COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA – Sentenza 05 dicembre 2017, n. 5082
Contenzioso tributario – Cartella esattoriale – Notifica – Validità – Nulla
Fatto e svolgimento del processo
La Sig.ra L.C.T. ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano impugnando due avvisi d’intimazione per il mancato pagamento di una nutrita serie di cartelle esattoriali.
Con sentenza n. 5169/8/16 la C.T.P. di Milano dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per gli avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali e sanzioni per violazione del Codice della Strada ed accoglieva il ricorso con riferimento a sei cartelle di pagamento, non avendo Equitalia assolto all’onere della prova dell’avvenuta – siccome contestata – notifica delle cartelle. Equitalia Nord S.p.A. era condannata alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione) impugnava detta sentenza, chiedendone la riforma parziale, col riconoscimento della validità dell’opposta intimazione di pagamento con riferimento alle sole cartelle di pagamento nn. 0682012242970189000 e 06820140023269480000, in relazione alle quali produceva documentazione attestante le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 140 c.p.c..
Nelle proprie controdeduzioni la contribuente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’atto d’appello notificato a mezzo pec in data 16.1.2017, quando ancora nella Regione Lombardia non era entrato in vigore il processo tributario telematico che, in forza del D.MEF. 15.12.2016, si applica ai ricorsi notificati dopo il 15.4.2017.
Ha inoltre sostenuto che le ricevute prodotte in appello non possono essere considerate nuovi documenti ma nuove prove, non fomite in primo grado e come tali vietate dall’art. 58 D.lgs. 546/92. In ogni caso Equitalia avrebbe dovuto produrre anche copia delle cartelle di pagamento onde dimostrare la loro corrispondenza con le ricevute di spedizione.
L’appellante ha replicato con memoria illustrativa in data 2.11.2017 sostenendo che la notifica non è inesistente ma nulla ed ha raggiunto il suo scopo.
A seguito di discussione in pubblica udienza l’appello è stato accolto per i seguenti.
Motivi
succintamente esposti ai sensi dell’art. 36 c. 2 n. 4 del D.lgs. 546/92
1) La notifica dell’appello, effettuata ai difensori della parte privata, i quali essendo avvocati ed appartenendo ad un ordine professionale devono obbligatoriamente disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata sin dal novembre 2009, non può considerarsi inesistente.
Infatti con la riforma del contenzioso tributario attuata col D.lgs. 156/2015 si è previsto all’art. 16-bis comma del novellato D.lgs. 546/92 che “le notificazioni tra le parti e depositi presso la competente Commissione Tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013 n. 163 e dai successivi documenti di attuazione”.
Il primo decreto di attuazione, e cioè il D.M. 4 agosto 2015, ha previsto le regole tecniche che le parti debbono rispettare per avviare i procedimenti con modalità telematica, procedimenti da attuarsi in via sperimentale per le sole Commissioni della Toscana e dell’Umbria.
I successivi decreti (30.6.16 e 15.12.2016) hanno fissato le diverse date per l’avvio del PTT, al 15 aprile 2017 quanto alla Lombardia.
Ciò non significa tuttavia che una notifica effettuata a mezzo pec prima di tale data possa essere considerata inesistente, una volta che il predetto decreto 4.8.2015 ha fissato (art. 10) gli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati ed il soggetto notificante li ha rispettati e ciò in quanto la notifica è stata effettuata in una forma legislativamente prevista ed atta ad assicurare la conoscenza dell’atto da parte del suo destinatario.
La difesa dell’appellata non ha dedotto alcun vizio sostanziale della notifica, che ha pacificamente raggiunto il suo scopo, e la nullità della quale essa era affetta, non essendo ancora vigente il processo telematico in Lombardia, è stata sanata dalla costituzione in giudizio della sig.ra L.C.T..
La giurisprudenza della S.C. da questa citata si riferisce ad ipotesi di notifiche a mezzo PEC effettuate quando ancora non vi era alcun modello legale di notifica, introdotto invece per il processo tributario del ricordato D.M. 4.8.2015.
E’ del resto noto principio consolidato della Giurisprudenza di legittimità che la notifica di un atto è inesistente “nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass.Civ. Sez. Unite, Sent. 20.7.2016 n. 14917).
La Corte di Cassazione ha anche affermato che “il principio, sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali – pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014). E ancora: “il risultato dell’effettiva conoscenza dell ’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverossia l’indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l’eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato pdf e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014)” Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 18.4.2016, n. 7665 e Cass. 1.8.2017 n. 20625.
E nessun pregiudizio nel caso in esame ha sofferto la difesa dell’appellata.
2) Non ha pregio – per contrasto con una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 22776/2015) – la tesi dell’appellata secondo la quale non sarebbe consentita, nel giudizio tributario, la produzione di nuovi documenti in appello se gli stessi costituiscono prove di fatti che dovevano essere dimostrati nel primo grado di giudizio.
Infatti l’art. 58 c. 2 del D.lgs. 546/92 specificamente deroga al diritto comune e consente la produzione di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza, proprio perché il processo tributario è tipicamente fondato su elementi documentali, con esclusione della prova testimoniale e del giuramento; per tale motivo è stata privilegiata la prova documentale, anche in appello, senza che sia possibile attribuire alla norma il solo significato di consentire la produzione di documenti che non costituiscono prova, e che quindi sarebbe inutile produrre!
3) La documentazione prodotta costituisce adeguata prova della notifica delle sopra menzionate cartelle, identificate col loro numero nell’elenco delle raccomandate, timbrato dalle Poste Italiane. Le cartelle vengono notificate in unico esemplare e non si può quindi pretendere la produzione delle copie.
L’appello parziale quindi viene accolto e riconosciuta la validità dell’intimazione, con riferimento alle due cartelle delle quali è stata provata la notifica. L’esito del giudizio vede la soccombenza solo parziale della parte privata e pertanto le spese di lite sono compensate per il 50% ed il residuo, comprensivo di spese generali ed accessori, liquidato in € 400,00 per il primo grado ed in € 600,00 per il secondo grado, oltre C.U.T..
P.Q.M.
Accoglie l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Riscossione ed in parziale riforma della sentenza n. 5169/8/2016 della C.T.P. di Milano accerta la validità delle intimazioni di pagamento con riferimento alle sole cartelle esattoriali nn. 0682012242970189000 e 06820140023269480000. Compensa per il 50% tra le parti le spese dei due gradi di giudizio e liquida il residuo a favore dell’appellante in complessivi € 1.000,00 oltre C.U.T..
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