COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Umbria sez. 1 sentenza n. 222 del 21 giugno 2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’atto in esame l’Amministrazione comunale di Amelia ha proposto Appello avverso la sentenza n.453/01/15, resa dalla CTP di Terni all’udienza del 9 novembre 2015. Con tale sentenza era stato accolto il ricorso, proposto dalla parte contribuente XXXXX, oggi appellata, avverso l’avviso di accertamento sopraindicato relativo ad imposta IMU per l’annualità 2013.
Al riguardo, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l’altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all’art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l’esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In dettaglio, secondo le tesi della parte appellante, la sentenza impugnata sarebbe censurabile in quanto l’esenzione dall’imposta IMU prevederebbe la presenza contestuale di due requisiti, uno soggettivo ed uno oggettivo.
Sotto il profilo soggettivo l’art. 7 del D.Lgs. 504/92 al comma primo, lett. a) prevede che “sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dalla Stato, dalle regioni, dalle province nonché dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalla unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’art. 41 della legge n.833/1978, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”. La successiva lett. i) postula, sotto il profilo oggettivo, lo “…svolgimento, con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, culturali ricreative e sportive …”.
Tutto ciò premesso, secondo l’Amministrazione comunale, da una parte il XXXXX non rientrerebbe tra i soggetti esentati per legge (casi di esenzione che non possono essere oggetto di interpretazione estensiva in quanto norma singolare) e, dall’altra, la gestione degli immobili sarebbe stata affidata ad un soggetto terzo, per attività solo parzialmente in linea con la previsione legislativa.
Di tenore opposto la difesa di parte contribuente ha chiesto la conferma della sentenza impugnata che ha esteso l’esclusione dall’imposta in virtù di una interpretazione estensiva della norma.
Fissata l’odierna pubblica udienza l’Appello è passato in decisione sulla base delle allegazioni processuali e delle argomentazioni ribadite dai rappresentanti delle parti presenti.
Nel merito dei fatti il Collegio ritiene che l’Appello debba essere accolto in quanto la sentenza appellata ha erroneamente riscontrato la presenza dei requisiti di cui sopra sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
In realtà il XXXXX (XXXXX) non rientra nella casistica posta dall’art. 7 cit., norma di stretta interpretazione. Inoltre nella fattispecie il XXXXX, da una parte, non ha come scopo istituzionale lo svolgimento dei compiti di cui alla citata lett. i) e, dall’altro, non gestendo direttamente gli immobili che risulterebbero, invece, affidati a terzi, si porrebbe al di fuori della previsione di favore.
Tale previsione, tra l’altro, richiede che il soggetto che utilizza gli immobili in questione rientri nella casistica di cui al comma primo, lett. c), dell’ex art. 73 oggi 87 del DPR 917/86 (“enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”) il tutto alla luce del dettato dello Statuto del XXXXX. Da qui l’accoglimento dell’Appello con annullamento della sentenza di primo grado e conferma dell’atto impositivo. La particolarità della sentenza, atteso il quadro interpretativo non univoco nonché l’alternanza dei giudizi, determina la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
PER QUESTI MOTIVI
La Commissione accoglie l’Appello. Spese di lite compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Campania, sezione 4, sentenza n. 1886 depositata l' 8 febbraio 2023 - Gli immobili di proprietà dell'Ente ricorrente, appartenenti alle categorie catastali A2 e A3, costituendo abitazione principale…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 23, sentenza n. 5036 depositata il 15 dicembre 2022 - L’impresa costruttrice ha diritto all’esenzione dall’IMU sugli immobili di sua proprietà, destinati alla vendita e non…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SARDEGNA - Sentenza 29 gennaio 2021, n. 65 - L'esenzione dall'ICI, prevista dall'art. 7, comma l, del D. Lgs. n. 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento…
- Commissione Tributaria Regionale per l'Umbria, sezione 3, sentenza n. 43 depositata il 17 gennaio 2020 - Legittima l’esenzione dal pagamento dell’IMU alla società agricola semplice quando almeno uno dei soci della stessa sia in possesso della qualifica…
- Commissione Tributaria Regionale per l'Umbria, sezione 3, sentenza n. 43 depositata il 17 gennaio 2020 - Alla società agricola semplice compete l’esenzione dal pagamento dell’IMU quando almeno uno dei soci della stessa sia in possesso della qualifica…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…