COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Emilia Romagna sez. 1 sentenza n. 1835 del 6 giugno 2017
La soc. coop agricola e di lavoro OF di M. ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena avverso avviso di accertamento n. X emesso dal Comune di Mirandola per omesso pagamento di IMU secondo semestre 2013 per €.32.165,00.
Avverso la sentenza della C.T.P. adita, che in accoglimento parziale del ricorso “annulla la irrogazione delle sanzioni e rigetta nel resto“, propone appello la contribuente, per sostenere, in parziale riforma della stessa, il riconoscimento della esenzione IMU per i terreni della ricorrente e la non debenza dell’imposta e interessi accertati, contestando l’assunto del Comune secondo il quale ” Le agevolazioni sono riservate alle sole persone fisiche, le sole che, per l’appunto, possono soddisfare il requisito dell’essere “iscritte alla previdenza agricola“”.
Si costituisce il Comune depositando atto di controdeduzioni, per ribadire i requisiti essenziali necessari per accedere all’agevolazione, replicando sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, con conseguente richiesta di rigetto dell’appello e conferma della sentenza impugnata.
L’appello proposto è meritevole di accoglimento.
Nel merito, quanto alla pretesa esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dalla ricorrente, ex D.L. n. 13/2013 (convertito in L. n. 5/2014), la società cooperativa ha ben individuato i requisiti per goderne, requisiti che vengono identificati : a) nella circostanza di essere cooperativa agricola di lavoro operante con il lavoro dei soci nonché amministratori, b) nella conformità dello statuto alle specifiche di legge per le cooperative di lavoro agricolo, c) nel fatto che gli amministratori e i lavoratori-soci della cooperativa sono tutti personalmente imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) iscritti alla previdenza agricola in forza del rapporto di lavoro instaurato con la stessa, d) nella sussistenza in capo alla cooperativa del requisito I.A.P., dato dal fatto che la stessa possiede e conduce i terreni col lavoro dei soci agricoltori e amministratori, in quanto i medesimi sono tutti I.A.P. e pertanto attribuiscono lo status di I.A.P. anche alla società agricola.
Sulla questione è intervenuto il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia che ha pubblicato, in data 23 maggio 2016, lanota n. 20535/2016, con la quale fornisce chiarimenti in merito all’esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.
Nella stessa si conferma che per le ipotesi ivi descritte (agevolazioni per imprenditori agricoli professionali IAP che abbiano costituito una società di persone) trova applicazione l’esenzione contenuta nella legge di stabilità 2016, dichiarando che
“ . possono estendersi a tali fattispecie gli stessi chiarimenti già forniti, rispettivamente, ai punti 7.1 e 7.2 della circolare n. 3/DF del 2012.
In particolare, in merito alla definizione di IAP, di cui al punto 7.1 della predetta circolare, il rinvio delle norme sull’IMU alle disposizioni di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, comporta che la qualifica di IAP possa essere riconosciuta, alle condizioni e nei limiti previsti dalla predetta norma, alle societàdi persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile.
Per quanto concerne, infine, il successivo punto 7.2, dedicato alle agevolazioni applicabili ai terreni agricoli, chiarisce che le agevolazioni in questione si applicano anche nel caso in cui coltivatori diretti e IAP, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Detta conclusione, si ribadisce, discende dall’applicazione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 228 del 2001, il quale stabilisce che “ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche””.
A ciò aggiungasi che sulle questioni di illegittimità costituzionale sollevate dall’appellante, in relazione all’art. 1, c.1, lett. d) del DL 133/2013, nella parte in cui riserva agevolazioni alle sole persone fisiche, discriminando tra situazioni identiche (artt. 3, 53 e 45 Cost.), le argomentazione di parte sono pregevoli.
Il richiamo alla sentenza della Consulta n. 227/2009 con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 2 co. 4 della Legge n. 244/2007 (che negava il rimborso dell’ICI rurale non dovuta) stabilendo che ” Una siffatta disposizione è incompatibile col rispetto del principio di eguaglianza in quanto fonte di ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali “, è pertinente al caso in esame, poiché il principio tutelato dalla Consulta riguardava fabbricati rurali a prescindere dal possessore (persona fisica o società).
Un ulteriore contributo dirimente è stato offerto dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 375 del 10.01.2017, che assume particolare importanza per l’effetto devolutivo della normativa anche in materia di IMU.
La Corte ha infatti affermato che i nuovi requisiti di imprenditore agricolo, introdotti dal d.Lgs 99/2004, di fatto superano quelli previsti dal d.Lgs 446/97, che richiedevano l’iscrizione previdenziale delle sole persone fisiche, riconoscendo la figura di imprenditore agricolo professionale anche per le società, a condizione che almeno un socio possegga a titolo personale la qualifica di imprenditore agricolo professionale e, per le società di capitali, che almeno un amministratore abbia la medesima qualifica, dichiarando che “ alla sussistenza del requisito soggettivo per fruire dell’agevolazione, non è a ciò di per sè ostativo lo svolgimento dell’attività agricola da parte di imprenditore agricolo professionale nella forma di società di persone , purchè sussistano i succitati requisiti di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1 e successive modifiche ” ; requisiti pienamente posseduti dalla società cooperativa, come ben individuati in atti e non contraddetti da controparte.
L’ordinanza assume rilevanza pertanto anche ai fini IMU, la cui normativa prevede che i benefici riconosciuti agli imprenditori agricoli spettino agli imprenditori agricoli iscritti nelle gestioni previdenziali, di cui all’art. 1 del d.Lgs 99/2004, che contempla anche le società.
Ne deriva che i benefici in materia di IMU spettano anche alle società in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).
L’interpretazione proposta dal Comune e accolta dai primi giudici, che non riconosce l’esenzione per motivi di soggettività giuridica (persone fisiche / società cooperative) si rivela pertanto erronea alla luce dei precitati principi, non ultimo evidenziando una ingiustificata disparità di trattamento tra la ricorrente società cooperativa agricola di lavoro e le imprese individuali agricole che svolgono la medesima attività su identici terreni.
Infine meritano citazione anche le norme di cui all’art. 9, c. 1 del d.Lgs 228/2001 e all’art. 2 c. 4 del D.Lgs 99/2004, che riconoscono, anche alle società agricole qualificate imprenditori agricoli professionali, le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o IATP, senza alcun riferimento alla previdenza agricola, rappresentando un altro esempio della volontà del legislatore di non impedire e quindi discriminare l’applicazione di norme agevolative anche alla costituzione di forme societarie di conduzione agricola.
Poiché le circostanze e le motivazioni addotte dall’appellante risultano condivisibili, in quanto fondate su elementi di valutazione non soltanto apprezzabile, ma anche di natura logico-deduttiva supportate oltretutto da principi dei quali non v’è ragione per discostarsi, questo Collegio ritiene che l’appello sia fondato e pertanto debba essere accolto, disponendo l’annullamento dell’avviso di accertamento anche per l’imposta e gli interessi.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del gravame, stante al novità della materia del contendere, la controvertibilità degli assunti delle parti in causa e l’obiettiva incertezza interpretativa delle norme in esame.
La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sezione I,
accoglie l’appello della contribuente, in parziale riforma dell’impugnata sentenza.
Spese di giudizio compensate.
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