COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA – Sentenza 09 novembre 2017, n. 4516

Tributi – Imposte sui redditi – Disconoscimento perdite pregresse di società precedentemente incorporata – Applicazione procedura di controllo ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 – Illegittimità – Nullità della cartella di pagamento

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, ha interposto gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, in epigrafe indicata, che ha accolto i ricorsi riuniti di G.S.A. srl e S. spa (incorporante di G.), avverso le cartelle di pagamento come sopra meglio specificate.

Lamenta l’Ufficio che i giudici di prime cure sarebbero incorsi in violazione e falsa applicazione di legge, errata valutazione di fatti e circostanze, insistendo per il riesame del merito e l’accoglimento dell’appello. Così concludendo:

“Voglia l’Ono le Commissione Tributaria adita, contrariis reiectis:

– riformare la sentenza n. 9216 della Commissione Tributaria di Milano depositata il 16.11.2015, accogliendo l’appello dell’Ufficio sulla base delle su esposte argomentazioni, confermando la legittimità e fondatezza della cartelle di pagamento, con condanna alle spese di giudizio.”

Si è costituita la contribuente controdeducendo e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, così concludendo:

“Si Chiede a codesta Onorevole Commissione, rigettata ogni contraria deduzione ed istanza, di pronunciare con effetto di giudicato:

1) il rigetto dell’appello della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano, in quanto infondato per i motivi sopra esposti, pronunciando conseguentemente la conferma della Sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 9216/36/15 depositata il 16.11.2015;

2) con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre Iva e contributo previdenziale del presente grado di giudizio di appello per € 2.268 oltre contributo 4 % ed IVA al 22 %, come da nota prodotta in allegato sub 8.”

Il ricorso in appello è stato quindi esaminato e deciso nell’odierna udienza.

Motivi della decisione

A sensi degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

A norma dell’art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

L’esame delle questioni poste dalle parti seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.U. 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002).

La questione dedotta riguarda l’applicabilità della procedura, ex art. 36 bis dpr. 600/73, in ordine alla diretta iscrizione a ruolo di imposte in modo automatizzato, operato dall’ufficio per le annualità 2009 e 2010 col quale venivano disconosciute perdite pregresse di società precedentemente incorporata, riprendendo a tassazione quella parte di utile compensato con la pregressa perdita.

L’art. 36 bis dpr. 600/73 dispone che l’Erario possa procedere alla correzione di errori, alla riduzione di detrazioni o crediti d’imposta, ovvero riscontrare la rispondenza dei pagamenti, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate. La diretta iscrizione a ruolo delle imposte in modo automatizzato, cioè a norma degli articoli 36-bis dpr. 600/73 (e 54-bis. dpr. 633/72, in ipotesi di imposta indiretta), è ammissibile, quindi può evitare l’atto di rettifica o di accertamento, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati fomiti dal contribuente, o di una semplice correzione di errori materiali o di calcolo.

In altri termini con l’iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato non possono risolversi questioni giuridiche.

Nel caso di specie la negazione di una pregressa perdita non può certamente essere ricondotta a mero controllo formale, in quanto necessariamente implica verifiche e valutazioni di natura giuridica. Tutto ciò che non è immediatamente desumibile da quanto dichiarato dal contribuente, non può essere rettificato, ovvero preteso tramite cartelle di pagamento.

L’Ufficio ha rettificato le perdite riportate dalla contribuente (quindi aumentando l’imponibile e l’imposta dovuta), non per un errore nella loro evidenziazione, ma in quanto precedentemente disconosciute in capo all’incorporata E. spa.

Per altro l’Ufficio non ha provato la definitività del mancato riconoscimento delle perdite in capo alla società poi incorporata.

In sostanza l’Ufficio ha rettificato e disconosciuto il riporto delle perdite senza alcuna motivazione, mal utilizzando lo strumento dell’art. 36-bis, anziché provvedere, come avrebbe dovuto, attraverso avviso di accertamento.

Le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo, i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso e comunque assorbito e superato ogni altro motivo di gravame e resistenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Respinge l’appello dell’ufficio e per l’effetto conferma la sentenza di primo grado.

Liquida a favore di parte appellata le spese di lite del grado determinate in euro 1.200,00 onnicomprensive, oltre CP e IVA, se ed in quanto dovuta.