COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Umbria sez. 2 sentenza n. 142 depositata il 2 maggio 2017
IVA – Spese di sponsorizzazione e pubblicità – Antieconomicità – Criteri
Massima:
Sono deducibili i costi di spese effettuate per fini pubblicitari quando gli stessi risultano debitamente documentati con esibizione di fatture, contratti, pagamenti tracciabili e documenti fotografici (come nella specie). Le prove documentano l’effettività della prestazione né risulta dimostrata dall’ufficio una eventuale retrocessione di somme. La scelta del canale pubblicitario non è poi sindacabile rientrando nella discrezionalità di quelle imprenditoriali. L’anti economicità della spesa va riferita al fatturato e non è desumibile da confronti con annualità precedenti né con paragoni con altre aziende. In ogni caso la valutazione della congruità ed economicità del costo spetta all’imprenditore e può essere contestata solo in base a documenti certi o a presunzioni gravi, precise e concordanti (che in specie non sussistono).
Testo:
Svolgimento del processo
La xxxxx S.p.a., ex xxxxx S.p.a., ha impugnato due avvisi di accertamento per gli anni 2011 e 2012; con tali atti l’Agenzia delle Entrate ha contestato la deducibilità di costi per spese pubblicitarie di sponsorizzazione di società sportive motoristiche, per difetto del requisito di inerenza. In particolare per l’anno 2011 a fronte di costi dedotti per sponsorizzazione di tre società (xxxxx, xxxxx, xxxxx) per complessivi ? 296.455,00= ne ha contestato l’inerenza per ? 275.000,00=; per l’anno 2012 è stato ritenuto indeducibile l’intero importo di ? 307.000,00= per sponsorizzazione delle tre società predette e della xxxxx S.r.l.. Gli avvisi di accertamento sono stati motivati, in sintesi, valutando incongrua e poco efficace la scelta del canale pubblicitario considerato che lo Studio xxxxx svolgeva attività di produzione di capi d’abbigliamento per altri marchi (c.d. service) e non si rivolgeva alla generalità dei consumatori; inoltre il contratto di sponsorizzazione per il 2012 non contiene la specifica indicazioni delle gare sponsorizzate; alcune gare risultano sponsorizzate due volte, nel senso che il pilota xxxxx sembra correre per due team diversi; lo stesso pilota xxxxx nel 2011 avrebbe partecipato a solo due competizioni a fronte delle nove previste in contratto, ciò nonostante lo Studio xxxxx avrebbe corrisposto ugualmente la cifra pattuita di ? 165.000,00. Si è contestato inoltre che lo Studio xxxxx ha corrisposto importi molto superiori di altri sponsor che pure apponevano il proprio marchio sulle vetture con visibilità analoga e che la spesa è elevata anche in confronto alle sponsorizzazioni di altre associazioni sportive effettuate dallo Studio xxxxx negli stessi anni. La ricorrente in primo grado ha dedotto:
– violazione degli artt. 6, 7 e 12 comma 7 l. 212/2000, mancata emissione del p.v.c. – violazione art. 42 dpr 600/1973, legittimazione del delegato alla firma dell’avviso di accertamento – nel merito, certezza ed inerenza del costo – violazione dell’art. 90 l. 289/2002 sui limiti di deducibilità delle spese di sponsorizzazione – carenza di motivazione dell’avviso – violazione del legittimo affidamento
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso nel merito e compensato le spese.
Appella l’Agenzia delle Entrate e deduce che la sentenza impugnata ha omesso di valutare gli elementi indiziari individuati dall’Agenzia delle Entrate con una motivazione apodittica in ordine alla irrilevanza degli stessi; riporta quindi gli elementi esposti nell’avviso di accertamento.
La xxxxx S.r.l. si è costituita in giudizio e chiede la conferma della sentenza appellata.
Motivi della decisione
L’appellante Agenzia delle Entrate lamenta la mancata analitica valutazione da parte dei primi giudici di tutti gli elementi indiziari che sostengono l’avviso di accertamento in ordine alla non inerenza del costo contestato. La sentenza impugnata ha, infatti, sinteticamente ritenuto che il contribuente abbia fornito adeguata spiegazione delle “anomalie segnalate”, che comunque sono meramente “formali”.
La Commissione Tributaria Regionale procede quindi ad un nuovo esame della motivazione dell’avviso di accertamento.
A tale fine è comunque opportuno premettere che i costi contestati sono stati adeguatamente documentati dalla società contribuente con l’esibizione delle fatture, e dei contratti di sponsorizzazione, con l’indicazione degli estremi dei pagamenti tutti tracciati e con documentazione fotografica che dimostra l’effettiva apposizione del marchio “Studio xxxxx” sulle vetture partecipanti alle gare.
La precisazione è rilevante, in quanto il dato di partenza dimostra che la sponsorizzazione è stata effettiva e, peraltro, nessun elemento è stato allegato, né tanto meno dimostrato, circa un’eventuale retrocessione delle somme pagate alle società sportive per la sponsorizzazione; pertanto gli elementi presuntivi che hanno indotto l’agenzia delle entrate a ritenere anti-economico, e quindi non inerente, il costo vanno valutati con particolare rigore.
In primo luogo l’Agenzia considera che la scelta del canale pubblicitario (sponsorizzazione di eventi motoristici) fosse scarsamente proficua per l’assenza di relazione con l’attività esercitata, dato che lo Studio xxxxx svolgeva attività di produzione di capi d’abbigliamento per altri marchi e non commercializzava prodotti con un proprio marchio.
La considerazione non è calzante, né conclusiva, dato che comunque, anche rivolgendosi ad una clientela diversa dal consumatore finale, è sicuramente utile o strategico pubblicizzare la propria azienda ed il proprio marchio, mentre la scelta del canale pubblicitario rientra nella discrezionalità delle scelte imprenditoriali. In secondo luogo l’Agenzia delle Entrate evidenzia incongruenze risultanti dai contratti pubblicitari: mente nei contratti di sponsorizzazione per l’anno 2011 è indicato il nome del pilota sponsorizzato, le gare sponsorizzate ed il tipo di vetture, tali indicazioni non sono fornite nei contratti per il 2012; in ogni caso alcune gare risultano sponsorizzate due volte, nel senso che il xxxxx sembra correre per due team diversi; inoltre da riscontri effettuati dall’Agenzia il pilota xxxxx nel 2011 ha partecipato a solo due competizioni a fronte delle nove previste in contratto, ciò nonostante lo Studio xxxxx avrebbe corrisposto ugualmente la cifra pattuita di ? 165.000,00=.
La Commissione osserva in primo luogo che, contrariamente a quando dedotto dall’appellante, tutti i contratti di sponsorizzazione in atti risultano sufficientemente analitici e dettagliati, con specifica indicazione delle competizioni in cui sarebbe stato apposto il marchio Studio xxxxx, mentre non è rilevante che in alcuni di essi manchi la specifica indicazione delle data delle gare e/o del tipo di vettura partecipante.
Per quanto poi riguarda il fatto che il pilota sponsorizzato xxxxx avrebbe corso meno gare di quelle inizialmente previste, la contribuente ha dedotto e dimostrato che tali gare sono state sostituite da altri eventi (xxxxx ed esibizioni di aerei acrobatici con vetture da rally esposte ferme). Si osserva poi come, effettivamente, non risulta compiutamente spiegata l’incongruenza della apparente duplicazione della sponsorizzazione di due competizioni (xxxxx e Trofeo xxxxx, alle quali il xxxxx avrebbe partecipato con due team diversi); tuttavia si tratta di un unico elemento presuntivo di una certa rilevanza, che da solo non è però sufficiente a sorreggere il disconoscimento pressoché integrale del costo per sponsorizzazione. In terzo luogo l’Agenzia motiva l’accertamento, e l’atto di appello, con una dedotta complessiva anti-economicità delle prestazioni; ciò si evince, secondo l’appellante, dalle interrogazioni in anagrafe tributaria dalle quali sarebbe emerso che lo Studio xxxxx ha corrisposto importi molto superiori di altri sponsor dei medesimi team motoristici e dalla circostanza che, negli anni precedenti, lo Studio xxxxx per le medesime sponsorizzazione aveva speso cifre di gran lunga inferiori.
La Commissione osserva in primo luogo che, come dedotto dal contribuente e non contestato, nella fattispecie i costi per sponsorizzazione hanno inciso mediamente per l’1% del fatturato dello Studio xxxxx, misura sicuramente sostenibile ed economica in linea di principio.
Inoltre non è possibile comparare il mero dato numerico del costo della sponsorizzazione effettuata da Studio xxxxx con quello effettuato da altre aziende, in quanto si ignora quale fosse la controprestazioni fornita dalle squadre agli altri sponsor (il cui nome è oscurato nell’avviso di accertamento, impedendo anche un mero raffronto della eventuale maggiore o minore visibilità del marchio sulle auto). In ogni caso le valutazioni circa la congruità ed economicità del costo, che è stato certamente sostenuto come dimostrato dai documenti contabili e dai pagamenti, competono all’imprenditore e possono essere contestate solo sulla base di dati documentali certi o di presunzioni gravi, precise e concordanti che nella fattispecie non si rinvengono. Conclusivamente la sentenza appellata merita integrale conferma; si reputano tuttavia sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio, in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Respinge l’appello. Spese compensate.
Perugia, 27 febbraio 2017
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