COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Emilia Romagna sez. 14 sentenza n. 2585 depositata il 25 settembre 2017
In data 21 dicembre 2011 il Comune di Bologna notificava al contribuente avviso di accertamento per imposta ICI 2006 nr. XX recuperando la somma di euro 213,69 per errata applicazione dell’agevolazione prevista per l’immobile adibito ad abitazione principale come disposto dall’art. 8 comma II D.lgs nr. 504/1992.
In particolare dagli atti risulta che TG sin dal 1993 è residente a Bologna in via S. e che il coniuge BL, non legalmente separato, risiede in Bologna in altro immobile sito in via SF. Entrambe i contribuenti hanno liquidato per l’anno di imposta 2006 l’ICI per le rispettive abitazioni in via S e via SF con le agevolazioni previste per “l’abitazione principale” usufruendo della detrazione e dell’aliquota ridotta nei termini indicati dalla legge. In data 10 febbraio 2012 i coniugi T/B hanno sottoscritto dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui rappresentavano che “con riferimento all’anno 2006-2007-2008-2009-2010-e sino al 27.3.2011 al mero fine di non perdere entrambi le agevolazioni ICI per abitazione principale, riservati i diritti di impugnazione degli avvisi di accertamento già notificati ed eventualmente in seguito notificati che /’immobile in possesso e proprietà di LB, via SF, è stato utilizzato come abitazione principale del nucleo familiare”. A seguito della dichiarazione il Comune di Bologna procedeva ad annullare l’analogo avviso di accertamento inviato alla sig. BL.
Impugnato l’avviso di accertamento il contribuente TG lamentava l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 comma II D.lgs 504/92 per evidente disparità di trattamento tra le coppie unite in matrimonio e le coppie di fatto che di fatto possono usufruire delle agevolazioni fiscali laddove scelgano di mantenere residenze separate. Tale possibilità non sarebbe possibile per le coppie unite in matrimonio che di conseguenze sarebbero penalizzate rispetto alle convivenze more uxorio.
Con il secondo motivo si eccepiva che il regolamento del Comune dei Bologna in vigore nel 2006 al momento del pagamento all’epoca del 2006 precisava che per abitazione principale si intendeva quella di residenza anagrafica. Ciò aveva ingenerato legittimo affidamento sul corretto adempimento fiscale del ricorrente che mantenendo la residenza anagrafica in via Savigno nr. 3 aveva diritto alla detrazione di legge.
Con il terzo motivo si lamentava violazione dell’art. 12 comma VII dello statuto del contribuente in quanto l’avviso di accertamento non era stato preceduto da alcun contraddittorio.
Con il quarto motivo si eccepiva la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato ed, infine, con il quinto motivo di merito si ribadiva la correttezza dell’autoliquidazione in ragione del criterio della residenza anagrafica quale unico idoneo a legittimare la detrazione per l’abitazione principale.
La Commissione di primo grado respingeva il ricorso condannando alle spese il ricorrente. Sotto il profilo del merito i Giudici affermano che “l’abitazione principale (di un singolo nucleo familiare) non può essere più di una e, quindi, la relativa detrazione non può essere duplicata, a favore di entrambe i coniugi, che dispongano di residenze distinte”. Propone appello TG evidenziando i seguenti motivi: 1) Illegittimità per disparità di trattamento e dubbio di costituzionalità dell’art. 8 comma II D.lgs 504/92 con motivazione analoga a quanto già esposto nel ricorso di primo grado 2) Eccesso di potere in ragione della applicazione retroattiva del regolamento del Comune di Bologna modificato nel 2010 a seguito della decisione della Suprema Corte di Cassazione in punto di corretta applicazione dell’ICI e sulla nozione di abitazione principale 3) Violazione dell’art. 12 comma VII dello statuto del contribuente laddove nel caso di specie l’avviso di accertamento non era stato preceduto da contraddittorio tra le parti. 4) Carenza di motivazione dell’atto impugnato 5) Erronea decisione nel merito in quanto il contribuente ha fatto corretta applicazione della norma nella parte in cui prevede che per abitazione principale debba intendersi quella di residenza anagrafica.
L’appello è infondato.
Quanto alla eccepita incostituzionalità dell’art. 8 comma II D.lgs 504/92 si rileva che l’eventuale disparità di trattamento è giustificata dalla diversa situazione di fatto disciplinata. Non possono essere poste sullo stesso piano il matrimonio e la convivenza more uxorio per i tratti di evidente disomogeneità delle due forme di unione. Sebbene per certi fini (segnatamente quelli indicati in atti dal ricorrente) le situazioni siano trattate in modo analogo da ciò non può inferirsi che la convivenza more uxorio debba essere equiparata in ogni caso per e ogni obbligo di legge a quella dell’istituto del matrimonio.
Quanto al secondo motivo la Commissione ne ravvisa l’infondatezza atteso che la norma di fonte primaria non può essere derogata dalla norma di fonte regolamentare. Nella specie, peraltro, si è trattato di specificazione interpretativa con riferimento all’orientamento assunto dalla Suprema Corte. In ogni caso la espressa previsione normativa di cui all’art. 8 comma II del decreto legislativo 504/92 specifica il concetto di abitazione principale intendendo per tale quella in cui il contribuente e i suoi familiari (vi) dimorino abitualmente. Il regolamento comunale, pertanto, richiamando la statuizione della Suprema Corte non fa altro che specificare un dato normativo di per sé chiaro. Non si ravvisano violazione al disposto di cui all’art. I 2 comma VII della statuto del contribuente che fa riferimento ad ipotesi diverse di accertamento precedute da verifica fiscale al termine della quale viene consegnata copia al contribuente con termine di 60 giorni prima dell’adozione dell’avviso di accertamento. Tale tipologia è estranea al caso di specie sicché appare del tutto corretto l’accertamento del Comune di Bologna in punto di corretta applicazione dell’ICI. L’avviso di accertamento appare adeguatamente motivato in quanto si evince in quanto è dato cogliere l’iter logico-giuridico a fondamento del provvedimento adottato. Nel merito l’appello è infondato. Come sopra riportato per abitazione principale non si fa esclusivo riferimento al concetto di residenza anagrafica ma a quello di abituale dimora. Dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi allegato 6 delle controdeduzioni) si rileva che l’immobile oggetto di verifica non era adibito ad abitazione principale avendo i coniugi dichiarato di avere utilizzato come abitazione principale quella della moglie. A ciò è seguito annullamento da parte del Comune dell’analogo accertamento per BL
P.Q.M.
La Commissione conferma la decisione di primo grado. Compensa le spese di giudizio
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