COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Umbria sez. 2 sentenza n. 197 depositata il 5 giugno 2017 – Quando due coeredi hanno impugnato con diversi ricorsi l’imposta di successione cui sono tenuti in solido e sono risultati soccombenti nei rispettivi giudizi d’appello, la sospensione dell’ efficacia della sentenza in pendenza di ricorso per cassazione ottenuta da uno di essi ex art.373 cpc non vale anche per l’altro la cui sentenza è passata in giudicato