COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Umbria sez. 3 sentenza n. 90 depositata il 1 marzo 2017
Reddito partecipazione – Socio società capitali – Ristretta base sociale – Accertamento reddito società – Pregiudizialità – Sospensione giudizio – Applicabilità -Effetti
Massima:
In materia di II.DD. ed IVA l’accertamento concernente gli utili extra contabili di società di capitali a ristretta base sociale è presupposto dell’accertamento presuntivo nei riguardi del socio cosicché l’impugnazione dell’accertamento “pregiudiziale” costituisce, fino al passaggio in giudicato della pronuncia che lo riguarda, condizione sospensiva ex art.295 cpc ai fini della decisione della lite sul “pregiudicato” relativo al singolo socio che l’abbia invocata e provata (Cass.4485/16). Tale principio si applica quindi alla fattispecie di causa e l’effetto del giudicato relativo alla società si riverbera sul giudizio proposto dal socio anche se tale giudizio abbia avuto una storia processuale diversa (nella specie mancata tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio) in quanto il giudizio stesso avrebbe dovuto essere sospeso.
Testo:
OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Xxxxx xxxxx ha interposto tempestivo appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Terni del 21/3/16 che ha rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento notificata il 28/5/14 emessa da Equitalia Centro spa per l’importo di euro 46.440, a seguito di un accertamento notificato nel 2004 dall’Agenzia delle Entrate di Latina riguardante l’anno d’imposta 1999. Secondo l’esattore e l’Agenzia l’avviso di accertamento sarebbe divenuto definitivo per mancata riassunzione a seguito della sentenza di Cassazione n.17932/12 che rinviava il procedimento alla CTR: tale avviso è strettamente correlato ad altro emesso nei confronti della società xxxx srl di cui il sig. xxxxx era socio all’80%; con tale atto si accertava un maggior reddito nei confronti della società di euro 111.540 oltre IVA e l’Agenzia delle Entrate, ritenendo che tale maggior reddito dovesse essere ripartito tra i soci, emetteva l’avviso sopra citato per la parte a carico dello xxxxx. Il contribuente impugnava l’atto (cartella di pagamento) davanti alla CTP di Terni eccependone la inesistenza e nullità deducendo che l’avviso di accertamento sottostante non si era reso definitivo perché il processo tributario intrapreso non si era concluso: rilevava infatti che la CTR di Roma, sezione di Latina, aveva emesso un avviso di trattazione con cui si comunicava che l’udienza concernente l’ avviso del 2004 per IRPEF 1999, dopo il rinvio effettuato dalla Cassazione con la sentenza menzionata sopra, era fissato per il giorno 9/7/15 ore 10. Tale avviso era correlato a quello emesso per la società xxxxx srl e poiché la società aveva tempestivamente impugnato l’atto vincendo tutte le cause fino in Cassazione (sentenza definitiva 10/4/15) il giudizio sul socio xxxxx per il reddito da partecipazione doveva essere sospeso essendo in relazione con quello della società.
L’Agenzia si costituiva sostenendo la legittimità della pretesa fiscale e dell’operato dell’Ufficio di Latina ed i giudici, aderendo a tale tesi, rigettavano il ricorso con condanna alle spese.
Ora il contribuente appella la sentenza ritenuta errata: deduce che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, il giudizio concernente il socio di una srl deve essere sospeso in attesa della pronuncia definitiva riferita alla società (cita cass 24572 e 24587/15) e che è applicabile al giudizio tributario l’art.295 cpc (cita D.Lgs. 156/15); da ciò consegue il vizio evidente della sentenza della CTP Terni che, non ostante il giudizio ancora pendente nei confronti della società, ha ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo dell’accertamento relativo al socio. Ma la Cassazione con sentenza n.7222 del 10/4/15 ha concluso il processo tributario concernente la società xxxxx srl ed è quindi stato annullato in via definitiva il maggior reddito d’impresa a suo tempo calcolato dall’Agenzia di Latina e l’effetto del giudicato si riverbera necessariamente sull’avviso di accertamento del socio xxxxx essendo venuta meno la fonte dei pretesi redditi a quest’ultimo imputati. Conclusivamente chiede quindi la completa riforma della sentenza con vittoria di spese.
Equitalia Servizi di Riscossione spa (incorporante Equitalia Centro spa) si è regolarmente costituita in giudizio presentando contro deduzioni all’appello chiedendone il rigetto.
Riportandosi a quanto già dedotto in primo grado (avvenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione entro 1 anno dalla sentenza di cassazione che ha sancito il rinvio alla CTR di Roma con conseguente legittimità dell’iscrizione a ruolo), rileva in via preliminare che l’appellante abbia formulato in grado di appello nuove domande e/o eccezioni che devono quindi essere dichiarate inammissibili dichiarando altresì di non accettare il contraddittorio sulle stesse. Circa il merito deduce che la cartella di pagamento sia stata ritualmente notificata nei termini di legge personalmente al contribuente e che nessuna eccezione è stata sollevata in ordine alla notifica stessa evidenziando poi che le obiezioni dell’appellante riguardano esclusivamente l’operato dell’Agenzia delle Entrate di Latina che farà valere le sue difese in giudizio. Conclude quindi per il rigetto dell’appello con vittoria di spese. Anche l’Agenzia delle Entrate di Latina si è regolarmente costituita in giudizio presentando contro deduzioni all’appello chiedendone il rigetto: dopo aver difeso la sentenza dei primi giudici ritenuta corretta, l’ufficio conferma la sua tesi secondo la quale l’accertamento nei confronti dell’appellante si è reso definitivo per mancata riassunzione del processo di rinvio; rileva infatti che l’estinzione del giudizio operi ex lege una volta che sia scaduto, come nella specie, il termine annuale sancito per la riassunzione.
Chiede quindi la conferma della sentenza con vittoria di spese. La causa era trattenuta in decisione all’udienza pubblica odierna dopo aver sentito i rappresentanti delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato e merita accoglimento: risulta infatti pienamente condivisibile la censura secondo la quale il giudizio concernente il socio di una srl deve essere sospeso in attesa della pronuncia definitiva riferita alla società. Circa l’applicabilità al processo tributario del principio sancito dall’art.295 cpc l’orientamento positivo e prevalente della Corte di Cassazione è ormai consolidato (come stabilito dalle sentenze nn.2214/11,1865/12,24572 e 24587/15) ragion per cui il primo giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio riguardante la legittimità dell’iscrizione a ruolo conseguente all’accertamento nei confronti del socio allorquando era ancora pendente il giudizio nei confronti della società xxxxx srl di cui il sig. xxxxx era socio maggioritario all’80% ed il cui reddito presunto discendeva direttamente ed inscindibilmente da quello altrettanto presunto nei confronti della società. Sul tema dell’imposte dirette e di IVA la recente sentenza della Corte di Cassazione n.4485 del 7/3/16 ha infatti stabilito il principio che “nella ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, l’accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell’accertamento presuntivo nei riguardi del socio in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali cosicché l’impugnazione dell’accertamento “pregiudiziale” costituisce, fino al passaggio in giudicato della pronuncia che lo riguarda, condizione sospensiva ex art. 295 cpc ai fini della decisione della lite sull’accertamento “pregiudicato” relativo al singolo socio, la cui sussistenza e persistenza grava sul contribuente che la invochi sotto forma di allegazione e prova del processo scaturente dall’impugnazione del provvedimento impositivo”. Il principio enunciato si attaglia perfettamente alla fattispecie e, in relazione al socio xxxxx era indispensabile attendere l’esito definitivo del contenzioso riguardante la società come lo stesso contribuente aveva richiesto, tanto più alla luce del fatto che la sentenza definitiva della Corte di Cassazione n.7222 emessa in data 10/4/15, essendo favorevole alla società, aveva poi fatto cadere in via definitiva il presupposto impositivo concernente il socio.
Da ciò consegue l’accoglimento dell’appello in quanto il maggior reddito d’impresa a suo tempo calcolato è venuto meno e l’effetto del giudicato non può non avere effetto sui redditi da partecipazione imputati al socio ancorché il giudizio da lui proposto autonomamente abbia avuto una storia processuale “diversa” con la mancata tempestiva riassunzione del giudizio dopo la sentenza della Corte di Cassazione n.17932/12.
La sentenza dei primi giudici merita pertanto di essere completamente riformata con accoglimento del ricorso proposto dal contribuente.
Ritiene il collegio che le spese del grado debbano essere compensate stante l’esistenza di un contrasto di giudicati nella vicenda che ha coinvolto la società ed il socio.
P . Q . M .
la Commissione Tributaria Regionale accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso del contribuente. Spese compensate. Così deciso in Perugia il 13 febbraio 2017