COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Umbria sez. 3 sentenza n. 118 depositata il 27 marzo 2017
IRES – IRPEF – IVA -IRAP – Associazione Sportiva Dilettantistica – Attività c.d. “decommercializzata” – Validità
Massima:
Ad una ASD certificata dal CONI, ancorché dichiarata decaduta dai benefici fiscali ex lege n. 398/91, si applica la disciplina degli artt.148 e 149 TUIR e art. 4 DPR n. 633/72 (entrate derivanti da attività istituzionale e attività c.d. decommercializzata) quando la contribuente riesce a provare di non aver conseguito utili o provvigioni di alcun genere e quando si è limitata a richiedere agli “utenti” soltanto il rimborso analitico di prestazioni effettuate tramite soggetti terzi. La qualifica di ASD permette anche di considerare come esenti fino ad euro 7.500,00 annuali i compensi corrisposti ai collaboratori, in quanto non concorrono a formare reddito gli importi inferiori alla soglia sopra indicata.
Testo:
OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società xxxxx srl in liquidazione, in persona del liquidatore xxxxx, ha interposto tempestivo appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia del 13/5/15 che ha rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso per IRES IVA e IRAP anno 2009. La società per statuto è un Ente di Promozione Sportiva senza scopo di lucro certificata dal CONI che gestisce corsi o stages per avviamento e/o perfezionamento al gioco del calcio: durante lo stage o “camp” i partecipanti sono allenati ed istruiti dai collaboratori della ASD, svolgendo anche attività scolastica e fruendo di vitto ed alloggio in strutture scelte dalla società; a corrispettivo di tali prestazioni i partecipanti versavano una somma. In data 16/9/13 l’Agenzia delle Entrate iniziava una verifica fiscale nei confronti della società per gli anni 2009,2010 e 2011 i cui risultati sono confluiti nel pvc 18/11/13 e, successivamente, nell’avviso per cui è causa. Per il 2009 la società ha fruito del regime speciale forfettario di cui alla legge 398/91 applicabile anche alle ASD, ma i funzionari verificatori disconoscevano la qualifica di ASD con perdita dei benefici fiscali connessi e sopravvenuto obbligo di presentazione della dichiarazione IVA omessa, avendo rilevato che si trattasse sostanzialmente di una azienda commerciale paragonabile ad una agenzia di viaggi con conseguente ricalcolo di tutte le entrate percepite per lo svolgimento dei corsi di calcio e ricalcolo delle imposte per il triennio citato sopra su un volume d’affari determinato induttivamente sulla base di presunti prezzi standard. Per il 2009 l’avviso di accertamento accertava quindi reddito d’impresa tassabile IRES di ?18.954, di ?11.837 ai fini IRAP ed un volume d’affari di ? 191.502 tassabile ai fini IVA. Tale atto era impugnato davanti ai giudici di primo grado eccependone la illegittimità per violazione di legge ed infondatezza degli elementi posti a sostegno della tesi di aver svolto attività commerciale; l’Agenzia si costituiva sostenendo la legittimità del suo operato ed i giudici, aderendo sostanzialmente a tale argomentazione, rigettavano il ricorso. Ora la società appella tale decisione ritenuta contraddittoria ed erronea e ne chiede la totale riforma: deduce infatti che, contrariamente da quanto sostenuto dai primi giudici, l’intero accertamento sia basato sul disconoscimento della qualifica di ASD con il conseguente assoggettamento a tassazione ordinaria di ogni somma introitata. I primi giudici pur avendo sancito che la società sia una ASD e che non spetti all’Agenzia il riconoscimento-disconoscimento di tale qualifica, hanno palesemente e contraddittoriamente errato nella applicazione della legge in quanto le somme percepite non possono essere totalmente e indiscriminatamente sottoposte a tassazione ordinaria.
Deduce infatti che nessuna attività commerciale sia stata svolta dalla società essendosi questa limitata a richiedere agli iscritti il rimborso analitico delle somme derivanti da prestazioni di istruzione vitto ed alloggio effettuate da terzi tra cui l’Università di Perugia e l’ADISU;
secondo l’appellante la sentenza è palesemente contraddittoria in quanto per i servizi erogati da terzi non percepisce alcuna provvigione e si limita ad addebitare agli iscritti il puro costo.
Dopo aver citato giurisprudenza di merito di un caso analogo (CTR Milano4284/15) la società appellante rimarca che la sentenza impugnata sia stata resa in violazione di legge avendo assoggettato a tassazione somme rientranti nella attività istituzionale o decommercializzata; analoga violazione sussiste per gli artt.67 e 69 TUIR in quanto le somme relative a collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo erogate da ASD non concorrono a formare reddito per importi inferiori ad euro 7.500.
L’appellante deduce una ulteriore illegittimità per non aver i primi giudici analizzato argomentazioni poste a fondamento del ricorso introduttivo poste a confutare le tesi dell’ufficio su: mancanza del conto economico, prevalenza dei servizi di vitto alloggio trasporto e istruzione rispetto all’attività sportiva, differenziazione dei prezzi praticati, rete di agenti internazionali, statuto che non evidenzierebbe le finalità dell’attività, distribuzione di presunti utili, tesseramento con lo CSEN ritenuto meramente formale, quota di partecipazione ai corsi con prezzo fuori mercato rispetto ad altre; per tutte le argomentazioni l’appellante ribadisce le sue giustificazioni ed evidenzia che le valutazioni dell’Agenzia siano mere suggestioni infondate che non possono costituire prova della commercialità della società.
Dopo aver citato sentenza di altra sezione della stessa CTP che ha rigettato le argomentazioni dell’Agenzia, l’appellante conclude chiedendo la riforma della sentenza con vittoria di spese. L’Agenzia delle Entrate di Perugia si è regolarmente costituita in giudizio presentando contro deduzioni all’appello chiedendone il rigetto: evidenzia che l’appellante riproponga sostanzialmente tutte le doglianze dedotte in primo grado facendo soprattutto leva sulle decisioni divergenti emesse da altre sezioni degli stessi giudici della CTP sulle annualità 2010 e 2011 che l’Agenzia ha appellato.
L’assunto dell’appellante è errato in quanto muove dalla fallace considerazione di fondo, condivisa dai giudici che hanno accolto i ricorsi concernenti le annualità 2010 e 2011, che l’ufficio avrebbe disconosciuto alla contribuente la sua qualifica di ASD arrogandosi un potere indebito; su tale punto l’Agenzia conferma invece la legittimità del suo operato avendo provveduto ad effettuare una verifica fiscale diretta a controllare se l’attività svolta trovasse corrispondenza nel regime di tassazione agevolata ed avendo ottenuto riscontri discordanti (ad es. sulla tracciabilità dei flussi finanziari superiori ad euro 516,46), ha ritenuto di dover disapplicare tale normativa assoggettando la società ai criteri impositivi ordinari.
La società quindi è automaticamente decaduta dal regime fiscale agevolato e ciò per disposizione di legge, essendo incorsa in una serie di violazioni che prevedono appunto la perdita delle agevolazioni. L’appellante rimarca che la sua attività rientra a pieno titolo negli scopi istituzionali non lucrativi ma le risultanze istruttorie, secondo l’Agenzia, smentiscono tale assunto e rendono invalide anche le sentenze citate a sostegno, in quanto l’appellante forniva servizi tali da far emergere con evidenza la mera apparenza delle attività senza scopo di lucro. Rifacendosi al pvc l’Agenzia evidenzia che lo statuto sociale non specifica le finalità che la società intende perseguire e tale omissione, non formale, impedisce il controllo sulla idoneità e pertinenza delle attività elencate rispetto a quelle dichiarate. Rileva che società offrisse tipologie di corsi molto diversamente articolate (campi scuola estivi, provini, corsi per allenatori) e che la principale attività fosse riservata a corsi di durata annuale ( da settembre a giugno) destinata soprattutto a ragazzi stranieri che prevede partite amichevoli con società calcistiche professionali quale Empoli, Siena e Perugia; a tal fine gli atleti erano tesserati con il Centro Sport Educativo Nazionale del CONI ma dal controllo risulta che i tesserati non abbiano mai partecipato a campionati o altre iniziative promosse dallo CSEN.
Per contro la società organizzava ed offriva ai partecipanti una vasta attività di servizi che, secondo l’Agenzia, rappresenta il valore aggiunto al pacchetto offerto : i corsi infatti erano onnicomprensivi ed il prezzo di frequenza pagato conferisce all’attività il carattere di indubbia commercialità: attività sportiva e allenamenti per 2 ore al dì per gg. 5 settimanali ma poi: alloggio, vitto, corso d’italiano, trasporti urbani ed extraurbani, visite mediche, kit abbigliamento sportivo, pratiche amministrative per visti e permessi di soggiorno, tutoraggio per i minorenni, gite di carattere culturale o trasferte per assistere a partite di calcio di squadre professionistiche, il tutto pubblicizzato tramite web e con canali extra nazionali tramite una rete di agenti-rappresentanti in vari paesi esteri. Le tariffe praticate variavano da 15.300 a 3150 (corso annuale e/o mensile) laddove i verificatori hanno appurato che corsi analoghi di scuola calcio di gg. 02 settimanali e di partita amichevole, si aggira tra 500 e 800 euro, prezzo assai più basso e popolare, certamente più consono ai fini promozionali sportivi delle ASD per le quali giustamente valgono i benefici fiscali previsti dalla legge 398/91. La tariffa praticata di 15.300 euro trova dunque giustificazione unicamente nella corresponsione dei serviti aggiunti offerti oltre la scuola di calcio, connotando l’attività svolta del carattere commerciale. L’esame dei conti bancari ha evidenziato spesso l’incasso di somme molto inferiori e la società non ha fornito al riguardo alcuna giustificazione se non quella di offrire alla clientela una politica di sconti differenziati che, secondo l’Agenzia, potrebbe aver favorito il conseguimento di ricavi non contabilizzati e di utili in nero (pagg.27-28 pvc). Sempre con riferimento ai prezzi l’Agenzia rileva che la società abbia contabilizzato gli incassi ad imputazioni che non hanno trovato riscontro (pag.31-32-33 pvc) e solo per la differenza residua come imponibile, occultando l’utile effettivamente conseguito, senza poi iscriverlo correttamente a bilancio tassandolo in maniera agevolata e investendolo per fini sociali. Alla luce di tali argomentazioni l’Agenzia rileva l’infondatezza della tesi dell’appellante circa la violazione degli artt.67 e 69 TUIR trattandosi di agevolazione che spetta unicamente alle ASD e non a società commerciali come ritenuta l’appellante. Dopo aver puntualmente contestato tutte le altre argomentazioni svolte dall’appellante l’Agenzia conclude chiedendo il rigetto dell’appello con vittoria di spese.
La causa era trattenuta in decisione all’udienza pubblica odierna dopo aver sentito i rappresentanti delle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato e merita accoglimento risultando condivisibili le censure mosse alla decisione dei primi giudici: risulta infatti con certezza che la società sia una Associazione Sportiva Dilettantistica e ciò sia in forza del suo statuto (che prevede lo svolgimento istituzionale di didattica per lo svolgimento della pratica sportiva del calcio, redazione di regolare bilancio e non distribuzione di alcun utile), sia soprattutto per il riconoscimento quale ente di promozione sportiva rilasciato dallo CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale che è diretta emanazione del C.O.N.I. Rientrando la società tra le ASD, l’Agenzia delle Entrate non avrebbe dovuto disconoscere in toto tale qualifica ma avrebbe invece dovuto verificare la correttezza del regime fiscale esercitato e, una volta dimostrato, ad esempio, l’utilizzo di somme in contanti “sopra soglia” avrebbe dovuto limitarsi, come infatti risulta, a dichiarare la società decaduta dalle agevolazioni fiscali previste per le ASD ex lege 398/91. In tale quadro di riferimento il collegio ritiene condivisibile la censura dell’appellante che alla fattispecie vada applicata la disciplina degli artt.148 e 149 TUIR e 4 DPR633/72 (entrate derivanti da attività istituzionale e attività c.d. decommercializzata) perché non è assolutamente provata l’equiparazione, fatta dall’Agenzia, circa lo svolgimento di attività paragonabile ad una agenzia di viaggi o comunque con scopi e commerciali. E’ infatti di tutta evidenza che la giornata sia formata da 24 ore e che la società organizzatrice dei corsi di “scuola di calcio” di durata medio-lunga, si sia giustamente preoccupata di “organizzare le giornate” degli allievi – alcuni anche minorenni – non limitando il suo impegno alla istruzione e alla pratica sportiva sul campo da gioco (della durata di poche ore settimanali) provvedendo invece a fornire loro non solo vitto ed alloggio ma anche altri servizi come l’istruzione scolastica, le gite d’istruzione o la frequenza di corsi di lingua italiana o il tutoraggio di assistenza scolastica, ovvero il trasporto su mezzi pubblici, l’assistenza per le pratiche burocratiche ed altro, in un’ottica della durata plurimensile dei corsi e della prevalenza degli allievi in gran parte costituita da ragazzi di nazionalità estera.
Per lo svolgimento di tali attività l’appellante ha dato prova di essersi avvalso di soggetti terzi (ad es. Il Convitto Nazionale di Assisi,l’Università di Perugia e l’ADISU) e, per contro, non è stato provato che abbia ricevuto o ritenuto provvigioni di alcun genere – e quindi non aver svolto alcun tipo di attività commerciale – essendosi limitata a richiedere ai partecipanti il rimborso analitico delle prestazioni effettuate da soggetti terzi. Anche il costo dei corsi, che secondo l’Agenzia è spropositato, risulta invece coerente all’attività complessiva sopra menzionata perché l’ufficio ha effettuato paragoni a costi di durata assolutamente diversa (settimanale) ed è poi del tutto plausibile che la società abbia praticato particolari “sconti” calibrandoli ai singoli utenti ed alle loro esigenze, in tal modo giustificando la diversità delle tariffe di frequenza applicate.
Non influente ai fini della valutazione dell’attività svolta (se o meno commerciale), appare poi la effettuata propaganda dei corsi su internet, rientrando tale pubblicità ormai nell’uso corrente e sempre più massivo, né vale la citata esistenza di una “fitta rete di rappresentanti”, non potendosi attribuire tale qualifica alla partecipazione di due soggetti stranieri che hanno dichiarato di aver agito quali rappresentanti di due ragazzi che aspiravano a partecipare ai corsi. L’appello risulta accoglibile, stante la sussistenza della qualifica di ASD, anche per quanto riguarda la tassazione dei compensi corrisposti ai collaboratori in quanto le relative somme loro pagate non concorrono a formare reddito per importi inferiori ad ? 7.500,00 annuali. La sentenza dei primi giudici merita quindi di essere completamente riformata con accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Le spese del grado seguono il principio della soccombenza.
P . Q . M .
la Commissione Tributaria Regionale accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso del contribuente. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del grado liquidate complessivamente in euro 1.000,00.
Così deciso in Perugia il 27 febbraio 2017.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Corte di Cassazione sentenza n. 20956 del 1° luglio 2022 - In tema di agevolazioni "prima casa", il trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una…
- Cessione proventi diritti musicali a società fiscalmente residente in Lussemburgo - Artt. 23 e 53 del TUIR, art. 25 DPR 600/1973, DPR 633/1972, art. 40 DPR 131/1986 - Risposta n. 325 del 9 maggio 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- Corte di Cassazione sentenza n. 20960 del 1° luglio 2022 - In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali previsti dal Vari. 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168, consistenti nella misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali…
- Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sentenza n. 1081 sez. 1 depositata il 28 marzo 2022 - Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, l’Ente perde la qualifica di “Onlus” qualora eserciti prevalentemente attività…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 agosto 2020, n. 17790 - In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…