguardanti l’anno 2007 oggetto del ricorso n.503/2010 siano stati notificati all’attuale appellante – socio accomandante della soc. C. di V. R. & C. S.a.s. – senza allegazione del relativo PVC ciò che, inevitabilmente, dovrà portare all’annullamento dell’accertamento TQ5010300320/2010 IRPEF anno 2007 per le medesime ragioni già espresse dalla CTP con riferimento all’anno d’imposta 2006 nella sent. 198/01/2010 di cui è condivisibile il nucleo della motivazione laddove afferma che ” quando l’amministrazione finanziaria rettifica il da reddito dichiaratoda una società di persone” ai fini dell’accertamento del maggior reddito di partecipazione del socio a fini IRPEF deve essere portato anche a conoscenza di quest’ultimo il relativo PVC dovendo, diversamente ritenersi “nullo l’accertamento per difetto di motivazione” e violazione del diritto di difesa. Ciò non di meno la carenza di legittimazione processuale reclamata dallo stesso appellante rispetto all’accertamento svolto nei confronti della società non può non comportare che, nei confronti della stessa, detto accertamento sia divenuto definitivo con ogni , eventuale, conseguenza circa l’efficacia del medesimo nei confronti dei soci dopo l’estinzione della stessa. Per quanto concerne, invece, gli accertamenti relativi all’anno d’imposta 2008 oggetto del ricorso nn. 430 e 431/2012, risulta che gli stessi sono stati notificati al S. in data15.3.2012 dopo che la società era già stata cancellata dal registro delle Imprese e ,conseguentemente, estinta in data 7.12.2010.Anche in questo caso, per quanto concerne i redditi di partecipazione, deve giungersi alla medesima conclusione adottata per l’anno 2007, posto che anche per l’anno 2008 non è contestata la mancata allegazione del PVC con conseguente violazione del suo diritto di difesa. Per quanto concerne invece l’accertamento nei confronti della società nel frattempo estinta occorrerà considerare le conseguenze che ne possono derivare in ordine ai rapporti, originariamente facenti capo alla società che, come nella specie, tuttavia non siano stati definiti nella fase della liquidazione. Con specifico riferimento ai rapporti passivi, le Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 6071 del 12.3.2013 richiamando il secondo comma del citato art. 2495 hanno osservato che detta norma stabilisce, a tale riguardo, che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, fermo restando la possibilità di agire per risarcimento dei danni nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale è dipeso da colpa di costui. La ratio della norma risiede nell’intento d’impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo d creditore, espropriare quest’ultimo del suo diritto. E questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati. Sotto tale profilo, il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell’ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori. E invero, sostengono le sezioni unite, come, nel caso della persona fisica, “la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorio nell’ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad essere variamente contemperate con quelle degli eredi” così, “quando il debitore è un ente collettivo, non v’è ragione per ritenere che la sua estinzione non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci” ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Con riferimento all’accertamento notificato dopo l’estinzione della società il S. non appare, pertanto, privo di legittimazione processuale ma sarebbe stato, quanto meno, necessario che in sede di giudizio di primo grado l’amministrazione finanziaria avesse fornito la prova delle poste attive distribuite al S. in esito all’estinzione della società che solo in detti limiti avrebbe potuto rispondere dei debiti della società nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Tale ragione appare assorbente anche della illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni nei confronti del socio accomandante essendo l’accertamento stato svolto in modo presuntivo atteso che i maggiori ricavi sono stati accertati in base ad una “ricostruzione indiretta del magazzino” e per definizione, al di là dell’indimostrata ingerenza del S. nella gestione della società1, il socio accomandante, ai sensi dell’art. 2320 cod.civ. non può compiere atti di amministrazione e non possono, pertanto, essere a lui imputate eventuali comportamenti cui causalmente va, inevitabilmente, ricondotta anche l’irrogazione delle sanzioni tributarie. La complessità dell’accertamento e dei fatti al medesimo sottesi giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche, definitivamente, pronunciando sulla causa in epigrafe descritta accoglie parzialmente l’appello e per l’effetto annulla limitatamente alla posizione dell’appellante gli accertamenti TQ5010300320/2010 , TQ5010300136/2012 compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
(Non è contestato che la procura generale conferita nel 1996 al S. risultasse l’assunzione della carica di soggetto delegato ai fini dell’iscrizione al REC senza alcun altra prerogativa che gli consentisse di ingerirsi nella gestione della società in luogo dell’accomandatario)
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