COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Umbria sez. 2 sentenza n. 142 depositata il 2 maggio 2017 – Sponsorizzazioni – Sono deducibili i costi di spese effettuate per fini pubblicitari quando gli stessi risultano debitamente documentati con esibizione di fatture, contratti, pagamenti tracciabili e documenti fotografici